Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2703 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2703 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 6/02/1988,
SCIUTO NOME COGNOME nato a Catania il 10/08/1988,
NOME NOME nato a Catania il 15/10/1983,
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 25/11/1986,
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 17/10/1980,
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 16/02/1984,
COGNOME NOMECOGNOME nato a Catania il 22/05/1980,
CANDIDA NOME nato a Napoli 1’11/03/1975
avverso la sentenza del 27/06/2023 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e per l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME;
udite le conclusioni dell’Avvocato NOME COGNOME difensore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa e Arma dei carabinieri, che ha chiesto di confermare la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania, anche rispetto alle statuizioni civili, dichiarando l’inammissibilità de ricorsi ovvero il rigetto, oltre alla liquidazione della nota spesa;
udite le conclusioni dell’Avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME; dell’Avvocata NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME; dell’Avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME che hanno chiesto di accogliere i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania, ha confermato la condanna degli imputati per resistenza aggravata a pubblico ufficiale, fatti commessi in occasione della partita di calcio Catania-Palermo del 2 febbraio 2007 e ha dichiarato la prescrizione degli altri reati contestati, con rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza della Corte distrettuale hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dei ricorrenti indicati in epigrafe che vengono di seguito riportati in ordine alfabetico.
3. Ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 516, 517 e 518 cod. proc. pen. in quanto all’udienza del 31 ottobre 2007 il Pubblico ministero aveva modificato il capo di imputazione contestando il delitto di resistenza aggravata continuata, in luogo dell’art. 6-bis I. n. 401 del 1989, costituente un “fatto diverso” con riferimento agli elementi essenziali del reato e ai termini spazio-temporali della condotta, non più limitata al solo deflusso ma anche ampliata all’ingresso nello stadio.
Inoltre, la nuova contestazione aveva incluso anche la circostanza aggravante di cui all’art. 339 cod. pen., che lo stesso Tribunale aveva ritenuto comportare una modifica sostanziale del capo di imputazione (pag. otto del verbale stenotipico del
31 ottobre 2007), perchè introdotta con d. I. dell’8 febbraio 2007, convertito con la I. n. 41 del 4 aprile 2007 sicché prima di quella data il lancio o l’utilizzo di ogge / atti a offendere in modo da creare pericolo per le persone non era ricompresa nel concetto di violenza o minaccia di cui all’art. 337 cod. pen., ma nell’originaria imputazione (art. 6 -bis I. n. 401 del 1989).
3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 516-1.ter cod. proc. pen. in quanto il reato, come successivamente contestato, imponeva l’udienza preliminare ed il difensore, diversamente da quanto argomentato dalla sentenza impugnata, lo aveva espressamente e tempestivamente eccepito all’udienza del 12 luglio 2007 / come risulta a pagina sei del verbale stenotipico.
3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’ art. 520 cod. proc. pen. per mancato accertamento da parte del Tribunale della regolarità della notifica del verbale contenente la modifica dell’ imputazione eseguita nei confronti dell’imputato.
3.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato che, affetto da grave infermità, era impossibilitato a lanciare oggetti.
4. Ricorso di NOME COGNOME.
4.1. Violazione di legge e illogicità della motivazione in quanto la sentenza impugnata si è fondata su una ricostruzione dei fatti ed un’identificazione dell’imputato non affidabili perché avvenute in base a parziali e non genuine copie / di video, frutto di estrapolazioni discrezionalmente svolte dalla polizia giudiziaria, da ritenersi inutilizzabili e sulle quali avevano riferito operanti non presenti momento dei fatti.
Inoltre, la Corte di merito, previo rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, volta all’ acquisizione dei filmati registrati n telecamera situata al secondo piano dello stabile di INDIRIZZO e senza menzionare la perizia depositata dalla difesa, ha qualificato le copie dei video come documenti, ai sensi dell’art. 294 cod. proc. pen., non valutando l’attendibilità di quanto in essi ripreso, in violazione dell’art. 111 Cost.
Peraltro, la responsabilità dell’imputato è stata fondata su condotte rivolte ai tifosi della squadra di calcio avversa e non alle Forze dell’ordine.
4.2 Vizio della motivazione nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente la responsabilità concorsuale per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravata nonostante egli non fosse riconoscibile nelle foto in cui è effigiato il / lancio del sottolavello (minuto 19.08), come rappresentato dal consulente di parte,
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Inoltre, il teste della Digos di Catania aveva riconosciuto COGNOME dall’abbigliamento e non per le caratteristiche somatiche.
