Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43087 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43087 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a Pagani il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nato a Pagani il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME nato a Pagani il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 17/01/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona dell’AVV_NOTAIO , che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno – decidendo sugli appelli proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e :NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore pronunciata il 29 marzo 2022 che, tra l’altro, li aveva riconosciuti colpevoli dei reati di cui adii artt. 4, comm 1 e 2 lett. a), e 7 1.895/67 e 337 cod. pen. e li aveva condannati alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa ciascuno — ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art.337 cod. pen. (capo D della rubrica) perché estinto per prescrizione, confermando nel resto la gravata sentenza.
1.1. L’imputazione a carico dei predetti riguardava i seguenti reati: B) delitto di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 lett. a), e 7 1.895/67, per avere in più persone riunite, portato in luogo pubblico, senza essere in possesso della necessaria licenza di porto d’armi, un arma comune da sparo (art. 2 lett. g); D) delitto di cui all’art.337 cod. pen. perché, mentre viaggiavano a bordo dell’autovettura Mini Cooper targata TARGA_VEICOLO, intercettati da un’autopattuglia dei Carabinieri, formata dal maresciallo NOME COGNOME, dall’appuntato scelto NOME COGNOME e dal carabiniere NOME COGNOME, accorsa sul posto a seguito degli spari, si davano a precipitosa fuga per le strade del centro abitato tenendo una condotta di guida pericolosa per gli altri utenti della strada, Usavano, quindi, la violenza sopra descritta per opporsi ai suddetti pubblici ufficiali nel mentre compivano l’atto del loro ufficio di fermar e contestare ai medesimi i fatti sopra descritti. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ex art.99 cod. pen. per NOME COGNOME, recidiva specifica reiterata ex art.99 cod. pen. per NOME COGNOME. In Pagani il giorno 15 settembre 2013.
1.2. I fatti sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguen termini. Alle ore 01:25 del 15 settembre 2013 NOME COGNOME aveva segnalato ai carabinieri una lite in corso a Pagani, in INDIRIZZO, tra alcuni giovani, uno dei quali era armato di pistola.
Nel raggiungere la citata piazza i militari dell’Arma avevano visto una autovettura Mini Cooper condotta da NOME COGNOME COGNOMEnoto alle forze dell’ordine) procedere a forte velocità e contromano provenhndo proprio dalla zona nella quale 1 A . era stata segnalata la lite; gli operanti, quindi, avevano iniziato ad inseguire la predetta autovettura, con i segnali acustici ed intimando l’alt con la paletta, ma il conducente aveva accelerato creando pericoli per gli altri utenti della strada e si era poi fermato in INDIRIZZO presso la propria abitazione, per poi dirigersi una volta sceso dall’auto – verso il citofono assieme a NOME COGNOME. La
perquisizione effettuata nell’immediatezza aveva dato esito negativo rispetto ai due imputati, mentre nella Mini Cooper (intestata alla moglie del COGNOME, ma in uso a quest’ultimo) era stato rinvenuto un proiettile gfl calibro TARGA_VEICOLO,65 sul tappetino anteriore di destra.
Poco dopo era pervenuta la notizia che sul luogo della rissa erano stati sparati tre colpi e sul posto, a seguito di perquisizione, era stato rinvenuto un bossolo gfl calibro 7,65; dalle immagini delle telecamere di sicurezza site in INDIRIZZO era stato possibile accertare che, all’arrivo dell’auto sotto casa del COGNOME, era subito uscito dalla autovettura il COGNOME che, direttosi verso la parte anteriore del veicolo, aveva fatto dei segni con le mani a significare che era tutto a posto, al che il COGNOME si era recato verso il citofono mentre il COGNOME, dopo avere cercato qualcosa all’interno dell’auto, era uscito dall’auto impugnando una pistola con la mano sinistra, che avevo poi nascosto dietro la schiena prima di allontanarsi velocemente.
Dal canto loro, NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano dichiarato che quella sera, mentre si trovavano in INDIRIZZO in direzione INDIRIZZO, avevano incrociato dei ragazzi che ad alta voce dicevano ‘Lascia stare…dannmi la pistola’, quindi avevano chiamato il NUMERO_TELEFONO e subito dopo avevano sentito uno sparo che avevano inizialmente pensato fosse un petardo. Alcuni secondi dopo, guardando verso la scuola elementare di INDIRIZZO dove sostava un gruppo di ragazzi, i due avevano sentito uno di loro gridare ‘Dammi la pistola, lo devo uccidere io’ e giunti in INDIRIZZO.so avevano notato una Mini Cooper, con a bordo dei ragazzi, che si allontanava velocemente dirigendosi verso di loro, avevano poi sentito altre due esplosioni di colpi e la frase ‘dammi la pistola’ proveniente dall’autovettura che poi aveva imboccato ad alta velocità e contromano INDIRIZZO. NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano chiarito che la prima esplosione proveniva dal gruppo dei ragazzi e le altre due dalla Mini Cooper.
1.3. La Corte di appello ha respinto l’appello degli imputati confermando la sentenza di primo grado (fatta eccezione per la dichiarazione di prescrizione per NOME COGNOME in ordine al reato ex art. 337 cod. pen.); in particolare, ha considerato inverosimili le versioni fornite dagli imputati (i quali, ad eccezione del COGNOME, avevano negato di essersi accorti che i carabinieri li stessero inseguendo) secondo cui un non meglio identificato soggetto avrebbe tentato di rapinare la macchina al NOME esplodendo un colpo di pistola verso il paraurti dell’auto, poiché non vi era traccia di danni sulla carrozzeria ed in quanto – qualora ci fosse stato effettivamente il tentativo di rapina – sarebbe stato più logico per i COGNOME chiedere aiuto ai carabinieri anziché fuggire.
Quindi ha ritenuto che il motivo della fuga dei tre fosse, in realtà, quello di occultare l’arma con la quale avevano sparato i due colpi, circostanza che aveva trovato conferma in quanto dichiarato dai due testimoni sopra indicati, dal ritrovamento del proiettile nell’auto identico (per marca e calibro) al bossolo rinvenuto nella piazza e nelle immagini tratte dalle telecamere di videosorveglianza nelle quali il COGNOME era stato ritratto impugnare una pistola da lui poi nascosta dietro la schiena.
Avverso la predetta sentenza i tre imputati propongono ricorsi per cassazione insistendo per l’annullamento della decisione.
2.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, affidano i loro ricorsi a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo denunciano, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art.192 cod. proc. pen. ed il relativo vizio d motivazione per avere entrambi i giudici di merito ritenuto provata la detenzione di un’arma comune da sparo da parte degli imputati, nonostante la stessa non sia stata individuata quanto al modello ed in mancanza di qualsiasi prova diretta sul punto.
2.2. Con il secondo (che riguarda soltanto NOME COGNOME) si lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art.337 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione poiché le condotte dell’imputato non potevano configurare il reato contestatogli non avendo egli posto in essere alcuna forma di violenza o di minaccia volta ad impedire l’atto del pubblico ufficiale.
2.3. NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, affida il proprio ricorso a cinque motivi.
Con il primo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la carenza di motivazione rispetto al diniego delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva.
Con il secondo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art.114 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza.
Con il terzo deduce, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione dell’art.131-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione i ordine alla negata improcedibilità per la particolare tenuità del fatto.
Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione poiché la Corte territoriale avrebbe fondato il
giudizio di penale responsabilità del COGNOME pur in assenza di qualsiasi elemento probante a suo carico.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art.129 cod. proc. pen. per non avere la Corte distrettuale esaminato la possibilità di pervenire ad una sentenza di proscioglimento nei confronti dell’imputato.
Nel corso della discussione l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha concluso nei termini sopra indicati, mentre i difensori dei ricorrenti non sono comparsi nonostante l’istanza di trattazione orale dell’AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono manifestamente infondati e, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
Anzitutto deve ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come nel caso di specie,) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis Cass. Sez. 5, Sentenza n.48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
Orbene, come chiarito in seguito, le critiche esposte dai tre ricorrenti riguardano profili in fatto, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è tesa – in tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, quindi i ricorsi finiscono con il proporre argomenti di merito la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E’ costante, infatti, l’ insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logicogiuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili cori la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/200:3, Rv. 226074).
Ciò posto, con riferimento ai ricorsi del COGNOME e del COGNOME ed al quarto motivo di quello del COGNOME, si rileva che essi risultano manifestamente infondati perché diretti, in realtà, ad ottenere una differente valutazione degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo.
3.1.Invero, la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha confermato il giudizio di penale responsabilità degli imputati per i due reati loro ascritti (pur dichiarando la prescrizione per il delit ex art.337 cod. pen. per il solo COGNOME) dando rilievo alla testimonianza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, al proiettile ritrovato nell’auto (a bordo della quale si trovavano i tre ricorrenti) identico al bossolo rinvenuto nella piazza dove erano avvenuti gli spari e nelle immagini tratte dalla telecamera di sorveglianza che avevano ritratto il COGNOME mentre impugnava la pistola; tali elementi, complessivamente valutati, sono stati considerati, in maniera certamente non irragionevole, sufficienti a provare la responsabilità in ordine al reato anche in assenza dell’individuazione dello specifico modello dell’arma i da ritenersi irrilevante, ai fini che qui interessano, in presenza degli altri elementi sopra elencati.
3.3. Quanto poi al delitto di cui all’art.337 cod. pen. deve ricordarsi che in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga, alla guida di una autovettura, non limitandosi a cercare di sottrarsi all’inseguimento, ma ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strad (Sez. F, Sentenza n. 40 del 10/09/2013, dep. 2014, Rv. 257915 – 01). Orbene, anche rispetto a tale reato la Corte di appello non è incorsa nel vizio lamentato dal COGNOME atteso che, con motivazione adeguata e non c:ontraddittoria, ha confermato il giudizio di responsabilità nei suoi confronti dando rilievo al fatto che era lui a guidare, che per sua stessa ammissione sapeva di essere inseguito dai militari dell’Arma e che aveva guidato a forte velocità e contromano.
Con riferimento ai residui motivi del ricorso proposto dal COGNOME si osserva che anche essi sono manifestamente infondati.
4.1.In particolare, rispetto al primo motivo, deve ricordarsi che il giudizio di comparazione tra circostanze involge l’esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01; Sez. 2, n. 31543 dei 08/06/2017, Pennelli, Rv. 27045001), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione; nel caso in esame, infatti, la Corte di appello ha esaurientemente motivato rispetto al giudizio di equivalenza tra generiche e recidiva osservando che esse non potevano essere riconosciute come prevalenti in assenza di qualsiasi elemento positivo al riguardo ed in quanto la condotta processuale del prevenuto era consistita unicamente nel negare le proprie responsabilità adempiendo, in tal modo, il relativo obbligo motivazionale.
4.2. Con riferimento al motivo riguardante la mancata applicazione dell’art.114 cod. pen. deve ricordarsi che in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile nell’economia AVV_NOTAIO dell iter criminoso (Sez. 6 – , Sentenza n. 34539 del 23/06/2021′ Rv. 281857 – 01). Con motivazione coerente e rispettosa dei principi sopra richiamati la Corte di appello ha escluso, nei confronti del predetto imputato, l’ipotesi di cui all’art.114 cod. pen. considerato che egli aveva impugnato l’arma, come risultante dalle immagini riprese dalla telecamera e l’aveva sottratta al controllo dei
4.3. Rispetto alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 13 primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di co’pevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Orbene, la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa precise ragioni a sostegno della non
occasionalità della condotta desunta dall’uso reiterato dell’arma e della fuga pericolosa attuata dai tre a bordo della Mini Cooper allo scopo di fare sparire l’arma da fuoco. Pertanto il ricorrente, rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte distrettuale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in sostanza chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito.
4.4. Del tutto generico, infine, risulta l’ultimo motivo del ricorso del COGNOME considerato che la sentenza impugnata ha diffusamente e logicamente argomentato circa la responsabilità dell’imputato per i reati ascrittigli e che l stesso ricorrente nemmeno indica sulla base di quali precisi elementi si sarebbe dovuto pervenire al suo proscioglimento ai sensi del citato art. 129.
5.Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 ginno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023.