Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20865 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Vasto avverso la sentenza del 07/10/2024 del Tribunale di Vasto emessa nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Agnone il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nato a Crotone il DATA_NASCITA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento co n rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc pen. NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato ex artt. 99, comma 4, 110 e 337 cod. pen., descritto descritto nel capo di imputazione, nei confronti di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro sita in Vasto, perché ha escluso che fra l’atto del
pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta impedirne il compimento vi sia stata la contestualità necessaria per integrare il reato.
Nel ricorso presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Vasto si deduce violazione dell’art . 337 cod. pen., evidenziando che le violenze e le minacce commesse dagli imputati nei confronti del pubblico ufficiale COGNOME furono conseguenti al rifiuto dello stesso di aprire la porta della loro cella per consentire che essi facessero da pacificatori nell’ alterco in corso fra i detenuti nella cella 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricostruzione della vicenda rappresentata nel ricorso, con gli elementi di valutazione tratti dai contenuti della stessa sentenza impugnata evidenzia che le violenze e le minacce furono rivolte all’ AVV_NOTAIO, comunque, per indurlo a realizzare una condotta afferente al suo ufficio.
Al riguardo deve osservarsi che nella sentenza impugnata la ricostruzione della vicenda non risulta lineare: soprattutto non è reso evidente in quale momento si siano collocate le condotte degli imputati rispetto alla attività svolta da NOME COGNOME, quale AVV_NOTAIO capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro, intervenuto in occasione dell ‘ alterco fra i detenuti fra due detenuti occupanti la camera di pernottamento prossima a quella occupata dagli imputati.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio che dia conto delal precisa scansione dei fatti, necessaria per una corretta qualificazione giuridica delle condotte ─ già di per sé, in ogni caso, ingiuriose e minatorie ─ di COGNOME COGNOME, descritte nel capo di imputazione e la sussistenza delle quali è stata riconosciuta dal Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica.
Così deciso il 17/04/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME