Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che spesso vede contrapposte le versioni dei cittadini e quelle delle forze dell’ordine. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, ribadendo che non è possibile trasformare il ricorso supremo in un terzo grado di merito.
L’analisi dei fatti e il ricorso
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per violazione dell’Art. 337 c.p. L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione articolando diverse censure. In particolare, i primi due motivi miravano a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, proponendo una versione alternativa delle vicende criminose. Il ricorrente sosteneva che gli elementi probatori fossero stati letti in modo errato, chiedendo di fatto una nuova valutazione delle prove.
La decisione della Corte sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha respinto fermamente tale impostazione. I giudici hanno ricordato che le doglianze relative a punti di fatto non sono consentite in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è quello di decidere se un fatto sia avvenuto o meno, ma di verificare se il ragionamento logico-giuridico dei giudici precedenti sia stato corretto e coerente. Quando un ricorso si limita a proporre una “rilettura” degli elementi probatori senza misurarsi con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, esso deve essere dichiarato inammissibile.
Il nodo dell’esimente non dedotta in appello
Un punto cruciale della decisione riguarda l’invocazione dell’Art. 393-bis c.p., ovvero l’esimente che esclude il reato quando il pubblico ufficiale agisce in modo arbitrario eccedendo i propri poteri. La Corte ha rilevato che tale difesa non era stata sollevata durante il giudizio di appello. Secondo l’Art. 606 comma 3 del codice di procedura penale, non possono essere dedotti in Cassazione motivi che non siano stati precedentemente presentati nei motivi di appello. Questa preclusione serve a garantire la stabilità del processo e a evitare che nuove strategie difensive vengano introdotte solo nell’ultima fase del giudizio.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si basano sul rigore procedurale. In primo luogo, viene censurato il tentativo di trasformare la Cassazione in un giudice del fatto; le affermazioni del ricorrente sono state giudicate “assertive” e prive di un reale confronto con le prove analitiche fornite nei gradi precedenti. In secondo luogo, la Corte ha applicato rigorosamente il principio di inammissibilità per i motivi nuovi, sottolineando che l’esimente della reazione ad atti arbitrari deve essere oggetto di dibattito già nel secondo grado di giudizio per poter essere eventualmente vagliata in sede di legittimità.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la strategia difensiva deve essere completa e tempestiva sin dai primi gradi di giudizio. La Cassazione non può sanare omissioni difensive precedenti né può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della verità storica degli eventi.
Si può chiedere alla Cassazione di rivalutare le prove di un reato?
No, la Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti o le prove già valutati.
Cosa succede se si presenta un motivo di ricorso nuovo in Cassazione?
Il motivo è dichiarato inammissibile se non è stato precedentemente esposto nell’atto di appello, come previsto dal codice di procedura penale per garantire la stabilità del processo.
Cos’è l’esimente della reazione ad atti arbitrari?
È una causa di giustificazione che esclude il reato di resistenza se il pubblico ufficiale ha agito eccedendo i propri poteri in modo arbitrario e illegittimo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51011 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51011 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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N. 28107/23 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure contenute nei primi due motivi di ricorso non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, nonché dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione delle vicende criminose di cui all’imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova, oggetto di esame sviluppato con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo da parte dei giudici di merito e censurate nel ricorso con affermazioni assertive;
Ritenuto che l’ulteriore doglianza relativa alla pretesa sussistenza dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023