Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale solleva spesso delicate questioni interpretative, specialmente quando la difesa invoca la legittima difesa o contesta la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità e le regole sul calcolo della prescrizione.
Il caso e la contestazione di resistenza a pubblico ufficiale
La vicenda trae origine dalla condanna di due soggetti per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. Gli imputati avevano proposto ricorso lamentando una presunta errata valutazione delle prove da parte della Corte d’Appello, sostenendo che la loro condotta fosse stata una reazione legittima e necessaria. Tuttavia, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio in cui si ridiscutono i fatti.
La distinzione tra merito e legittimità
Uno dei punti cardine della decisione riguarda l’impossibilità per la Suprema Corte di procedere a una “rilettura” degli elementi probatori. Quando il giudice di merito fornisce una motivazione logica, coerente e basata su una valutazione globale delle prove, tale ricostruzione non è censurabile. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già analizzato e respinto la tesi della legittima difesa, rendendo i motivi di ricorso del tutto generici e orientati a un riesame del fatto non consentito.
Prescrizione e sospensione Covid
Un altro aspetto cruciale ha riguardato l’eccezione di prescrizione del reato. La difesa sosteneva che il tempo necessario per l’estinzione del reato fosse già decorso. La Cassazione ha però precisato che, nel calcolo dei termini, occorre computare i periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale Covid-19 (nel caso specifico, 64 giorni).
L’effetto dell’inammissibilità sulla prescrizione
Un principio fondamentale ribadito dai giudici è che l’inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello. Se il ricorso presenta vizi genetici che lo rendono inammissibile, il processo si considera idealmente concluso con la sentenza impugnata, impedendo al tempo ulteriore di produrre effetti estintivi sul reato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che deve limitarsi a denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione. I ricorrenti si sono limitati a prospettare una versione alternativa dei fatti senza evidenziare reali lacune argomentative nella sentenza di secondo grado. Inoltre, il calcolo tecnico della prescrizione ha confermato che, alla data della decisione d’appello, il reato era ancora perseguibile, rendendo manifestamente infondata ogni pretesa contraria.
Le conclusioni
Le conclusioni della Suprema Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma il rigore del sistema penale nel proteggere l’esercizio delle funzioni pubbliche e la stabilità delle decisioni di merito quando queste siano supportate da un apparato motivazionale inattaccabile sotto il profilo logico-giuridico.
È possibile chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
No, la Corte di Cassazione svolge solo un controllo di legittimità e non può riesaminare il merito dei fatti o le prove se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente.
In che modo la sospensione Covid influisce sulla prescrizione del reato?
I periodi di sospensione dell’attività giudiziaria durante l’emergenza Covid-19 devono essere sommati al termine ordinario di prescrizione, prorogando la data di estinzione del reato.
Cosa accade se il ricorso viene dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità impedisce alla Corte di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello e comporta la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51353 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51353 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 25512/23 Koci + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 c.p.);
Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati;
Ritenuto che le censure di cui ai primi due motivi di ricorso (attinenti alla affermazione di responsabilità e all’asserita sussistenza della legittima difesa) risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello – che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio – con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Ritenuto che il terzo motivo, con cui si afferma l’intervenuta prescrizione f è manifestamente infondato, in quanto alla data della pronuncia di appello (24 febbraio 2023) la prescrizione non era maturata, dovendo calcolarsi 64 giorni di sospensione per COGNOME (reato commesso in data 26 giugno 2015, termine quindi scadente il 28 febbraio 2023); rilevato inoltre che l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023