Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7335 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7335 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 29/01/2025
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2024, ha confermato la condanna di NOME COGNOME COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione per i reati di resistenza (art. 337 cod. pen.) e lesioni (artt. 582 co pen.), commessi il 18 giugno 2021 quando, dopo avere colpito tale NOME COGNOME COGNOME suoi vicino di casa, immediatamente trasportato al Pronto soccorso a cura dei Carabinieri intervenuti sul posto, aggrediva i militari che gli chiedevano di consegnare il martello con il quale aveva aggredito il Baglione,
minacciandoli e colpendo uno degli agenti con un pugno al torace provocandone la caduta.
Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. pr pen., nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorre denuncia:
2.1. GLYPH erronea applicazione della legge penale (art. 337 cod. pen.) e vizio di motivazione nel ritenere configurabile il delitto di resistenza in relazione al mancata verifica della idoneità delle minacce a costituire impedimento effettivo all’esercizio dei poteri di ufficio. Il comportamento reattivo dell’imputat determinato dal timore che, a seguito dell’intervento, fosse posta in pericolo la colonia dei gatti che popolavano l’edificio in cui erano intervenuti gli agenti, mett in dubbio anche la sussistenza dell’elemento psicologico del reato;
2.2. GLYPH violazione di legge e vizio di motivazione in punto di configurabilità del reato di lesioni perché l’imputato aveva “accidentalmente” colpito uno degli agenti girandosi repentinamente. Difetta, in ogni caso, la querela;
2.3. GLYPH violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena, sproporzionata rispetto ai fatti.
Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell’art. 61 comma 1-bis cod. proc. pen. modificato dall’art. 11, comma 3, d.l. n. 29 del 6 giugno 2024, convertito, con modificazioni, dalla L n. 120 del 8 agosto 2024 n. 120.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati.
2.11 primo motivo di ricorso si risolve nella richiesta di una rivalutazione in fatto delle risultanze di prova, rivenienti dalle convergenti relazioni di serviz redatte dai verbalizzanti e utilizzate per la decisione intervenuta con rit abbreviato, motivo come tale non proponibile nel giudizio di legittimità.
Il ricorrente aveva, infatti, proferito, dapprima, parole ingiuriose ai danni de maresciallo COGNOME e si era opposto all’atto di polizia in corso – inteso alla ricer del martello con il quale il COGNOME aveva colpito il vicino, procurandogli lesioni aveva, poi minacciato gli agenti, ed era, infine, passato a vie di fatto scagliandosi contro il maresciallo COGNOME e colpendolo con un pugno al torace provocandone la caduta e lesioni personali.
E’ corretta l’affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui, esaminando le censure proposte dall’appellante sulla inidoneità della minaccia a costituire un serio impedimento all’attività di polizia giudiziaria in corso, h sottolineato la gravità delle minacce indirizzate agli agenti evidenziando che queste erano, poi, immediatamente sfociate in un’aggressione fisica ai danni di uno degli operanti, condotta pienamente sussumibile in quella incriminata dall’art. 337 cod. pen.
La Corte di merito ha anche esaminato l’elemento soggettivo del reato evidenziando che le minacce e la condotta violenta erano state scientemente tenute, in un apprezzabile arco temporale, per opporsi all’operazione in corso di cui gli erano state rese note le ragioni.
Tanto è sufficiente ai fini della integrazione dell’elemento soggettivo rispetto al quale sono irrilevanti lo scopo mediato e i motivi avuti di mira dall’imputato (la protezione della colonia di gatti che alloggiava nell’immobile) e, parimenti, l’atteggiamento collaborativo e conciliante tenuto dall’imputato, che è successivo al segmento della condotta incriminata.
La Corte di merito ha correttamente ricostruito anche l’elemento psicologico del reato di lesioni: l’imputato aveva rivolto minacce dirette al maresciallo COGNOME – che aveva individuato come autore di precedenti controlli- e contro costui aveva indirizzato un’azione violenta, scagliandosi contro il militare e colpendolo con pugno al torace, che aveva cagionato, a prescindere dalla caduta, una “contusione all’emitorace destro”, con prognosi di guarigione di tre giorni. La Corte di appello ha, pertanto, ragionevolmente escluso che il fatto fosse riconducibile ad un movimento accidentale dell’imputato.
Il motivo che contesta la improcedibilità del reato di lesioni- oggetto di contestazione cumulativa in un’unica imputazione con il reato di resistenza- è manifestamente infondato.
La mancata formale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen., che rende il reato procedibile di ufficio, è irrilevante a fronte di una descrizione in fatto, molto chiara, in cui è descritta compiutamente l’ attività di pubblica sicurezza in corso di svolgimento a cura dei Carabinieri in relazione alla precedente aggressione commessa dall’imputato ai danni del vicino.
L’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5-bis cod. pen. non presenta, infatti, alcun elemento valutativo in quanto, per la sua configurazione, è sufficiente il riferimento al dato oggettivo della funzione pubblicistica dell’agente in corso di svolgimento che risulta puntualmente descritta in fatto e che era stata contestata al Leone nel corso dell’operazione di polizia sia con riferimento all’antefatto
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(l’aggressione al Baglioni) che all’attività di ricerca dell’arma con la quale l’aggressione era stata consumata.
4.E’ indeducibile e generico il motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio. Già in primo grado erano state applicate all’imputato le circostanze attenuanti generiche sul minimo della pena (ridotta a mesi quattro e giorni quindici di reclusione), pena poi aumentata a mesi sei per la continuazione tra reati e infine ridotta all’inflitto per il rito.
In appello non veniva posta la questione sulla misura dell’applicazione delle generiche, che è leggermente superiore al terzo, né quella sulla misura dell’aumento per la continuazione tra reati poiché veniva semplicemente chiesta “la riduzione della pena con la concessione dei benefici di legge”, punto della decisione rispetto al quale la Corte di appello ha osservato che “una ulteriore riduzione della pena costituirebbe una flessione sanzionatoria priva di qualsiasi ragione a sostegno” e valutando adeguata e proporzionata all’addebito la pena applicata anche tenuto conto della personalità dell’imputato, gravato di precedenti penali ostativi alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
5.Consegue alla inammissibilità del ricorso la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
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La Consigliera relatrice
Il Pré idente