Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie che richiede una difesa tecnica estremamente precisa, specialmente quando si giunge dinanzi alla Suprema Corte. Una recente ordinanza ha chiarito che il ricorso non può mai trasformarsi in un’occasione per ridiscutere il merito dei fatti già accertati.
Il caso e la condanna precedente
La vicenda trae origine dalla condanna di un privato cittadino per la violazione dell’art. 337 del codice penale. Dopo la sentenza della Corte d’Appello, la parte soccombente ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta errata valutazione degli elementi probatori. Il fulcro della contestazione riguardava la ricostruzione della dinamica criminosa, che la difesa riteneva dovesse essere interpretata in modo alternativo rispetto a quanto stabilito dai giudici di merito.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che le censure mosse non riguardavano violazioni di legge, bensì una richiesta di rilettura degli elementi di prova. Tale operazione è considerata inammissibile in Cassazione, poiché il controllo di legittimità deve limitarsi alla verifica della tenuta logica della motivazione e non può sfociare in un nuovo esame dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nel fatto che la Corte d’Appello aveva già operato una valutazione globale e puntuale di tutte le prove acquisite. Il ragionamento dei giudici di secondo grado è stato ritenuto logico, coerente e privo di vizi argomentativi. La Cassazione ha ribadito che, quando la ricostruzione dei fatti è sostenuta da un apparato motivazionale solido, essa non è censurabile. La ricorrente, non confrontandosi realmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ha proposto una versione dei fatti meramente alternativa, il che rende il ricorso privo dei requisiti necessari per essere accolto.
Le conclusioni
In conclusione, il tentativo di ottenere una revisione del merito in sede di legittimità ha portato alla dichiarazione di inammissibilità. Oltre alla conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia sottolinea l’importanza di strutturare i ricorsi su vizi di legge o mancanze logiche evidenti, piuttosto che sulla semplice divergenza interpretativa dei fatti.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione si basa solo sulla ricostruzione dei fatti?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può riesaminare le prove ma solo verificare la correttezza giuridica e logica della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Quando una sentenza d’appello è considerata non censurabile?
Quando la motivazione è puntuale, logica e basata su una valutazione globale di tutte le prove acquisite durante il giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 296 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MORANO CALABRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui all’art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le censure della ricorrente risultano dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d’appello -che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio- con puntuale e logico apparato argomentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022