Peraltro, sulla base di quanto dichiarato dal perito all’udienza del 10 giugno 2009, dai video esaminati non risultavano nè la prospettiva esterna al cancello necessaria per comprendere se vi fosse o meno la polizia al momento del lancio; né le immagini dalle ore 19.08 alle ore 19.18.
Sempre in ordine alla valutazione delle prove erano state valorizzate le dichiarazioni dei testi e non emergeva in quale momento fosse avvenuto l’avvolgimento della cintura intorno alla mano di COGNOME non bastando la sua presenza sul luogo degli scontri, come dimostrato dall’ assoluzione di NOME COGNOME, perché per il concorso, anche morale, è necessaria una reale efficienza causale.
5. Ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’inutilizzabilità delle copie dei filmati acquisiti nei medesimi termini di cui punto 4.1. del ricorso di Calvagna cui si rinvia.
5.2. Vizio della motivazione nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente l responsabilità concorsuale per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravata, alla luce non soltanto del contenuto del filmato – che al minuto 19.26 risulta non avere alcun atteggiamento violento o minaccioso verso la polizia -, ma anche dell’invito a COGNOME di desistere dal lancio di sassi, tanto da escludersi anche i concorso morale nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 35943 del 2021).
6. Ricorso di NOME COGNOME.
6.1. Violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all’inutilizzabilità delle copie dei filmati acquisiti, motivo che corrispon testualmente a quello riportato al punto 4.1. del ricorso di Calvagna cui si rinvia.
6.2. Vizio della motivazione nella parte in cui è stata attribuita al ricorrente l responsabilità concorsuale per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravata per la sola accensione di un petardo lasciato a terra ed esploso quando non c’era nessun poliziotto, in violazione della regola dell’oltre il ragionevole dubbio.
7. Ricorso di NOME COGNOME.
Violazione di legge per omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio in quanto alla prima udienza del 29 maggio 2019, dinnanzi alla Corte di appello di Catania, era stata disposta la rinnovazione della notifica mediante
consegna personale all’indirizzo di residenza dell’imputato, cui seguiva una relata negativa dell’ufficiale giudiziario del 25 giugno 2019, senza le previe ricerche previste dall’art. 157 cod. proc. pen. e a seguito dell’invio della lettera raccomandata il destinatario risultava irreperibile.
Ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. la notifica veniva eseguita a mezzo e-mail al difensore, avvocato NOME COGNOME e all’udienza del 23 ottobre 2019 l’imputato veniva dichiarato contumace, secondo le regole antecedenti alla cd Riforma Cartabia.
Inoltre, tra il deposito dell’atto di appello, risalente al 7 ottobre 2021, e l data del decreto di citazione del 26 marzo 2019, non emergono elementi da cui evincere l’esistenza di contatti tra l’imputato ed il precedente difensore che peraltro è rimasto assente per tutto il processo e sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
8. Ricorso di NOME COGNOME.
8.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in quanto, nonostante il teste NOME avesse escluso la partecipazione di NOME agli scontri, l’imputato era stato condannato per la sua sola presenza sui luoghi e in assenza di prova del suo contributo morale tanto da rendere la motivazione apparente.
8.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per non avere la Corte di merito addotto specifica e ragionevole motivazione sull’esclusione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche soprattutto alla luce dello scarso contributo di NOME e della sua personalità.
9. Ricorso di NOME COGNOME.
9.1. Vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nonostante la circostanza aggravante di cui all’art. 339 cod. pen. sia venuta meno per l’applicazione delle attenuanti generiche.
9.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 339 cod. pen. che richiede l’accordo tra le persone presenti o la loro sollecitazione secondo la sentenza n. 25303 del 2021.
10. Ricorso di NOME COGNOME.
Vizio della motivazione per assenza di completezza e logicità degli argomenti della sentenza impugnata, anche alla luce del travisamento delle risultanze probatorie e processuali, a fronte delle puntuali censure difensive.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME sono infondati e, in parte, lambiscono l’inammissibilità, mentre quelli di NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono inammissibili per genericità.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono a questioni processuali, tra loro connesse, per le quali è consentito a questa Corte accedere all’esame degli atti.
2.1. Va premesso che l’originaria imputazione contestata agli imputati riferita ai fatti commessi a Catania, presso lo stadio INDIRIZZO, dove aveva luogo l’incontro di calcio Catania-Palermo – era quella di cui all’ art. 6-bis I. n. 401 del 1989 per avere lanciato «sassi in direzione del personale di polizia ivi presente, in modo da creare pericolo per le persone» mentre era «in corso il deflusso dei tifosi della squadra di calcio del Palermo». All’udienza dibattimentale del 31 ottobre 2007, in primo grado, il pubblico ministero aveva riformulato il capo di imputazione descrivendo il fatto come commesso «in occasione e al termine dell’incontro di calcio» e qualificando il delitto come resistenza aggravata continuata, commessa con violenza, ai danni delle forze dell’ordine presenti nello stadio ai sensi degli artt 337 e 339, primo e secondo comma, cod.pen.
2.2. La Corte territoriale, richiamando correttamente la giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che la menzionata modifica integrasse un “fatto diverso”, disciplinato dOl’art. 516 cod. proc. pen., e non un “fatto nuovo”, sottoposto al diverso meccanismo processuale dell’art. 518 cod. proc. pen., in quanto la descrizione contenuta nell’imputazione modificata aveva mantenuto fermo il nucleo centrale (il lancio di sassi da parte degli imputati nei confronti delle forz dell’ordine che tentavano di impedire che le due opposte tifoserie del Palermo e del Catania venissero a contatto, il tempo e il luogo del reato) / pur puntualizzando alcuni elementi essenziali del reato senza introdurre nel dibattimento fatti nuovi in t violazione delle garanzie difensive.
Infatti, la nozione di “fatto diverso” va intesa in senso materiale e naturalistico, con riferimento non solo al fatto storico, che resta invariato, ma anche al fatto che abbia connotati materiali solo parzialmente difformi da quelli descritti nel decreto che dispone il giudizio. Invece, la locuzione «fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone giudizio», di cui all’art. 518 cod. proc. pen.,
riguarda un accadimento del tutto difforme ed autonomo, per le modalità essenziali dell’azione o per l’evento, rispetto a quello contestato (Sez. 4, n. 10149, del 15/12/2020, dep. 16/03/2021, Rv. 280938).
Inoltre, come puntualmente argomentato anche nella requisitoria del Procuratore generale, l’eccezione relativa alla necessità di svolgere l’udienza preliminare dopo la modifica del capo di imputazione, ai sensi dell’art. 516, comma 1-ter, cod. proc. pen., era stata proposta tardivamente in quanto il 12 dicembre 2007, prima udienza utile per poter sollevare l’eccezione, il difensore di COGNOME si era limitato a porre la questione circa la novità del fatto contestato e la richiest di trasmissione degli atti al Pubblico ministero, senza menzionare la volontà di celebrazione dell’udienza preliminare, non bastando la trascrizione del verbale stenotipico, riportata in modo poco chiaro nel corpo del ricorso, inidonea a dimostrare la tempestività dell’eccezione.
2.3. La censura relativa alla mancata notifica all’imputato del verbale dell’udienza dibattimentale del 31 ottobre 2007, contenente la modifica del capo di imputazione, non è stata posta con l’appello e, comunque, non risulta documentalmente supportata attraverso la doverosa allegazione dell’omessa notifica o del mancato controllo della sua ritualità da parte del Tribunale.
2.4. Il quarto motivo è inammissibile in quanto non solo è aspecifico, ma reitera censure in fatto alle quali la Corte di appello ha dato puntuale e corretta risposta senza che il ricorso vi si misuri.
La sentenza impugnata, con argomenti non manifestamente illogici, ha ritenuto che i problemi di deambulazione del ricorrente, per come certificati, non gli avessero impedito di prendere parte al lancio di pietre, bottiglie e bulloni contro i poliziotti, come accertato dalle testimonianze (pag. 68) 1 e anzi avessero dato conto delle ragioni per cui COGNOME, diversamente dalla gran parte dei tifosi, non fosse riuscito a fuggire dal luogo dei disordini.
Il ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità delle copie dei fil acquisiti, del tutto sovrapponibile a quello di NOME e COGNOME, è infondato.
La sentenza impugnata, confermando la decisione del Tribunale, ha puntualmente richiamato il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale le videoriprese, poste nei supporti magnetici o informatici, vanno ritenute prova documentale con contenuto figurativo, assimilabile alla prova testimoniale, in quanto contenenti la descrizione di un fatto, in maniera diretta, perché offrono la descrizione immediata degli avvenimenti.
