Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando la Colluttazione Supera la ‘Resistenza Passiva’
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, torna a delineare i confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale, chiarendo in modo inequivocabile la differenza tra una condotta violenta e una ‘mera resistenza passiva’. La decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando un comportamento oppositivo nei confronti delle forze dell’ordine si trasforma in un illecito penale. Il caso analizzato riguarda un individuo che, per sfuggire alla cattura, ha ingaggiato una strenua colluttazione con un operante.
I Fatti di Causa
Il procedimento nasce dal ricorso di un uomo condannato nei gradi di merito per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). Secondo la ricostruzione dei giudici, l’imputato, dopo essersi dato alla fuga, veniva raggiunto e bloccato da un agente. A quel punto, l’uomo non si limitava a opporre una semplice inerzia, ma ‘ingaggiava una strenua colluttazione’, colpendo l’agente con una gomitata, calci e pugni nel tentativo di sottrarsi all’arresto. La difesa del ricorrente sosteneva che tale condotta dovesse essere interpretata come ‘mera resistenza passiva’ e che mancasse il nesso teleologico tra la resistenza e le lesioni cagionate.
L’analisi della Corte sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha respinto categoricamente la tesi difensiva. I giudici di legittimità hanno qualificato i motivi del ricorso come ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero un tentativo di proporre una diversa valutazione delle prove, attività preclusa in Cassazione. Il Collegio ha sottolineato che la condotta descritta – colpire attivamente un pubblico ufficiale con gomitate, calci e pugni – non può in alcun modo essere considerata ‘passiva’. Al contrario, si tratta di una violenza fisica diretta e finalizzata a impedire all’agente di compiere un atto del proprio ufficio. Questa azione rientra pienamente nella fattispecie criminosa prevista dall’art. 337 del codice penale.
Il Collegamento tra Violenza e Lesioni
Un altro punto cruciale affrontato dalla Corte è il cosiddetto ‘nesso teleologico’ tra il reato di resistenza e quello di lesioni, che costituisce un’aggravante ai sensi dell’art. 61 n. 2 c.p. La Corte ha ritenuto ‘manifestamente infondato’ il motivo volto a negare tale collegamento. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso chiaramente che le lesioni subite dall’agente sono state la diretta conseguenza della condotta violenta posta in essere dall’imputato. La violenza era strumentale al fine di resistere all’arresto. In questi casi, è pacifico in giurisprudenza che l’aggravante sussista, poiché le lesioni personali volontarie sono state commesse proprio ‘al fine di resistere ad un pubblico ufficiale’.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che le argomentazioni della difesa erano riproduttive di censure già correttamente respinte dai giudici di merito. La sentenza impugnata aveva infatti ben motivato, evidenziando come la violenza fisica dell’imputato fosse una chiara forma di resistenza attiva. Per quanto riguarda gli altri motivi, relativi alla sussistenza della recidiva e alla dosimetria della pena, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello non illogica. Quest’ultima aveva infatti valorizzato il ‘profilo criminale’ dell’imputato, caratterizzato da plurimi delitti, considerando la condotta in esame come una ‘significativa prosecuzione di un processo delinquenziale’. Pertanto, la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende è stata una diretta conseguenza dell’inammissibilità del suo ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio consolidato: la violenza fisica diretta contro un pubblico ufficiale per opporsi a un atto d’ufficio integra pienamente il reato di resistenza e non può essere derubricata a ‘resistenza passiva’. Quest’ultima si configura solo in casi di mera inerzia o non collaborazione (es. rifiutarsi di muoversi). L’uso di calci, pugni o gomitate, invece, rappresenta una condotta attiva e violenta che giustifica la condanna. La decisione serve da monito, chiarendo che i tentativi di eludere la legge attraverso l’uso della forza non solo costituiscono reato, ma le lesioni che ne derivano sono considerate un’aggravante specifica, poiché commesse al preciso scopo di ostacolare l’operato delle forze dell’ordine.
Qual è la differenza tra resistenza attiva e resistenza passiva a un pubblico ufficiale?
Secondo la Corte, la resistenza passiva si limita a una condotta di non collaborazione (come rifiutarsi di muoversi), mentre la resistenza attiva, come nel caso di specie, implica un’azione violenta e fisica (gomitate, calci, pugni) finalizzata a impedire l’atto d’ufficio.
Quando le lesioni causate a un pubblico ufficiale sono considerate un’aggravante del reato di resistenza?
Le lesioni costituiscono un’aggravante legata da nesso teleologico quando sono la conseguenza diretta della condotta violenta e sono state commesse proprio al fine di riuscire a resistere al pubblico ufficiale e sottrarsi alla cattura.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove e i fatti del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che può valutare solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, ma non può riesaminare i fatti o fornire una diversa interpretazione delle prove, compito che spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. – peraltro riproduttivi di censure gi adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con corretti argomenti giuridici (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376) – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un’alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata (si veda la motivazione a pag. 2 s.) in cui viene evidenziato che l’imputato, datosi alla fuga, veniva bloccato dall’operante con il quale “ingaggiava una strenua colluttazione colpendo il predetto con una gomitata e poi con calci e pugni, nel tentativo di sfuggire alla cattura”; condotta niente affatto limitata alla “mera resistenza passiva”, ma chiaramente rientrante nella fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen.
Rilevato che manifestamente infondato è anche il motivo volto a negare l’esistenza del nesso teleologico tra il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. e le lesi cagionate all’operante, atteso che, sulla base della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, è evidente che queste sono state la conseguenza della condotta violenta, ed essendo pacifico che «la circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. sussiste per il reato di lesion personali volontarie commesso al fine di resistere ad un pubblico ufficiale» (Sez. 1, n. 1420 del 23/03/1994, Rv. 197486 – 01);
Ritenuto che anche gli altri motivi del ricorso – relativi, rispettivamente, alla sussistenza della recidiva e alla dosimetria della pena – sono inammissibili giacchè la motivazione su tali punti della Corte di appello (che ha evidenziato il “profilo criminale del COGNOME, connotato da plurimi delitti anche in danno alla persona sicchè la condotta per cui si procede costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale da tempo avviato dall’imputato” e la congruità della pena, non lontana dal minimo edittale e comunque al di sotto del livello medio dell’editto sanzioNOMErio) non è certamente illogica e dunque non può essere sindacata in sede di legittimità.
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 giugno 2024
Il Co igliere relat