Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Tempistica dei Fatti è Cruciale
La corretta qualificazione di un reato dipende spesso da dettagli apparentemente minimi, come la sequenza temporale degli eventi. Una recente sentenza della Corte di Cassazione lo dimostra chiaramente, annullando un’assoluzione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale a causa di una ricostruzione dei fatti ritenuta poco chiara. Questo caso sottolinea l’importanza del requisito della ‘contestualità’ tra la violenza o la minaccia e l’atto del funzionario pubblico.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine all’interno di una casa-lavoro, dove due detenuti sono stati accusati di resistenza nei confronti di un Assistente capo coordinatore della sorveglianza. Secondo l’accusa, i due avrebbero usato violenza e minacce contro l’agente in seguito al suo rifiuto di aprire la porta della loro cella. Gli imputati, infatti, intendevano intervenire per sedare un alterco in corso tra altri detenuti in una cella vicina.
Il Tribunale di Vasto, in primo grado, aveva assolto i due imputati con la formula prevista dall’art. 530, comma 2, del codice di procedura penale. La motivazione si basava sull’assenza della ‘contestualità’ necessaria per integrare il reato: secondo il giudice, non vi era un legame temporale diretto e immediato tra l’atto del pubblico ufficiale (il rifiuto di aprire la cella) e le condotte violente o minacciose degli imputati. Contro questa decisione, il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, annullando la sentenza di assoluzione e rinviando il caso per un nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, da celebrarsi davanti a un diverso giudice.
La Corte ha rilevato che la ricostruzione della vicenda operata nella sentenza impugnata non risultava ‘lineare’. In particolare, non era stato chiarito con la necessaria precisione il momento esatto in cui si erano verificate le condotte degli imputati rispetto all’attività svolta dall’agente di sorveglianza. Questa indeterminatezza temporale impedisce una corretta qualificazione giuridica dei fatti.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella necessità di una precisa ‘scansione dei fatti’. Per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), la violenza o la minaccia devono essere utilizzate per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio. È fondamentale, quindi, che vi sia una stretta connessione temporale, una ‘contestualità’, tra l’azione dell’agente e la reazione dell’imputato.
La Suprema Corte ha evidenziato che le condotte degli imputati, già di per sé ingiuriose e minatorie, erano state riconosciute anche dal Tribunale. Tuttavia, per stabilire se tali condotte integrino il più grave reato di resistenza, è indispensabile capire se siano avvenute per costringere l’agente a compiere un atto (aprire la cella) o come reazione a un atto già concluso. La sentenza di primo grado non ha chiarito questo aspetto cruciale, rendendo la sua motivazione insufficiente e contraddittoria.
Conclusioni: L’Importanza della Precisa Ricostruzione dei Fatti
La sentenza in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto penale: la necessità di un accertamento rigoroso dei fatti per una corretta applicazione della legge. Nel caso specifico della resistenza a pubblico ufficiale, la cronologia degli eventi non è un dettaglio secondario, ma l’elemento che permette di distinguere questo reato da altre fattispecie, come l’oltraggio o la minaccia semplice. Il nuovo processo dovrà quindi concentrarsi sulla ricostruzione meticolosa della sequenza degli avvenimenti per stabilire se le azioni degli imputati fossero finalizzate a impedire o coartare l’attività del pubblico ufficiale, integrando così tutti gli elementi del reato contestato.
Perché la sentenza di assoluzione è stata annullata dalla Corte di Cassazione?
La sentenza è stata annullata perché la ricostruzione dei fatti da parte del tribunale di primo grado è stata ritenuta ‘non lineare’ e poco chiara. In particolare, non è stato stabilito con precisione il momento in cui le condotte degli imputati si sono verificate rispetto all’attività del pubblico ufficiale, un elemento essenziale per valutare la sussistenza del reato.
Cosa si intende per ‘contestualità’ nel reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Per ‘contestualità’ si intende il legame temporale diretto e immediato tra la violenza o la minaccia posta in essere dall’imputato e l’atto che il pubblico ufficiale sta compiendo. La condotta criminosa deve avvenire mentre l’atto d’ufficio è in corso, al fine di opporvisi.
Cosa accadrà adesso nel procedimento?
La causa è stata rinviata al Tribunale di Vasto per un nuovo giudizio, che sarà tenuto da un giudice diverso. Questo nuovo giudice dovrà riesaminare i fatti, concentrandosi sulla precisa scansione temporale degli eventi, per poi decidere se gli imputati debbano essere condannati o assolti dal reato contestato, attenendosi ai principi indicati dalla Cassazione.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 20865 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Vasto avverso la sentenza del 07/10/2024 del Tribunale di Vasto emessa nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Agnone il 07/12/1983, COGNOME NOMECOGNOME nato a Crotone il 12/02/1977; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha
chiesto l’annullamento co n rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc pen. NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato ex artt. 99, comma 4, 110 e 337 cod. pen., descritto descritto nel capo di imputazione, nei confronti di NOME COGNOME Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro sita in Vasto, perché ha escluso che fra l’atto del
pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta impedirne il compimento vi sia stata la contestualità necessaria per integrare il reato.
Nel ricorso presentato dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Vasto si deduce violazione dell’art . 337 cod. pen., evidenziando che le violenze e le minacce commesse dagli imputati nei confronti del pubblico ufficiale COGNOME furono conseguenti al rifiuto dello stesso di aprire la porta della loro cella per consentire che essi facessero da pacificatori nell’ alterco in corso fra i detenuti nella cella 2.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricostruzione della vicenda rappresentata nel ricorso, con gli elementi di valutazione tratti dai contenuti della stessa sentenza impugnata evidenzia che le violenze e le minacce furono rivolte all’ Assistente COGNOME comunque, per indurlo a realizzare una condotta afferente al suo ufficio.
Al riguardo deve osservarsi che nella sentenza impugnata la ricostruzione della vicenda non risulta lineare: soprattutto non è reso evidente in quale momento si siano collocate le condotte degli imputati rispetto alla attività svolta da NOME COGNOME quale Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’interno della casa-lavoro, intervenuto in occasione dell ‘ alterco fra i detenuti fra due detenuti occupanti la camera di pernottamento prossima a quella occupata dagli imputati.
Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio che dia conto delal precisa scansione dei fatti, necessaria per una corretta qualificazione giuridica delle condotte ─ già di per sé, in ogni caso, ingiuriose e minatorie ─ di COGNOME e COGNOME, descritte nel capo di imputazione e la sussistenza delle quali è stata riconosciuta dal Tribunale di Vasto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica.
Così deciso il 17/04/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME