Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11364 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11364 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Seminara avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna in primo grado dell’imputato per resistenza a pubblico ufficiale con l’aggravante mafiosa (art. 337 cod. pen.; art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203) perché, per opporsi agli agenti di polizia penitenziaria che ne stavano curando il trasferimento dal carcere, dove era detenuto, alla Corte d’assise,
mentre tentavano di farlo salire sul furgone prescelto per il trasporto, dapprima si rifiutava di salire a bordo del mezzo, pretendendo di scegliere quello a lui più congeniale, e, successivamente, minacciava gli agenti con la frase «State attenti che pure voi avete famiglia fuori, prima o poi dobbiamo uscire».
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, deducendo, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, i seguenti quattro motivi.
2.1. Violazione degli artt. 468 e 507 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Essendosi con i motivi di appello eccepita l’inammissibilità della prova per mancato rispetto del termine di deposito della lista testi da parte del Pubblico ministero, ed essendo stati i testi ciò nondimeno sentiti, se ne desume che il Giudice di primo grado si sia avvalso del potere sussidiario di cui all’art. 507 cod. proc. pen. che, però, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbe potuto essere solo integrativo e sussidiario, mai del tutto sostitutivo dei poteri delle parti (Sez. 1, n. 8566 del 08/06/2000, Fiderno, Rv. 216595).
2.2. Errata applicazione dell’art. 337 cod. pen. e vizio di motivazione.
Secondo la Corte d’appello, l’imputato si sarebbe opposto allo svolgimento di un atto dell’ufficio degli agenti di polizia penitenziaria. Tuttavia, la difesa avev evidenziato che la traduzione di un detenuto all’udienza non è un obbligo, bensì un diritto disponibile, essendo prevista – ed essendo stata in concreto esercitata – la rinuncia dell’imputato a presenziare all’udienza.
In altri termini, l’imposizione di salire comunque sul mezzo non era un atto dell’ufficio “dovuto” dall’agente di polizia giudiziaria, posto che il ricorrente, fronte della impossibilità di essere tradotto con mezzo diverso dal blindato (come certificato, soffriva di stato ansioso in terapia medica), si era avvalso della rinuncia implicita a partecipare all’udienza.
2.3. Errata applicazione dell’art. 7 legge 12 luglio 1991, n. 203 e vizio di motivazione.
A meno di ritenere la c.d. aggravante mafiosa una circostanza di carattere ambientale (configurabile in relazione a qualunque fatto venga commesso in realtà territoriali ad elevata infiltrazione mafiosa), si sarebbero dovuti accertare i trat esteriori del comportamento criminoso che ne connotano il ricorso alla metodologia mafiosa, non potendo ritenersi sufficiente il collegamento con soggetti accusati in contesti di criminalità organizzata.
2.4. Omessa motivazione quanto all’applicazione della recidiva, alla dosimetria della pena e all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Difetta un’adeguata motivazione sulla recidiva, così come in relazione alle circostanze attenuanti generiche, in rapporto alle quali non si è tenuto conto del
fatto che gli agenti di polizia penitenziaria avevano riferito di non aver avuto ulteriori screzi con l’imputato. Né si è considerato il carattere estemporaneo dell’evento, oltretutto poco grave e determinato dai surriferiti problemi di salute, di cui, peraltro, parlò anche l’agente di polizia penitenziaria che, fino a quell’occasione, aveva consentito al ricorrente di viaggiare a bordo di mezzi non protetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Ad analoghe deduzioni la Corte d’appello ha infatti correttamente replicato che il potere del giudice di assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507, cod. proc. pen., può essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista testi, ove sussista il requisito della loro assoluta necessità (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Militello, Rv. 273267).
Sul punto è appena il caso di precisare che il potere di integrazione probatoria è infatti funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penal e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591), peraltro correlato al contenuto della contestazione e del tutto al di fuori da una prospettiva di verifica di tipo meramente esplorativo. Proprio in tale ottica si comprende invece il precedente richiamato nel ricorso (Sez. 1, n. 8566 del 08/06/2000, Fiderno, cit.), in cui questa Corte dichiarò inammissibile il ricorso del pubblico ministero che aveva contestato l’assoluzione dell’imputato, per non avere il giudice – a fronte di un capo d’imputazione formulato in modo generico – disposto d’ufficio l’individuazione e la citazione di testi i quali potessero chiarire quale specifica condotta negligente fosse ascrivibile all’imputato medesimo.
2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.
Premesso che il ricorrente era imputato in un procedimento per mafia denominato “Cosa mia” e che doveva essere tradotto, insieme ad altri coimputati, con un mezzo blindato, dal carcere dove era detenuto all’aula della Corte di assise dove si svolgeva il processo, non c’è dubbio che l’agente stesse eseguendo un atto cui era tenuto per dovere d’ufficio.
Per contro, risulta del tutto privo di base fattuale e giuridica l’assunto difensivo secondo cui l’imputato avrebbe inteso esercitare il diritto a non comparire in udienza, diritto che in realtà implicava una chiara ed espressa manifestazione della
relativa volontà, diversa dal ricorso all’intimidazione e alla minaccia verbale, peraltro riferite al tipo di mezzo usato per dare corso alla traduzione.
3. Infondato è altresì il terzo motivo di ricorso.
Vero è che la sentenza impugnata non formula un’espressa replica alla deduzione difensiva, relativa alla c.d. aggravante mafiosa. Ma – premesso che, trattandosi di cd. doppia conforme, le motivazioni delle due sentenze di merito si saldano a formare un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) – va rilevato che all’eccezione difensiva aveva già ampiamente ed esaurientemente risposto il Tribunale, valorizzando la circostanza che la condotta proveniva da un soggetto all’epoca imputato e poi condannato in via definitiva ex art. 416-bis cod. pen., in relazione all’appartenenza ad un clan, e, soprattutto, richiamando in tale prospettiva l’attenzione sull’uso del plurale (“anche noi dobbiamo uscire dal carcere”), evidentemente allusivo – pure in considerazione del contesto in cui si svolse il fatto – al gruppo di appartenenti alla consorteria mafiosa (quindi, evocativo, nella vittima, del rafforzato timore discendente dal riferimento alle tipiche modalità intimidative riferibili a quel tipo di consorteria).
4. A diverse conclusioni deve giungersi in ordine al quarto motivo di ricorso.
Nulla i Giudici di secondo grado hanno replicato alla deduzione sul riconoscimento della recidiva (giammai applicabile in via automatica), a fronte dl fatto che la sentenza di primo grado si era limitata, a sua volta, ad operare un vago richiamo alle plurime condanne riportate dall’imputato, senza precisare in quali termini il reato commesso specificamente sottendesse una ri-attualizzazione della sua pericolosità.
Tale valutazione sarebbe stata, peraltro, vieppiù necessaria alla luce delle peculiarità della vicenda (l’imputato aveva lamentato di essere claustrofobico e lo stesso agente di polizia penitenziaria minacciato ammise che, in precedenti occasioni, il ricorrente si era rifiutato di salire sul mezzo blindato, sicché, per ta ragione, era stato trasportato con mezzo non protetto), circostanza non specificamente valutata e peraltro idonea più in generale ad incidere sul complessivo disvalore del fatto e sul concreto trattamento sanzionatorio.
Per tali ragioni, ferma l’affermazione di responsabilità penale, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla valutazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio, con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio su tali punti.
4 GLYPH
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte d’appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 13/03/2026