Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3655 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3655 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME, NOME a Messina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
NOME NOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
Sciovolone NOMENOME NOME a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso udito il difensore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 6697 del 2022 emessa il 27 aprile 2023 la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha confermato la condanna inflitta il 1° giugno 2021 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per i reati ex artt. 81, comma 2, 110, 337 e 339, commi 1 e 2, cod. pen. rispettivamente ascritti a COGNOME (capi 12 e 17), COGNOME NOME (capi 12 e 17), COGNOME NOME (capo 17) , COGNOME NOME (capi 12 e 17), COGNOME NOME (capi 7, 12 e 17), COGNOME NOME (capi 12 e 17), COGNOME NOME (capi 12 e 17), COGNOME NOME (capi 7, 12 e 17), COGNOME NOME (capi 12 e 17), COGNOME NOME (capo 12) per le condotte tenute nel corso delle manifestazioni organizzate dal RAGIONE_SOCIALE.
Nei ricorsi congiunti presentati dal difensore di NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. COGNOME Il primo motivo di ricorso, relativo al capo 7 (protesta contro la riforma universitaria con scontri con le Forze dell’ordine a RAGIONE_SOCIALE il 22/12/2010), è presentato da COGNOME e COGNOME.
Si osserva che la dichiarazione del teste COGNOME risulta generica e confusa circa la partecipazione di NOME al corteo e che l’imputato non è stato individuato fotograficamente. Si rileva che NOME è stato imputato anche di istigazione a delinquere ex art. 414 cod. pen. (reato del quale è stata dichiarata la prescrizione) ma che in realtà soltanto questo secondo reato avrebbe dovuto essergli attribuito perché egli non partecipò alle violenze ma si limitò a tenere in mano un megafono con cui proferì espressioni che istigavano i manifestanti.
Per quanto riguarda COGNOME NOME, accusato di aver lanciato un bengala che avrebbe colpito un appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, si osserva che il teste non vide COGNOME materialmente lanciare il bengala ma desunse questo da quel che avvenne dopo e peraltro senza che potesse riconoscere l’imputato perché questi in realtà era totalmente travisato. Si evidenzia che la difesa ha dato il consenso all’utilizzo delle effigi degli imputati ma non anche delle annotazioni che le corredano e, per altro verso, che dalla sentenza di primo grado non si desume quale sia stato l’atto di ufficio al quale COGNOME si sarebbe opposto, perché non emerge che vi fu un ordine formale emesso ex artt. 22 e ss. T.U.L.P.S.
2.2. COGNOME Il secondo motivo di ricorso, concernente il capo 12 (manifestazione contro la RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, con scontri con le
t
Forze dell’ordine il 23/03/2011), è presentato da NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME, NOME.
Si osserva che i manifestanti agirono perché irritati dal fatto che la presentazione del libro di un esponente di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE da loro valutata richiamarsi al fascismo, fu non solo autorizzata, pur essendo prevedibile il verificarsi di scontri, ma anche tutelata dalle Forze dell’Ordine.
Si deduce che la sentenza ha ritenuto certa la identificazione degli imputati sulla base delle annotazioni di servizio, del materiale video-fotografico e delle dichiarazioni dei testimoni, ma attribuendo una responsabilità penale generalizzata ai partecipanti al corteo senza indicare le specifiche condotte penalmente rilevanti di ciascun imputato.
2.3. COGNOME Il terzo motivo di ricorso, concernente il capo 17 (scontri durante la manifestazione e ferimento di appartenenti alle Forze dell’Ordine il 16/11/2012), è presentato da COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e rinvia espressamente alle considerazioni espresse per il capo 17, stante l’identità delle questioni.
2.4. COGNOME Il quarto motivo di ricorso riguarda tutte le irnputazioni e tutti ricorrenti. Si contesta la esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e la mancata applicazione delle attenuanti ex art. 62 n. 1 cod. pen. rimarcando che i ricorrenti agirono ritenendo violati i valori costituzionali per essere stato permesso a un rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE di rappresentare pubblicamente idee in contrasto con tali valori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
1.1. La Corte di appello ha premesso in via generale che gli episodi oggetto del processo si sono verificati durante le manifestazioni organizzate dal RAGIONE_SOCIALE e ha precisato, con riferimento agli album fotografici acquisiti, che il riconoscimento dei soggetti ritenuti responsabili dei reati proviene dagli operatori della RAGIONE_SOCIALE che, poiché costantemente informati delle attività del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, conoscevano tutti coloro che lo frequentavano abitualmente (deposizione del testimone Di COGNOME). In particolare, il riconoscimento dei soggetti che parteciparono ai singoli episodi di scontro è stato compiuto osservando le videoregistrazioni anteriori a ogni episodio e quelle successive, sempre nell’ambito del medesimo evento, comparando gli indumenti e le caratteristiche fisiche dei manifestanti. Lo stesso Tribunale ha dato atto in sentenza di averlo accertato direttamente con la visione delle immagini estrapolate dai filmati (p. 3). Invece, il ricorso si limita a meramente addurre la mancanza di consenso della difesa alla
acquisizione delle annotazioni che corredano le immagini acquisite, ma peraltro questa asserzione contrasta con quanto puntualizzato (e non contraddetto) dalla Corte circa l’acquisizione delle immagini e delle annotazioni relativamente all’episodio oggetto del capo 12.
