Resistenza a Pubblico Ufficiale: Fuga e Concorso di Reati
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo importanti principi sulla configurabilità del reato in caso di fuga e sulla sua qualificazione giuridica quando l’azione è rivolta contro più agenti. La decisione sottolinea come una singola condotta possa integrare una pluralità di reati, con conseguenze significative per l’imputato. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e le conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti: La Fuga dal Posto di Controllo
Il caso ha origine da un controllo stradale. Il conducente di un’autovettura, dopo aver inizialmente rallentato alla vista di una pattuglia di carabinieri, accelerava improvvisamente per sottrarsi all’identificazione. Ne scaturiva un inseguimento durante il quale l’automobilista, con una guida spericolata, metteva in serio pericolo l’incolumità non solo degli agenti inseguitori, ma anche di numerosi passanti. La sua condotta era finalizzata a impedire l’atto d’ufficio dei militari. A seguito di questi eventi, veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La Decisione della Corte di Cassazione
L’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando sia la sussistenza stessa del reato, sia l’applicazione del concorso formale di reati, sostenendo di aver commesso un’unica violazione. La Suprema Corte ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha confermato la condanna e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi solidi e coerenti con la giurisprudenza consolidata.
La Condotta Integra Pienamente il Reato
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che la condotta dell’imputato integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Tentare di sottrarsi a un controllo dandosi a una fuga precipitosa, mettendo in pericolo la vita di terze persone e degli stessi agenti, costituisce una forma di violenza o minaccia idonea a ostacolare l’adempimento di un atto d’ufficio. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e corretta, in linea con precedenti pronunce che qualificano la fuga pericolosa come atto di resistenza.
Il Concorso Formale di Reati
In secondo luogo, e con particolare rilevanza, la Corte ha respinto la censura relativa al concorso di reati. La ricostruzione dei fatti aveva dimostrato che l’imputato era pienamente consapevole che l’alt era stato impartito da una pluralità di pubblici ufficiali. La sua azione di resistenza, pur essendo unica (la fuga in auto), era diretta a opporsi all’operato di entrambi i carabinieri presenti.
Citando un’importante sentenza delle Sezioni Unite, la Cassazione ha ricordato il principio secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di chi, nel medesimo contesto, usa violenza o minaccia per opporsi a più agenti integra un concorso formale di reati. Questo significa che l’imputato risponde di tanti reati quanti sono i pubblici ufficiali a cui si è opposto, anche se con una sola azione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, consolida l’orientamento secondo cui la fuga da un controllo di polizia, se attuata con modalità violente o pericolose, non è una semplice infrazione amministrativa ma un grave delitto. In secondo luogo, chiarisce che la presenza di più agenti “moltiplica” la responsabilità penale del fuggitivo. Ogni pubblico ufficiale è tutelato individualmente dalla norma, e opporsi a un’intera pattuglia con un’unica azione di fuga comporta la contestazione di più reati uniti dal vincolo del concorso formale, con un conseguente aggravamento della pena.
Fuggire da un posto di blocco in auto è considerato resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, secondo la sentenza, tentare di sottrarsi a un controllo dandosi a una fuga precipitosa alla guida di un’autovettura, mettendo in pericolo l’incolumità di passanti e degli stessi agenti, integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 del codice penale.
Se ci si oppone a due agenti con una sola azione, si commette uno o due reati?
Si commettono due reati. La Corte ha stabilito che la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali integra un concorso formale di reati. Pertanto, si risponde di un reato per ogni pubblico ufficiale a cui ci si è opposti.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8493 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 08/08/1984
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativi alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. – risultano inammissibili;
Rilevato che legittimamente la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, ritenuto la sussistenza del reato contestato, dal momento che la condotta posta in essere (aver tentato di sottrarsi al controllo, dandosi a precipitosa fuga alla guida di autovettura mettendo in pericolo l’incolumità di numerosi passanti e degli stessi operanti inseguitori) integra pienamente gli estremi del delitto di resistenza (ex multis, v. Sez. 2, n. 44850 del 17/10/2019, Rv. 277765 – 01);
Rilevato che manifestamente infondata è la censura con la quale si contesta il concorso formale tra le fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen. (ascritte all’imputato relativamente a ciascuno dei due pubblici ufficiali coinvolti nell’accaduto); invero, dalla ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale (e alla quale si è riportata la Corte territoriale) risulta che l’imputato fosse consapevole che l’alt era stato impartito da una pluralità di pubblici ufficiali che si erano posti all’inseguimento dell’auto in fuga, guidata dal COGNOME (“I carabinieri NOME COGNOME e NOME COGNOME effettuavano un posto di controllo … Il conducente della Citroen inizialmente rallentava la marcia, poi nelle vicinanze dei militari aumentava repentinamente la velocità … D’altronde gli stessi imputati hanno dichiarato di avere agito al fine di sottrarsi al controllo dei carabinieri”: sentenza di primo grado, pag. 3 e 6); sussistono dunque i presupposti per l’applicazione dell’art. 81, comma 1, cod. pen., considerato che In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un atto del loro ufficio o servizio (Sez. U, n. 40981 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273771 – 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025