Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Fuga in Scooter Diventa Reato
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale: la distinzione tra una semplice fuga per sottrarsi a un controllo e una condotta che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione chiarisce che non ogni tentativo di fuga è penalmente irrilevante, ma lo diventa quando le modalità mettono a repentaglio la sicurezza pubblica e quella degli agenti. L’analisi del caso specifico offre spunti fondamentali per comprendere i limiti della liceità in situazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine.
I Fatti del Caso
Un giovane, a bordo del suo scooter, decideva di non fermarsi a un controllo di polizia, dandosi alla fuga. Tuttavia, la sua non era una semplice elusione. Per impedire l’inseguimento e il controllo, poneva in essere una serie di manovre altamente pericolose: procedeva a forte velocità, percorreva strade contromano e saliva sui marciapiedi, zone non consentite al transito di veicoli. Tale comportamento creava una concreta situazione di pericolo per l’incolumità fisica degli agenti inseguitori e di terze persone presenti.
Condannato in appello, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua condotta dovesse essere interpretata come mera resistenza passiva e non come una resistenza attiva penalmente rilevante.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso generico e manifestamente infondato, in quanto si limitava a riproporre le stesse censure già adeguatamente respinte in appello, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende ha suggellato la pronuncia.
Le Motivazioni: Oltre la Semplice Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il cuore della decisione risiede nella netta distinzione tra resistenza passiva e resistenza attiva. La Corte ha chiarito che non si è trattato di un semplice comportamento omissivo, come il non fermarsi all’alt. Al contrario, l’imputato ha posto in essere manovre attive, di per sé idonee a creare un pericolo concreto. La guida a forte velocità, la circolazione contromano e l’invasione dei marciapiedi non sono state viste come semplici modalità di fuga, ma come azioni finalizzate a ostacolare l’esercizio della pubblica funzione di controllo, inducendo negli agenti una percezione di pericolo per sé e per gli altri.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Tale decisione è stata considerata “saldamente ancorata” a due elementi chiave:
1. La gravità della condotta: Le modalità della fuga sono state giudicate particolarmente gravi.
2. I precedenti penali: L’imputato aveva già precedenti penali, anche per fatti gravi, che hanno inciso negativamente sulla valutazione della sua personalità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la fuga per sottrarsi a un controllo di polizia non è di per sé reato, ma le modalità con cui essa avviene possono trasformarla in resistenza a pubblico ufficiale. La sentenza traccia una linea chiara: quando la fuga diventa una serie di manovre pericolose per la collettività, si supera il confine della resistenza passiva e si entra nell’illecito penale. La decisione sottolinea inoltre come la valutazione complessiva dell’imputato, inclusi i suoi precedenti penali, giochi un ruolo determinante non solo nella qualificazione del fatto, ma anche nella concessione di benefici come le attenuanti generiche, confermando l’importanza della gravità del comportamento e della storia personale del reo nel giudizio penale.
La semplice fuga per evitare un controllo di polizia costituisce sempre resistenza a pubblico ufficiale?
No, non sempre. Secondo la Corte, la condotta diventa reato quando la fuga non è una semplice elusione del controllo, ma comporta manovre attive e pericolose, come guidare a forte velocità, contromano o sui marciapiedi, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e di terze persone.
Perché al ricorrente non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa della particolare gravità della condotta tenuta durante la fuga e dei precedenti penali dell’imputato, che includevano anche fatti gravi.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che il ricorso non è stato nemmeno esaminato nel merito dalla Corte di Cassazione perché ritenuto generico, infondato e ripetitivo di argomentazioni già respinte in appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13252 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterati censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso. Il ricorrente propone una alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giu hanno precisato che non di mera resistenza passiva si era trattato, posto che l’imputat dandosi alla fuga col motorino, aveva posto in essere manovre di per sé idonee a mettere in pericolo la incolumità fisica degli operanti e dei terzi, procedendo a forte velocità, percor strade contromano e accedendo a zone non consentite quali i marciapiedi. Condotta finalizzata a impedire l’inseguimento e il controllo, così ostacolando l’esercizio della pubblica funzio inducendo nel pubblico ufficiale una percezione di pericolo per la propria e altrui incolumità
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è saldamente ancorata alla gravità della condotta e ai precedenti penali, anche per fatti gravi,
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ii ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
Il Consigliere stensore
GLYPH
Il Pres ente