Allorché dette videoregistrazioni siano acquisite e conservate in formato digitale, è pacifico che la copia estratta abbia la medesima valenza probatoria del dato originariamente acquisito, permettendosene dunque l’estrazione di identiche riproduzioni in un numero indefinito di esemplari, salvo che se ne deduca e dimostri la manipolazione (Sez. 6., n. 12975 del 06/02/2020, COGNOME, Rv. 278808; Sez. 6, n. 15838 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, RV275541).
La difesa, invece, si è limitata a sostenere apoditticamente che l’acquisizione dei video originali abbia precluso la possibilità di verifica della corret corrispondenza rispetto a quelli acquisiti in copia, ritenendole non genuine soltanto perché la polizia giudiziaria ne ha tratto estrapolazioni rilevanti.
Sul punto va ribadito quanto posto in risalto dalla sentenza impugnata / ovverosia che le riprese effettuate presso lo stadio di Catania al momento degli scontri sono state depositate limitatamente alle sequenze rilevanti ed univoche rispetto all’accertamento dei fatti e alla prova piena delle condotte contestate a ciascun imputato, con esclusione, quindi, di quelle non utili e non pertinenti per evidenti ragioni di economicità (pag. 21 della sentenza impugnata). Dunque, erroneamente, la difesa confonde la necessaria attività di sintesi con un’attività di alterazione o manipolazione rimasta solo genericamente enunciata.
A ciò si aggiunge, peraltro, che la prova della responsabilità degli imputati condotte rivolte agli appartenenti alle forze dell’ordine, e non ai tifosi dell squadra di calcio avversa, si è fondata non soltanto sulle immagini video registrate, che avevano immortalato sia gli scontri con la Polizia sia chi se ne era reso protagonista, visionate in aula alla presenza degli operanti, ma anche sul loro riconoscimento in quanto gli imputati erano già noti, perché appartenenti al gruppo degli ultras, o grazie al ritrovamento in casa dell’abbigliamento indossato, circostanze tali da rendere irrilevante che i testimoni fossero stati o meno presenti agli scontri per riferirne.
Altrettanto generici i motivi con cui si contesta il rigetto della richiesta rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in ordine all’acquisizione dei filmat dello stabile di INDIRIZZO e il mancato esame della perizia depositata dalla difesa.
Anche in questo caso, la sentenza impugnata ha congruamente spiegato che dall’analisi delle immagini estrapolate e dal compendio probatorio complessivamente acquisito emergeva la prova piena delle condotte poste in essere dai singoli imputati nei confronti degli operanti (lancio di petardi e sassi, sputi, opposizione violenta) rendendo dunque del tutto irrilevante l’acquisizione di altra documentazione video.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché presentato per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione impugnata essendosi limitato a criticare il significato di questa / sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio rispetto al quale la difesa ha proposto una spiegazione alternativa e posto in dubbio l’identificazione.
A fronte delle prove puntualmente esaminate dalle sentenze di merito sia rispetto al riconoscimento di COGNOME che alle condotte delittuose contestategli, risulta priva di rilievo la circostanza che dai video mancassero la prospettiva esterna al cancello e dieci minuti di registrazione.
Infatti, a pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado, come ripreso e confermato alle pagg. 49-51 di quella di secondo grado, il ricorrente, noto alle forze di polizia perché appartenente agli ultras, era stato riconosciuto sia dal teste COGNOME «all’interno della curva nord quando sta aggredendo i poliziotti che sono dall’altra parte… Si vede anche in faccia in alcune altre fasi», anche grazie all’abbigliamento e al cappellino; sia dal teste COGNOMEche lo aveva descritto avvolgere e tenere una cinghia in mano, oltre che presente nel momento in cui era stato divelto il ferro del cancello, come confermato dalle intercettazioni telefoniche da cui era emerso che gli amici avevano visto Calvagna in televisione durante gli scontri.
Di nessun rilievo la circostanza che altro coimputato, COGNOME, fosse stato assolto in quanto la sentenza impugnata ha ben spiegato come la sua posizione non fosse affatto sovrapponibile a quella di Calvagna.
3.3. La qualificazione giuridica delle condotte contestate a Calvagna come resistenza a pubblico ufficiale, nei termini indicati dalla Corte di merito, è del tutt in linea con i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui integra l’elemento materiale del reato non solo l’azione del soggetto che usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, ma anche quella di chi, partecipando ad un’azione collettiva, pur non visto nel gesto di compiere materialmente dette condotte, contrasti ripetutamente i pubblici ufficiali avvicinandosi più volte /fronteggiandoli in maniera ostile, così da rafforzare o aggravare, di fatto, l’azione posta in esser da chi lancia corpi contundenti (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 279030; Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690).
