Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44034 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44034 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla ritenuta sussistenza del dol dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispe a quella operata nelle sentenze di merito;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine al bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche e al generale trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello, in ragione dell’assenza di elementi positivi per l’imputato e dell’assenza di segn di resipiscenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.