Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Fuga Diventa Reato
La distinzione tra una semplice fuga e una vera e propria resistenza a pubblico ufficiale è un tema cruciale nel diritto penale, spesso oggetto di dibattito nelle aule di tribunale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 44316/2023) offre un chiarimento fondamentale su questo punto, stabilendo che non tutti i tentativi di sottrarsi a un controllo sono uguali. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici supremi.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo condannato in Corte d’Appello per resistenza a pubblico ufficiale. Secondo la difesa, l’imputato si sarebbe limitato a tentare la fuga per sottrarsi all’arresto, una condotta che, a suo dire, non avrebbe dovuto integrare gli estremi del reato contestato. La sua tesi si basava sull’idea che la mera fuga, senza atti di violenza o minaccia, non costituisce resistenza penalmente rilevante.
Tuttavia, la ricostruzione accolta dai giudici di merito era ben diversa. La Corte d’Appello aveva infatti evidenziato come l’uomo non si fosse limitato a scappare. Durante il tentativo di arresto da parte dei Carabinieri, egli aveva opposto una resistenza attiva, consistita nel ‘dimenarsi’ e nel colpire uno degli agenti con un calcio. Questo comportamento, secondo i giudici, andava ben oltre la semplice fuga.
La Decisione della Corte e la configurazione della resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che le argomentazioni della difesa non fossero altro che una riproposizione delle stesse tesi già respinte in appello, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata.
Il punto centrale della decisione è la netta distinzione tra la ‘resistenza passiva’ (come la semplice fuga) e la ‘resistenza attiva’. La Cassazione ha confermato che la condotta dell’imputato, caratterizzata da movimenti violenti (dimenarsi) e da un atto diretto contro l’agente (il calcio), integra una tipica condotta di resistenza, finalizzata a impedire o ostacolare l’attività dei pubblici ufficiali.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato: il ricorso per cassazione non può essere una mera ripetizione delle censure già sollevate nei gradi di merito. È necessario che il ricorrente si confronti criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone eventuali vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, l’imputato non ha fatto altro che riproporre la sua versione dei fatti (la sola fuga), ignorando completamente l’argomentazione centrale della Corte d’Appello, ovvero l’esistenza di un’ulteriore condotta violenta e oppositiva.
I giudici hanno sottolineato che la sentenza d’appello aveva chiaramente spiegato perché la condotta dell’imputato non potesse essere derubricata a semplice tentativo di fuga. L’azione di colpire con un calcio un carabiniere è, di per sé, un atto di violenza che si oppone all’adempimento di un dovere d’ufficio. Pertanto, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende è stata la logica conseguenza di tale declaratoria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una violenza estrema, ma è sufficiente qualsiasi comportamento attivo, anche se di modesta entità, che sia diretto a contrastare l’azione del pubblico ufficiale. La semplice fuga, intesa come il solo tentativo di allontanarsi, non costituisce reato. Tuttavia, nel momento in cui alla fuga si aggiungono atti come spintoni, strattoni, o, come in questo caso, calci e movimenti violenti per divincolarsi, la condotta assume rilevanza penale. La decisione serve da monito: la linea di confine tra un comportamento non punibile e un reato è netta e si basa sulla presenza di un’opposizione attiva e fisica all’operato delle forze dell’ordine.
Scappare dalle forze dell’ordine è sempre reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, la semplice fuga, intesa come il mero tentativo di allontanarsi senza compiere atti di violenza o minaccia, non è sufficiente per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Cosa ha trasformato la fuga dell’imputato in un atto di resistenza penalmente rilevante?
La sua condotta è stata considerata resistenza attiva perché non si è limitato a fuggire, ma si è anche dimenato e ha colpito con un calcio uno dei Carabinieri, opponendosi fisicamente all’operato degli agenti.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata, la quale aveva già chiarito la natura attiva e violenta della sua resistenza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44316 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita !a relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso riproduce le censure già sollevate in sede di appello, senza confrontarsi con le argomentazioni – immuni da censure – recepite nella sentenza impugnata’ in particolare, si ripropone la tesi secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a darsi alla fuga, senza compiere atti di resistenza;
ritenuto che nella sentenza impugnata si sottolinea l’ulteriore condotta del ricorrente, consistita nel dimenarsi e colpire con un calcio uno dei Carabinieri, in tal modo ponendo in essere una tipica condotta di resistenza;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellA ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente