Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15266 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15266 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Ottaviano il 19/01/2000 avverso la sentenza del 15/10/2024 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del difensore, impugna la senten, a della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza di assoluzione ‘messa dal Tribunale di Torre Annunziata, ha accolto l’appello proposto dalla Procura della Repubblica e condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclus one in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.
La Corte di appello, preso atto della ricostruzione operata dal primo giudice che aveva ritenuto che la fuga posta in essere alla guida del motociclo per mezzo di manovre azzardate nel centro cittadino non integrasse il delitto di resis enza a pubblico ufficiale, ha ritenuto che detta condotta fosse sussumibile nel delitto contestato; ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generi( he per l’apprezzata oggettiva gravità del reato e l’allarme provocato e, per la iovane
età e l’assenza di precedenti, ha irrogato la pena di mesi sei di rec usione, riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena fonda ta sulla prognosi favorevole.
2. NOME COGNOME deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce ex art. 606, comma 1, lett. e), coi. proc. pen. vizi di motivazione e travisamento della prova in ordine alla ricosiruzione del fatto storico.
La ricostruzione operata dalla Corte di appello – si assume – non corr sponde al contenuto delle dichiarazioni rese dal teste escusso in dibattimento che non ha mai fatto cenno alla presenza di altri veicoli e della esistenza di pericoli iurante la fuga; poiché i verbalizzanti avevano intimavano l’alt ai due veicoli so o dopo aver ingaggiato l’inseguimento, ciò può aver inciso sulla possibilità per il ricorrente di rendersi conto della qualifica di costoro.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 131-bis cod. )en.
La Corte di appello – deduce – avrebbe dovuto riconoscere d’ul ficio la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della citata causa di non pulibilità, non essendo la stessa ancora preclusa ex art. 2 cod. pen. per la nodifica apportata al secondo comma dell’art 131-bis dall’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53 del 2019, epoca successiva alla commissione del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
Il primo motivo i con cui si rivolgono critiche alla ritenuta sussunzioi e delle condotte nel reato di cui all’art. 337 cod. pen. /è infondato.
Sulla base della stessa ricostruzione operata dal primo giudice / la Corte di appello ha ritenuto che la condotta del ricorrente che, alla guida del motc veicolo / era fuggito nonostante l’intimazione di fermarsi da parte dei militari che 5H erano posti all’inseguimento, integrasse il delitto di resistenza a pubblico uff ciale a cagione delle modalità di guida spericolata IREEDI conseguente pericolo c:corso, non solo agli inseguitori di polizia giudiziaria, ma anche agli altri uten :i dell strada: in tal senso deponeva la circostanza che l’inseguimento fosse a’ venuto per le vie del centro cittadino e che il ricorrente, a causa della forte i , elocità impressa al mezzo sul quale viaggiava, dopo aver urtato degli ostacoli fi ;si, era rovinato in terra.
Alla luce della piana ricostruzione operata dalla Corte di appello / :he ha recepito e fatto propria quella effettuata dal primo giudice, infondata si r vela la
censura con cui si deduce che i fatti descritti dal militare nel con o della deposizione non corrispondessero a quanto evincibile dalla “relazione’, in tal modo proponendo una non consentita lettura alternativa delle rP ultanze istruttorie.
Innanzitutto, la Corte territoriale ha fatto riferimento al tenore della deposizione del teste di polizia giudiziaria e non alla “relazione” ch !, dalla motivazione, non emerge sia stata acquisita. In secondo luogo, pr( prio la valorizzata circostanza secondo cui l’inseguimento si fosse realizzato ne centro cittadino e che fosse stata impressa forte velocità al motociclo al fine di fuggire agli inseguitori e fossero state poste in essere manovre azzardate tali da pregiudicare l’incolumità di costoro, fa ritenere irrilevante la prospettata :arenza di elementi da cui desumere che in detto contesto fossero presenti altri nezzi o utenti della strada.
Ed infatti, costituisce ius receptum quello secondo cui, GLYPH 3 i fini dell’integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale la violer za può anche consistere in un comportamento idoneo ad opporsi, in maniera c:)ncreta ed efficace, all’atto che il pubblico ufficiale, con una condotta di guida che, anziché ottemperare all’intimazione di fermarsi, si concretizzi in una l Jga ad altissima velocità posta in essere con manovre idonee a creare una situa :ione di generale pericolo (Sez. 6, n. 31716 del 08/04/2003, COGNOME, Rv. 2:6251 01).
Proprio la circostanza che il ricorrente avesse ingaggiato un insegu mento, imprimendo forte velocità al motociclo su cui viaggiava per le vie del centro cittadino, tanto da rovinare in terra e poi fuggire, – dato non contesteto nel ricorso – fa venir meno ogni rilevanza alla dedotta carenza di persone e r )ezzi in quei luoghi, aspetto su cui la Corte di appello ha comunque reso ac eguata motivazione dando atto della loro presenza, di fatto recependo i rilievi dell’appello del pubblico ministero, espliciti sul punto.
Tesck a fornire un’alternativa lettura delle risultanze processuali non rr esse in discussione neppure dal primo giudice, risulta la parte del ricorso che, att averso una differente ricostruzione degli eventi, vorrebbe mettere in dubbio e confutare la consapevolezza del Tarasca di essere inseguito da parte dei nilitari, operazione preclusa in sede di legittimità (tra le tante, cfr. Sez. 5, n. 15 )41 del 24/10/2018, dep. 2019, Battaglia, Rv. 275100-01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep 2018, COGNOME, Rv. 271702-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Mus ;o, Rv. 265482-01).
3. Infondato risulta anche il secondo motivo con cui si censura ‘omessa applicazione d’ufficio dell’art. 131-bis cod. pen.
Seppure questa Corte abbia avuto modo di ritenere che la causi di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio da giudic
d’appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di prosciogliment D per le quali vi è l’obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del p
-ocesso, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all’art. 129 cod. pr
)c. pen.
(Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707 – 01), altrettanto pacifico risulta il principio di diritto secondo cui è dedu Abile
cassazione il difetto di motivazione della sentenza d’appello che no i abbia rilevato “ex officio”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 129 cod. pr
)c. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a
condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa appl cazione della citata norma, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta
lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 234160 –
01).
Ciò premesso /si osserva come il ricorrente censuri la mancata appl cazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis adducendo, qual unico elemento, la mancata operatività della preclusione normativa introdotta Jell’art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 53 del 2019, entrata in vigore dopo la commissione del reato, senza però indicare le ragioni per una favorevole applicabilità al caso concreto, onere tanto più marcato se solo si osserva come, onde giusti icare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia stata messa in evidenza la gravità del fatto desunto dal serio allarme provocato nell’oc:asione degli eventi.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento dell( spese processuali, secondo quanto previsto dall’art. 616, comma 1, cod. proc. p( n.
P.Q.M.
., -, NOME Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese …- —- processuali.
–:-.
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Così deciso il 20/03/2025.