Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da c NOME COGNOME, nato a Avola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Caltanissetta 1’11/04/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza con cui NOME COGNOME è stato condannato per il reato di tentata resistenza a pubblico ufficiale per avere compiuto, da detenuto presso la Casa Circondariale di Caltanissetta, atti idonei diretti in modo non equivoco ad usare violenza nei riguardi del sovraintendente NOME COGNOME; in particolare, l’imputato, dopo un colloquio telefonico, avrebbe tentato di aggredire fisicamente l’operante mentre questi cercava di riportarlo alla calma e di ricondurlo in cella, non riuscendovi per essere stato bloccato dai colleghi del pubblico ufficiale.
R
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità: non vi sarebbe prova di atti di aggressione o minaccia da parte dell’imputato, che avrebbe compiuto solo gesti di stizza e comportamenti di resistenza passiva che, tuttavia, non avrebbero impedito il compimento dell’atto d’ufficio del pubblico agente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello, nel ricostruire i fatti anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, ha spiegato perchè nella specie è configurabile il delitto contestato e perché sono del tutto infondate le censure difensive.
Nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente ad affermazioni generiche, senza confrontarsi con la motivazione delle sentenze dei Giudici di merito e, sostanzialmente, chiedendo alla Corte una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del e Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2024.