Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 04/11/1994
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza d pronunciata dal Tribunale di Latina in ordine ai reati di cui all’ art. 73, comma 4, e 337 cod. pen.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito alla su del reato di cui all’art. 337 cod. pen., alla denegata configurabilità dell’ uso stupefacente nonché alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato. Il primo motivo svolge censure pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente p – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sinda di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostru essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esaurien a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Va inoltre che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincola da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest’ultimo non si mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi l neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo dì guada (Sez. 1 n. 29614 del 31/03/2022 Ud. (dep. 25/07/2022) Rv. 283376 – 01). La Co territoriale richiama al riguardo l’accertata condotta dell’imputato che, quale legittima richiesta di esibire il documento, aveva sferrato una gomitata tentan raggiunto dall’ispettore COGNOME, aveva continuato a divincolarsi indirizzando all’o gomitate. Stesse considerazioni valgono circa la contestata sussistenza del dolo spe che, come si legge nella sentenza impugnata, l’operante aveva esibito il proprio talchè la condotta dell’imputato esprime certamente la piena coscienza e volontà di controllo del pubblico ufficiale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto alla censura riguardante la finalità di spaccio, va rilevato che, secondo giurisprudenza di legittimità, l’indagine circa l’uso personale della sostan effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 444 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma primo, lett. a), d del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad u personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulterio normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziari
r
del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’az siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez
3, n. 46610 dei 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n
del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza al spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale
conclusione. Tanto premesso giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo, di per sé oltremodo rilevan
( 1.068 dosi medie singole in base al principio attivo della sostanza), ma considerando alt significativi elementi quali: 1) il possesso di banconote pari a 565 euro in pezzi da piccolo tag
non riconducibile ad attività lavorativa e tipico corrispettivo di dosi vendute, in ragione, app del piccolo taglio; 2) le ammissioni dell’imputato, che aveva affermato di acquistare droga
rivenderla.
Quanto, infine, alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha pienament
assolto l’obbligo motivazionale sul punto, facendo riferimento ai precedenti di polizia prevenuto e ai contrari elementi sui quali fondare la prognosi negativa in ordine alla reiterazio dei reati. Al riguardo i giudici di merito, con considerazioni non illogiche, hanno richiamat circostanza che il ricorrente, privo di attività lavorativa, trae stabilmente la propria f sostentamento dalla attività di vendita di sostanza stupefacente.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ejal versamento ]della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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