Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni: L’Aggravante è Inevitabile?
L’interazione tra i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali volontarie è un tema complesso che spesso giunge all’attenzione della Corte di Cassazione. Con la recente Ordinanza n. 43972/2024, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: l’aggravante prevista per le lesioni cagionate a un pubblico ufficiale non viene ‘assorbita’ dal reato di resistenza, ma concorre con esso. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato, condannato nei gradi di merito per resistenza e lesioni nei confronti delle forze dell’ordine. I motivi di appello alla Suprema Corte erano tre:
1. Erronea applicazione dell’art. 337 c.p.: Secondo la difesa, l’imputato si sarebbe solo divincolato per sottrarsi a un controllo, senza la volontà di opporre resistenza attiva.
2. Erronea applicazione dell’aggravante (art. 576 c.p.): Si contestava l’applicazione dell’aggravante per il delitto di lesioni, ritenendola implicitamente compresa nella condotta di resistenza.
3. Vizio di motivazione: Si lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutte le doglianze della difesa e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni e l’applicazione dell’aggravante nella resistenza a pubblico ufficiale
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, fornendo chiarimenti cruciali.
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché mirava a una rilettura dei fatti e delle prove. La difesa proponeva una versione alternativa degli eventi, ma il giudizio di Cassazione (o di legittimità) non è la sede per riesaminare il merito della vicenda, bensì per controllare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici dei gradi precedenti.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Qui risiede il cuore giuridico dell’ordinanza. I giudici hanno affermato con chiarezza che l’aggravante prevista dall’art. 576, comma primo, n. 5-bis del codice penale (lesioni personali volontarie a un pubblico ufficiale) è pienamente configurabile anche quando il reato di lesioni concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale. Il ‘disvalore’ sociale e giuridico delle lesioni non viene assorbito o neutralizzato dal reato di resistenza. Si tratta di due illeciti distinti che, sebbene commessi nello stesso contesto, mantengono la loro autonomia e gravità. Questo principio, già sancito da precedenti sentenze (come la n. 19262/2022), viene qui consolidato.
Infine, il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente si era limitato a enunciare principi giurisprudenziali e norme di legge in modo astratto, senza collegarli in maniera concreta e puntuale alle specifiche parti della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione deve essere preciso e dettagliato, non può basarsi su lamentele generiche.
Conclusioni
L’ordinanza n. 43972/2024 ribadisce due importanti lezioni. La prima, di natura sostanziale, è che chi commette violenza contro un pubblico ufficiale per opporsi a un atto d’ufficio risponderà sia del reato di resistenza sia di quello di lesioni, con l’applicazione della specifica aggravante, senza sconti o assorbimenti. La seconda, di natura processuale, sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Per i cittadini, il messaggio è chiaro: la violenza contro le forze dell’ordine è trattata con estrema severità dall’ordinamento giuridico.
Se una persona commette il reato di resistenza a pubblico ufficiale e contemporaneamente causa lesioni a un agente, l’aggravante per le lesioni viene applicata?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’aggravante prevista dall’art. 576, n. 5-bis, c.p. per le lesioni personali volontarie è configurabile anche quando questo reato concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, poiché il disvalore delle lesioni non è assorbito da quest’ultimo.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso proprio perché consisteva in una richiesta di rilettura delle risultanze istruttorie, un’attività non consentita nel giudizio di legittimità, che si limita a valutare la corretta applicazione della legge.
Per quale motivo un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile per “difetto di specificità”?
Un ricorso è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a enunciare principi giuridici o norme di legge in modo generico, senza collegarli in modo preciso e dettagliato alle specifiche statuizioni della sentenza che si intende impugnare, come avvenuto nel caso di specie per la richiesta di attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43972 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il 08/08/1965
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si sarebbe esclusivamente divincolato per sottrarsi al controllo con le forze dell’ordine, con il secondo motivo, l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 576 cod. pen. con riferimento al delitto di lesioni, e, con il terzo motivo, il vizio d motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita nel giudizio di legittimità;
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest’ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv. 283159 – 01),
Rilevato che il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, COGNOME, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.