Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Passeggero è Responsabile
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un caso significativo di resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo i confini tra una condotta passiva e una partecipazione attiva al reato. La Suprema Corte ha stabilito che anche un passeggero, senza essere alla guida del veicolo, può essere ritenuto responsabile se compie atti volti a ostacolare l’operato delle forze dell’ordine durante un inseguimento. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello, che aveva confermato la condanna di un individuo per concorso in resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato, passeggero di un’auto in fuga, sosteneva di aver avuto un ruolo meramente passivo. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti accolta nei gradi di merito dipingeva un quadro ben diverso: durante l’inseguimento da parte di una vettura di servizio, l’uomo aveva ripetutamente e intenzionalmente aperto lo sportello del lato passeggero. L’obiettivo di tale azione era impedire alla macchina della polizia di affiancare e superare il loro veicolo, creando una situazione di grave pericolo sia per l’incolumità degli agenti che per la sicurezza del traffico stradale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il reato di resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le motivazioni presentate dal ricorrente erano semplici “doglianze in punto di fatto”, ovvero tentativi di rimettere in discussione la valutazione delle prove, un’attività preclusa in sede di legittimità. La Corte si è concentrata, invece, sulla corretta qualificazione giuridica della condotta. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto completo e logicamente ineccepibile nel dimostrare la sussistenza del reato a carico dell’imputato.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha spiegato che la condotta del passeggero non poteva in alcun modo essere considerata passiva. Al contrario, l’atto di aprire intenzionalmente e ripetutamente lo sportello durante un inseguimento è stato qualificato come una vera e propria manovra finalizzata a impedire l’inseguimento. Questa azione, secondo i giudici, costituisce una forma di violenza e minaccia, poiché ostacola concretamente l’esercizio della funzione pubblica e induce negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità. La condotta rientra pienamente nella fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 del codice penale. L’imputato non si è limitato a trovarsi nel veicolo, ma ha agito attivamente per rendere inefficace l’intervento degli agenti. La Corte ha quindi confermato che tali manovre, creando un pericolo concreto, integrano gli estremi del reato contestato.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per essere considerati concorrenti nel reato di resistenza, non è necessario essere l’autore materiale dell’azione principale (in questo caso, la guida del veicolo in fuga). È sufficiente un contributo attivo e consapevole che si traduca in un’azione violenta o minacciosa volta a contrastare l’operato del pubblico ufficiale. La decisione sottolinea come la “violenza” richiesta dalla norma non debba necessariamente essere diretta contro la persona, ma possa manifestarsi anche attraverso azioni che mettono a repentaglio la sicurezza e ostacolano fisicamente il compimento dell’atto d’ufficio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Un passeggero in un’auto in fuga può essere condannato per resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, può essere condannato se la sua condotta non è meramente passiva ma consiste in atti concreti di violenza o minaccia volti a ostacolare l’operato delle forze dell’ordine, come aprire lo sportello per impedire un inseguimento.
Quale tipo di condotta integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Qualsiasi condotta attiva che, attraverso violenza o minaccia, si opponga al compimento di un atto d’ufficio da parte di un pubblico ufficiale. Come chiarito dalla Corte, ciò include azioni che creano un pericolo per l’incolumità degli agenti e per la sicurezza pubblica, impedendo di fatto l’esercizio della loro funzione.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su “mere doglianze in punto di fatto”, cioè contestazioni sulla ricostruzione degli eventi già valutata dai giudici di merito. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, che valuta solo la corretta applicazione della legge e non può riesaminare le prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23353 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23353 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 81 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugNOME rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. La Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza dei reati a carico dell’imputato in considerazione della condotta posta in essere dal predetto che non si è limitato, come dedotto nel ricorso, a trovarsi all’interno della vettura sul sedile anteriore del passeggero, ma ha usato violenza e minaccia nei confronti degli operanti, aprendo ripetutamente ed intenzionalmente lo sportello per evitare che la macchina di servizio potesse raggiungere la vettura in fuga, creando così pericolo per il traffico veicolare e per l’incolumità degli operanti. Condotta, questa, che è consistita quindi in una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità, chiaramente rientrante nel concetto di resistenza a pubblico ufficiale (in termini, v. Sez. 2, n. 44869 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
Il GLYPH nsigliere relatore ,
DEPOSUrATA
Il Presid