Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 37735 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 37735 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nei confronti di COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA Bari avverso la sentenza del 20/12/2024 del Tribunale di Bari.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria difensiva depositata nell’interesse dell’imputato dall’AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto che il ricorso del P.M. sia dichiarato inammissibile o rigettato.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza in data 20 dicembre 2024 il Tribunale di Bari assolveva l’imputato NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 337 cod. pen. perché il fatto non sussiste sul duplice rilievo che, sulla base dei contrastanti accertamenti recati dalla comunicazione di notizia di reato degli Agenti della Polizia locale intervenuti, COGNOME e COGNOME, da un lato, e delle dichiarazioni del teste COGNOME, dall’altro, non poteva ritenersi sufficientemente provato che la condotta dell’imputato, nel proferire le espressioni offensive contestate, fosse stata palesemente e intenzionalmente aggressiva e intimidatoria, cioè idonea a ingenerare timore o limitare la libertà morale del soggetto passivo nel compimento del suo dovere.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, che ne ha chiesto l’annullamento – per violazione di legge e vizio di motivazione – sull’assunto che il primo giudice avrebbe erroneamente interpretato e applicato il disposto dell’art. 337 cod. pen., quanto alla definizione dell’elemento costitutivo della condotta di minaccia o violenza nei confronti del pubblico ufficiale e alla concreta configurabilità nella specie dell’elemento soggettivo del reato.
Da parte del difensore dell’imputato, con la memoria ritualmente depositata, si oppone in linea di fatto che vi sarebbe stata da parte degli agenti di polizia giudiziaria “una erronea (ed incolpevole) identificazione del soggetto che ipoteticamente si è avvicinato loro durante le operazioni di controllo”.
2. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
Va premesso che il pubblico ministero, a seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunziate successivamente al 25 agosto 2024, data di vigenza della legge citata, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen. e cioè sia doglianze in tema di violazione di legge che difetto di motivazione, per contraddittorietà o manifesta illogicità della stessa, anche sotto il profilo de travisamento della prova decisiva. (Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029 – 01).
Ciò posto, il primo motivo del ricorso del P.M., che assume rilievo assorbente, è fondato, in quanto l’interpretazione dell’art. 337 c.p. accolta dalla sentenza impugnata, secondo cui dovrebbe trattarsi di “violenza o minaccia idonea ad impedire concretamente al funzionario il compimento dell’atto”, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Si è ripetutamente affermato, infatti, il principio di diritto questo Collegio condivide – per il quale “in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell’integrazione del delitto, che si concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell’ufficio o del servizio, indipendentemente dall’esito, positivo o negativo, di tale azione e dall’effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati” (Sez. 6 n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207-01; Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 257512-01).
Parimenti fondato appare il secondo motivo del ricorso del P.M., attinente alla valutazione dell’elemento soggettivo del reato, la cui sussistenza è stata apoditticamente esclusa dal giudice di merito senza procedere al doveroso esame delle circostanze e delle modalità esecutive della condotta ascritta all’imputato.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari in diversa composizione.
Così deciso il 22/10/2025