Resistenza a pubblico ufficiale: l’agitazione non è una scusa valida
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di resistenza a pubblico ufficiale: uno stato di agitazione o una reazione impulsiva non sono sufficienti a escludere la responsabilità penale. Questa decisione offre importanti spunti di riflessione sull’elemento soggettivo del reato e sulla specificità richiesta nei motivi di appello.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di resistenza a p.u., previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato aveva presentato appello avverso la sentenza di primo grado, ma la Corte d’Appello competente lo aveva dichiarato inammissibile. Non dandosi per vinto, l’uomo ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado.
La tesi difensiva sulla resistenza a pubblico ufficiale
Il nucleo della difesa dell’imputato, sia in appello che in Cassazione, si basava sulla presunta assenza di dolo. L’uomo sosteneva che la sua condotta non fosse intenzionale, ma piuttosto il risultato di “una reazione impulsiva, dettata da uno stato di agitazione o inquietudine”. Secondo questa linea difensiva, tali condizioni psicologiche avrebbero dovuto escludere l’elemento soggettivo del reato, rendendo la condanna ingiusta.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto completamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati erano affetti da due vizi fondamentali: aspecificità e manifesta infondatezza. Di conseguenza, hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la Corte d’Appello aveva agito correttamente nel sanzionare la genericità del motivo di appello. La difesa si era limitata ad allegare uno stato psicologico alterato senza fornire elementi concreti capaci di incidere sulla configurabilità del dolo. I giudici di legittimità hanno sottolineato che condizioni come l’agitazione, l’inquietudine o una reazione impulsiva sono “affatto idonee ad escludere l’elemento soggettivo del reato”. Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale richiede la coscienza e la volontà di opporsi a un atto d’ufficio, e uno stato di turbamento emotivo non ne annulla la volontarietà. L’appello, pertanto, non attaccava in modo specifico e pertinente le ragioni della condanna, risultando manifestamente infondato e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le difese basate su generici stati emotivi non trovano spazio nel processo penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per contestare una condanna, non è sufficiente affermare di aver agito impulsivamente. È necessario, invece, presentare motivi di ricorso specifici, che analizzino criticamente la sentenza impugnata e si fondino su argomentazioni giuridicamente rilevanti. La decisione serve da monito: la legge richiede un controllo lucido sulle proprie azioni, specialmente quando si interagisce con le forze dell’ordine, e gli stati di alterazione emotiva, se non sfociano in vizi di mente legalmente riconosciuti, non possono fungere da scudo contro la responsabilità penale.
Uno stato di agitazione o una reazione impulsiva può escludere il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che tali condizioni psicologiche non sono considerate idonee a escludere l’elemento soggettivo (il dolo) del reato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per due motivi principali: aspecificità, in quanto i motivi erano troppo generici, e manifesta infondatezza, poiché basati su argomentazioni giuridicamente irrilevanti per escludere il reato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39923 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39923 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a RIZZICONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e l’ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Iuracà; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla erronea dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dallo Iuracà avverso la sentenza di condanna per il reato di resistenza a p.u. (art. 337 cod. pen.), sono inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza poiché correttamente la Corte di appello ha sanzionato di genericità il motivo di appello con il quale l’imputato censurava la condanna deducendo la carenza di dolo e allegando “una reazione impulsiva, dettata da uno stato di agitazione o inquietudine”, condizioni psicologiche affatto idonee ad escludere l’elemento soggettivo del reato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Pfesidnte