Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 18334 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 18334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Napoli il 15/02/1997
avverso la sentenza del 25/11/2024 del Tribunale di Napoli letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio abbreviato, ha assolto, ex ar . 530, comma 2, cod. proc. pen. NOME COGNOME dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso in Napoli il 15 maggio 2019, perché il fatto non costituisce reato.
In particolare, all’imputato si contestava di avere, in concorso con COGNOME NOME – nei cui confronti si è proceduto separatamente-, usato violenza e
minaccia consistita nel darsi alla fuga, dopo che gli era stato intimato l’alt, a bordo dell’autovettura sulla quale viaggiavano, effettuando manovre pericolose e a forte velocità così mettendo in pericolo l’incolumità fisica degli operanti e degli utenti della strada nonché, dopo che erano stati fermati, tentando di colpire con un pugno gli operanti, che stavano procedendo ad attività investigativa in ordine alla segnalazione di furti nella zona del controllo.
Il ricorrente chiede l’annullamento della sentenza per plurimi vizi della motivazione, in quanto è frutto di erronea applicazione della legge, di travisamenti e di illogicità della motivazione.
Per contrastare l’affermazione del giudicante, secondo la quale “la fuga dell’imputato non avrebbe coartato o limitato la determinazione degli agenti di procedere ai controlli, tenuto conto che la polizia giudiziaria si è posta all’inseguimento dell’imputato e non è stato rappresentato alcun turbamento della funzione della P.A.”, e l’ulteriore affermazione, secondo la quale ai fini della valutazione dell’altissima velocità della fuga degli imputati non risultava indicata né la velocità sostenuta dalla polizia giudiziaria con la propria autovettura né il percorso seguito e i sensi vietati percorsi dall’autovettura degli imputati, il ricorrente ha richiamato la descrizione della dinamica del fatto contenuta nel verbale di arresto allegato, che indica in modo dettagliato le fasi dell’inseguimento con indicazione delle strade percorse e della durata dell’inseguimento, quali circostanze che unitariamente valutate integrano il reato contestato secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato.
Contesta, inoltre, l’affermazione secondo la quale il tentativo di sferrare un pugno all’operante non integrerebbe la violenza in mancanza di accertamento volto a verificare se il pugno potesse colpire l’agente, capace di neutralizzare condotte non particolarmente violente e di continuare a garantire il servizio, trattandosi di valutazione che non esclude la configurabilità di reato.
Evidenzia, pertanto, che il giudice ha effettuato valutazioni del tutto erronee e prive di agganci fattuali e valenza giuridica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La denunciata illogicità del percorso argomentativo del giudice e l’erronea valutazione delle prove risultano palesi a fronte di una ricostruzione della dinamica del fatto, contenuta nel verbale di arresto allegato al ricorso, a tal punto dettagliata e precisa da non giustificare le incertezze e le errate considerazioni del giudicante, diffusosi in una ampia e puntigliosa dissertazione teorica sugli elementi costitutivi del reato, sui concetti di violenza e minaccia e sui criteri di valutazione probatoria, tradita dalle conclusioni raggiunte; anzi,
proprio la tecnica di redazione scelta rende ancor più stridente l’esito del giudizio in rapporto alle concrete circostanze del fatto, puntualmente descritte dagli operanti, ma erroneamente apprezzate dal giudicante.
Risulta dagli atti che: a) l’intervento notturno dei CC di Napoli traeva origine dalla segnalazione del furto di un’autovettura e nel corso del servizio di controllo il maresciallo COGNOME aveva notato un’autovettura- che si accertava in seguito essere condotta dall’imputato- procedere a fari spenti nella sua direzione; b) nonostante l’alt intimato, il conducente non si fermava e si allontanava velocemente; c) gli operanti si ponevano all’inseguimento, seguendo la folle corsa del veicolo in fuga, che percorreva a forte velocità le strade precisamente elencate nel verbale di arresto, attraversando incroci e arterie principali, percorrendo anche tratti contromano, incurante della presenza di altri veicoli, della segnaletica semaforica e delle segnalazioni acustiche e luminose; d) l’inseguimento era durato circa 20 minuti durante i quali erano stati percorsi circa 6 km; e) la fuga era stata bloccata dall’autoradio, ma mentre gli operanti scendevano dall’autovettura di servizio, il conducente faceva velocemente retromarcia per darsi nuovamente alla fuga, bloccata da altra autoradio intervenuta in ausilio; f) durante le operazioni di trasbordo, gli occupanti del veicolo fermato opponevano resistenza dimenandosi e offendendo gli operanti e, in particolare, l’imputato tentava di colpire con un pugno un operante, che riusciva a schivarlo grazie alla prontezza di riflessi.
2. La ricostruzione del fatto e della condotta dell’imputato rende evidente il travisamento denunciato e l’incoerenza delle valutazioni espresse rispetto alle risultanze in atti, non essendosi il giudice attenuto ai criteri da lui stesso indicat nella premessa del ragionamento né al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla guida di veicolo, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada (così, tra innumerevoli altre, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765; Sez. F, n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, E., Rv. 257915; Sez. 4, n. 41936 del 14/07/2006, Campicello, Rv. 235535); né ha attribuito rilievo alla situazione di pericolo in cui si sono trovati gli operan costretti ad un lungo inseguimento in condizioni oggettivamente rischiose, generate dalla spericolata e pericolosa condotta di guida dell’imputato.
3. Parimenti erroneo è il rilievo attribuito agli effetti della condotta dell’imputato, che non avrebbe coartato né limitato la determinazione degli
operanti, i quali procedettero al controllo degli imputati e del veicolo, in quanto trascura che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini
dell’integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per
opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di u
ostacolo al compimento degli stessi (Sez.6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino,
Rv. 278207). Ciò che rileva è, infatti, che la condotta sia finalizzata ad ostacolare o contrastare il compimento dell’atto del pubblico ufficiale.
4. Analoga illogicità è rilevabile in ordine al pugno sferrato all’indirizzo dell’operante, fortunatamente schivato, non essendo stata correttamente
contestualizzata la condotta reattiva al pari della resistenza, verbale e fisica, opposta agli operanti nella fase finale dell’azione durante le operazioni di
trasferimento sull’autovettura di servizio.
5.Per le ragioni esposte si impone l’annullamento della sentenza impugnata, ma, trattandosi si sentenza non appellabile dal P.M., il rinvio per nuovo giudizio va disposto al medesimo Tribunale in diversa composizione.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 29 aprile 2025
Il consigliere estr l sore