1.2. Circa il primo motivo di ricorso, relativo all’evento del 22/12/2010 (capo 7), la Corte ha considerato che molti appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si erano posizionati davanti all’RAGIONE_SOCIALE e molti manifestanti nelle prime file del gruppo reggevano delle tavole rettangolari di legno da utilizzare nello scontro con i poliziotti. Per quanto specificamente riguarda i due ricorrenti la sentenza (p. 434-5) rileva quanto segue.
1.2.1. COGNOME, noto agli operatori della RAGIONE_SOCIALE come uno degli esponenti principali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, utilizzando un microfono ripetutamente intimò alla Polizia di spostarsi e al contempo incitò i manifestanti a sfondare il cordone di polizia per occupare la sede della Presidenza della Regione; da questo derivò uno scontro fra i manifestanti e la Polizia, che fu indotta a effettuare diverse cariche d alleggerimento, anche usando lacrimogeni, ma i manifestanti, dopo avere indietreggiato di qualche metro nuovamente attaccarono i poliziotti lanciando grosse pietre, bottiglie e artifici pirotecnici. Deve allora al riguardo ribadirsi integra il concorso morale nel delitto ex art. 337 cod. pen. il comportamento di chi, assistendo a una resistenza attiva attuata con violenza nei confronti di pubblici ufficiali da altri, con i quali partecipa a una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti, pronunciando espressioni minacciose contro i pubblici ufficiali (Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 279030; Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 245011).
1.2.2. COGNOME, riconosciuto dagli operatori della RAGIONE_SOCIALE (che seguirono lo svolgersi delle sue condotte, sicché il fatto ch’egli fosse travisato al momento del lancio del bengala non è incompatibile con il suo riconoscimento), fu visto accendere un fuoco d’artificio di tipo bengala e lanciarlo contro il nucleo della RAGIONE_SOCIALE ferendo alla mano un finanziere, come si desume dei fotogrammi allegati all’annotazione del 22/12/2010.
In relazione a quanto dedotto nel ricorso, va precisato che, pur essendo sempre necessario per integrare una resistenza a pubblico ufficiale lo scopo di opporsi a un atto dell’ufficio, non è rilevante che l’agente conosca quale atto specifico i pubblici ufficiali hanno avuto l’ordine di eseguire, bastando che sia percepibile che essi agiscono in modo legittimo per i fini del loro ufficio (Sez. 6, n. 24247 del 12/05/2022, Lebbiati, Rv. 283331); nel caso in esame era palese che le Forze dell’ordine agivano a tutela dell’Ordine pubblico.
1.3. COGNOME Circa il secondo motivo di ricorso (relativo al capo 12), nella sentenza si puntualizza che – a differenza di quanto sostenuto nell’atto di appello (come anche nel ricorso in esame) – a pagina 13 della trascrizione dell’udienza del 12/11/2019 i difensori hanno consentito all’acquisizione delle 15 annotazioni di servizio (relative alla manifestazione di piazza Verga), in cui per ciascuno degli imputati è indicato (in termini corrispondenti a quanto riferito dal testimone COGNOME) il metodo seguito per la sua identificazione così da renderla certa (p. 19 della sentenza); posto questo, deve registrarsi che il ricorso non contesta specificamente il metodo seguito per individuare gli imputati.
Stante quanto rilevato sub 2.3., valgono per il terzo motivo di ricorso (relativo il capo 17) le stesse ragioni che valgono per il secondo motivo.
1.4. COGNOME Circa il quarto motivo di ricorso (riguardante tui:te le imputazioni e tutti i ricorrenti), si osserva che la Corte d’appello ha escluso la prevalenza delle pur riconosciute circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti valutando la gravità delle condotte (reiterata partecipazione a manifestazioni non autorizzate, con scontri con le Forze dell’ordine e lesioni provocate a molti poliziotti nonchè danni a edifici e beni pubblici) e i precedenti penali (p. 22).
Relativamente al disconoscimento della attenuante dei motivi di particolare valore morale e RAGIONE_SOCIALE ex art. 62 n. 1 cod. pen., deve ribadirsi che per la sua integrazione non basta l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, ma è necessario che il motivo che lo ha mosso corrisponda obiettivamente a valori etici o sociali sui quali vi sia un generale consenso RAGIONE_SOCIALE (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265; Sez. 6, n. 27746 del 31/05/2018, T., Rv. 273681; Sez. 2, n. 197 del 07/12/2016, dep. 2017, Dolce, Rv. 268779).
Valevoli, inoltre, risultano gli effetti dell’aggravante art. 339 cod. pen., p quel che riguarda il computo della pena ai fini della prescrizione, perché essa, essendo stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuti generiche, risulta concretamente applicata, avendo impedito, ex art. 69 cod. pen. la diminuzione della pena che sarebbe derivata soltanto dal riconoscimento della prevalenza dell’attenuante (Sez. U, n. 17 del 18/06/1991, Grassi, Rv. 187856). Pertanto, nella fattispecie l’aggravante ex art. 339 cod. pen. deve ritenersi non solo riconosciuta ma anche applicata, con quel che ne deriva per l’esclusione della prescrizione del reato.
Dal rigetto dei ricorsi deriva, ex art. 616 cod. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.MI.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/11/2023