Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51791 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51791 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza dei 26/01/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce l’erronea applicazione degli elementi oggetti e soggettivi dell’art. 337 cod. pen., in quanto l’imputato non avrebbe in alcun modo intralciato l’azione degli operanti, e, con il secondo motivo, l’insufficienza della motivazione sul punto;
Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto si risolvono in una mera reiterazione di censure già svolte in grado di appello e motivatamente disattese dalla Corte di appello (pag. 2 della sentenza impugnata) e si fondano su una diversa interpretazione delle risultanze dibattimentali;
Considerato che è, peraltro, inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, COGNOME, Rv. 185451 – 01) e non già rcome prescrive l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. f la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.