D’altra parte, “fronteggiare” la polizia in uno stadio al fine di sfondarne il blocco per raggiungere la tifoseria avversa non può essere banalizzato a legittimo atto di presenza, come propone il ricorso, perché costituisce una condotta espressiva della volontà di ostacolare attivamente i pubblici ufficiali, nell’esercizio della loro attività istituzionale, con un atteggiamento aggressivo e, comunque, idoneo a rafforzare, di fatto, l’azione posta in essere da chi lancia corpi
contundenti o svolge condotte attive di contrasto, a prescindere dal non averlo fatto in prima persona, così da configurare quantomeno un concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
A fronte di detti argomenti il ricorrente, con litix91 4, reiterative affermazioni, rimaste prive di qualsiasi confronto con il contenuto della sentenza impugnata, non ha dimostrato alcuna effettiva carenza o contraddittorietà della motivazione, mirando ad accreditare, con mere critiche basate su una lettura parziale di stralci di alcune deposizioni testimoniali, una versione parcellizzata ed alternativa dei fatti, come tale inammissibile in sede di legittimità.
Il ricorso di NOME COGNOME.
43..11 primo motivo, comune anche ai ricorrenti COGNOME e COGNOME, è infondato così da essere sufficiente il rinvio ai medesimi argomenti di cui al paragrafo che precede 3.1.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità.
A fronte delle prove puntualmente esaminate dalle sentenze di merito (pagg. 10 e 11 della sentenza di primo grado e pagg. 56 e 57 della sentenza di secondo .utto grado in cui il r riEbTi -ente viene riconosciuto mentre con la sua tifoseria si oppone violentemente alla polizia, con attacchi continui, dopo avere rotto un’inferriata per entrare nella curva del settore ospiti) ilmero richiamo ad un segmento del filmato, in cui non emerge un atteggiamento violento o minaccioso di NOME o si assume che inviti altro coimputato a desistere, è privo di qualsiasi rilievo.
Il ricorso di NOME COGNOME.
5.1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’inutilizzabilità delle copie dei fil acquisiti, è del tutto sovrapponibile a quello di Calvagna ,così da essere sufficiente il rinvio ai medesimi argomenti di cui al paragrafo che precede 3.1.
5.2 il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché presentato per far valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato vizi della motivazione della decisione impugnata t essendosi limitato a criticarne il significato e sollecitando una inammissibile rivalutazione del materiale istruttorio per proporne una spiegazione alternativa.
A fronte delle prove puntualmente esaminate dalle sentenze di merito (pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado e pag. 35 della sentenza di secondo grado in cui 41 ricorr ‘è711 e -7F – g-i -e riconosciuto da due operanti mentre accende una bomba carta) / costituisce questione di fatto la diversa ricostruzione prospettata dall’imputato di essersi limitato ad accendere un petardo privo di offensività in assenza degli operanti. NOME
6. Il ricorso di NOME COGNOME.
Il motivo è infondato.
In materia di vizi relativi alla vocatio in ius deve essere ribadito il principio secondo il quale «in tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue l’ applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.» (Sez. U, n.119 del 27/10/2004 (dep. 2005), COGNOME, Rv.229540).
Ne consegue che, per ritenere legittima la notifica eseguita, in via sostitutiva, all’imputato presso il difensore, è necessario accertare, innanzitutto, se la citazione sia stata omessa o sia avvenuta soltanto con modalità diverse da quelle prescritte e in detto secondo caso verificare che abbia prodotto gli effetti di conoscenza dell’atto introduttivo del giudizio in capo all’imputato (Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep.2023, Rv. 284310).
Dalla lettura degli atti, consentita in ragione dell’eccezione processuale formulata, è risultato che alla data di emissione del decreto di citazione per il giudizio di appello l’imputato era difeso di fiducia dall’Avvocato NOME COGNOME che aveva presentato l’impugnazione, e la notifica per l’udienza dinnanzi alla Corte di merito era stata eseguita a COGNOME ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis cod.proc.pen., vigente all’epoca, presso il difensore senza previe ricerche, questione non posta né con l’ appello, né nel corso del giudizio dinnanzi alla Corte di merito.
