Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51012 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51012 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 28115/23 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, attinente alla mancata rinnovazione istruttoria tramite perizia psichiatrica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, i quali hanno rappresentato, oltre all’assenza di elementi patologici da cui inferire che la capacità di intendere e volere fosse scemata, che si è proceduto con rito abbreviato “secco”;
Ritenuto che l’ulteriore doglianza, relativa alla carenza di elemento soggettivo è priva di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. pag. 4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023