Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43972 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43972 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si sarebbe esclusivamente divincolato per sottrarsi al controllo con le forze dell’ordine, con il secondo motivo, l’erronea applicazione dell’aggravante di cui all’art. 576 cod. pen. con riferimento al delitto di lesioni, e, con il terzo motivo, il vizio d motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Considerato che il primo motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita nel giudizio di legittimità;
Considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l’aggravante di cui all’art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest’ultimo (Sez. 6, n. 19262 del 20/04/2022, Cevallos Delgado, Rv. 283159 – 01),
Rilevato che il terzo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in quanto si risolve nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.