La giurisprudenza di questa Corte ha inquadrato l’illegittimità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell’art. 157 comma 8-bis i cod.proc.pen., nei casi in i cui l’imputato abbia eletto domicilio per le notificazioni, come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, RV239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771), sanata ai sensi 0,,I) ; dell’articolo 184 cod. proc. pen., rri1 er1 ta e non deducibile per la prima volta in sede di legittimità, come avvenuto nella specie. i
7. Il ricorso di NOME COGNOME.
7.1. Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto la sentenza impugnata, alle pagine 42 e 43, ha riportato le convergenti dichiarazioni testimoniali degli
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operanti COGNOME COGNOME e COGNOME fdalle quali è risultato che COGNOME già noto alle forze dell’ordine in quanto appartenente all’associazione ultras ANR e soprannominato “lo squalo”, dopo avere fatto ingresso nei bagni dello stadio, in cui erano stati divelti rubinetti, lavandini ed altro, poi utilizzati per colpire la pol era stato inquadrato dalla telecamera senza cappuccio ed era stato visto partecipare all’azione collettiva, anche con il volto travisato, di fronteggiamento, “ad elastico”, con le forze dell’ordine.
A fronte di detti argomenti il ricorrente, con affermazioni rimaste prive oL confronto con il contenuto della sentenza impugnata, ha di nuovo richiamato la sola testimonianza di NOME che, diversamente dagli altri due operanti, non lo aveva visto nel momento degli scontri.
Si tratta di una circostanza di per sé neutra in quanto, come correttamente sostenuto dalla sentenza impugnata con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, non esclude la configurazione del delitto nei termini del concorso morale.
Infatti, ai fini della consumazione della resistenza a pubblico ufficiale /è sufficiente «la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell’ordine» (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690).
8.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo al trattamento sanzionatorio, è inammissibile perché generico ed aspecifico in quanto la sentenza impugnata, con argomenti non illogici I ha escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente alla luce sia della personalità dell’imputato; sia della gravità delle condotte contestate che hanno visto centinaia di tifosi, tra i quali COGNOME, mettere a ferro e fuoco tutta la zona circostante lo stadio e causare scontri con le forze dell’ordine di tale violenza da avere determinato persino la morte di un Ispettore di polizia.
Il ricorso di NOME COGNOME.
9.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 157, secondo comma, cod. pen. stabilisce che, ai fini del computo del termine della prescrizione, deve valutarsi soltanto la pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che si tratti di circostanze aggravanti che stabiliscono una pena di specie diversa o circostanze a effetto speciale, quali sono quelle di cui all’art. 339 cod. pen. / ritenute sussistenti
dalla sentenza impugnata, senza che incida la loro neutralizzazione sanzionatoria sull’avvenuto giudizio di equivalenza.
9.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità.
La censura circa l’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 339, comma 2, cod. pen. è stata genericamente proposta e comunque non si misura con il contenuto della sentenza nella parte in cui descrive la condotta tenuta dal ricorrente, appartenente al gruppo degli ultrà cui erano riferibili molti dei fatti contestati, la cui gravità – lancio di bombe carta nei confronti delle forze dell’ordine e la gestione, per ore, di violenze e danneggiamenti dentro e fuori lo stadio rende logico ritenere che l’ideazione fosse preventivamente condivisa con gli altri tifosi, attesa la modalità organizzata dei disordini.
10. Il ricorso di NOME COGNOME.
Il motivo di ricorso è inammissibile per genericità in quanto si limita a rappresentare, in termini apodittici, il travisamento delle risultanze probatorie e processuali senza indicare i passaggi della motivazione coinvolti o i profili difensivi non valutati che, al contrario, sono puntualmente attinenti alle emergenze istruttorie e sviluppati con argomenti coerenti e logici.
11. In conclusione, alla luce degli argomenti che precedono, devono essere rigettati i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali, e devono essere dichiarati inammissibil4 i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
I ricorrenti devono essere condannati, ciascuno singolarmente, anche alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili costituite pari ad euro 1.145,00, oltre accessori di legge, a favore della Città metropolitana di Catania e ad euro 4.000, oltre accessori di legge, a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e dell’Arma dei rabinieri.
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Rigetta i ricorsi di COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME* e condanna i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio della parte civile città metropolitana di Catania, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 1145,00, oltre accessori di legge.
Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’interno, Ministero della difesa e Arma dei rabinieri, che liquida per ciascuno di essi in complessivi euro 4000, oltre accessori di legge.
Così deciso il 12 dicembre 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente