Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 27636 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 27636 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10 marzo 2023 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udite le richieste del difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate alla pena di mesi otto di reclusione.
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Deduce tre motivi di ricorso.
1.1 Violazione di legge, carenza e contraddittorietà della motivazione relativa alla responsabilità per i reati contestati. Deduce il ricorrente che, quanto al primo segmento della contestata resistenza, la Corte territoriale non ha applicato correttamente l’art. 337 cod. pen., atteso che la condotta allo stesso ascrivibile consiste in una fuga, sia pure ad alta velocità e con una manovra, l’invasione del senso contrario di marcia, che ben può essere considerata quale manovra di sorpasso. Quanto al secondo segmento, osserva che il ricorrente si è limitato a divincolarsi dal «blocco dei carabinieri», condotta che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cita Cass. pen. n. 8379/2013 e n. 10136/12), è inidonea a integrare il reato di resistenza. Aggiunge, inoltre, che la Corte territoriale ha omesso di motivare sulle circostanze rappresentate nell’atto di appello, ovvero il carattere particolarmente invasivo del controllo a carico del ricorrente, le conseguenze emotive e fisiche che questo aveva determinato (forte stato di agitazione e pregiudizio alle capacità di deambulazione) e le giustificazioni fornite dal ricorrente in ordine all’assenza di dolo relativo sia all’urto dell’autovettura di servizio che alle lesioni pat dagli operanti.
In considerazione, infine, del carattere involontario dei movimenti del NOME, si deduce infine, l’erronea qualificazione delle lesioni come dolose anziché colpose, e di conseguenza, si invoca il proscioglimento dell’imputato per mancanza della condizione di procedibilità.
1.2 Violazione degli artt. 2 e 131 cod. pen. e illogicità della motivazione relativa al diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., fondato sul carattere ostativo del reato di resistenza. Osserva, al riguardo, il ricorrente che tale reato è stato inserito tra quelli ostativi solo con il d.lgs. n. 150 del 2022, entrato vigore successivamente alla commissione dei fatti (avvenuti il 18/2/2022), cosicché, in applicazione dell’art. 2 cod. pen., la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare la norma precedente più favorevole all’imputato.
1.3 Vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva infraquinqennale, ritenuta dalla Corte territoriale sulla sola base dei precedenti penali e dei procedimenti pendenti a carico del ricorrente senza alcuna valutazione della maggiore pericolosità e proclività a delinquere del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile in quanto generico, versato in fatto e volto a sollecitare una non consentita rilettura del compendio probatorio. La sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha affermato la responsabilità dell’imputato sottolineando, quanto al reato di resistenza a pubblico ufficiale, che lo stesso non si è limitato a darsi alla fuga, ma ha tenuto manovre spericolate, percorrendo le vie cittadine a forte velocità e nell’opposto senso di marcia, e, quanto al reato di lesioni, che lo stesso ha scelto di passare attraverso lo spazio esiguo accanto al mezzo degli operanti, accettando il rischio di provocare loro delle lesioni.
Va, al riguardo, ribadito che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga alla gu di un’autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità (così, da ultimo, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besara, Rv. 277765).
Il secondo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Va, infatti, considerato che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, il reato di cui all’art. 337 cod. pen. è stato inserito dal d.l. 14 giugno 2019 n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, tra le fattispecie per le quali il secondo comma, secondo periodo, dell’art. 131-bis cod. pen. escludeva per legge la tenuità dell’offesa. Tale periodo è stato soppresso dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ed inserito, nella medesima formulazione, al terzo comma dell’art. 131-bis cod. pen. (si vedano i numeri 1 e 2) in cui il legislatore ha ampliato l’elenco dei reati ostativ all’esimente in parola, mantenendo, comunque, ferma GLYPH la medesima rilevanza ostativa attribuita al reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico e manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, ponendosi in linea di continuità con le indicazioni ermeneutiche della giurisprudenza di questa Corte, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ravvisato la recidiva sulla base di una valutazione dei precedenti penali dell’imputato in correlazione con la condotta criminosa ascritta nel presente procedimento, reputata quale significativa
prosecuzione del percorso GLYPH delinquenziale già avviato e, dunque, della sua perdurante inclinazione al delitto.
Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio affermato dalle Sezioni Unite Calibè secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado d offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello d omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè Rv. 247838).
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 aprile 2024
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