Resistenza a pubblico ufficiale: i limiti del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, delineando i confini tra la valutazione del merito e il giudizio di legittimità. Il caso in esame riguarda un cittadino che ha tentato di impugnare una condanna basata su condotte oppositive realizzate contro diversi soggetti qualificati.
Il fulcro della decisione risiede nell’inammissibilità di ricorsi che si limitano a riprodurre critiche già ampiamente superate dai giudici di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove riesaminare le prove, ma un organo deputato a verificare la corretta applicazione della legge.
Il concorso formale nella resistenza a pubblico ufficiale
Uno dei punti centrali del contenzioso ha riguardato la configurazione del concorso formale. Quando una singola azione di resistenza colpisce più pubblici ufficiali, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che si configurino tanti reati quanti sono i soggetti attinti.
Nel caso di specie, la Corte ha confermato che la diversità dei soggetti qualificati coinvolti giustifica pienamente la pluralità di contestazioni. Questo principio rafforza la tutela della funzione pubblica, intesa non solo come bene astratto ma come integrità dei singoli agenti che la esercitano.
L’applicazione delle aggravanti specifiche
Il ricorrente ha contestato anche l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 339 del codice penale. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che la motivazione fornita dalla Corte d’Appello fosse lineare e coerente con le emergenze probatorie.
Le circostanze aggravanti nel reato di resistenza a pubblico ufficiale rispondono a una logica di maggiore pericolosità della condotta, che i giudici di merito hanno puntualmente documentato attraverso l’analisi dei tratti costitutivi dell’azione criminosa.
La questione della sospensione condizionale
Un aspetto procedurale di grande rilievo riguarda la richiesta di sospensione condizionale della pena. Il ricorrente ha lamentato la violazione di legge per il mancato riconoscimento di tale beneficio.
La Suprema Corte ha però chiarito che tale vizio non può essere eccepito in sede di legittimità se non è stato preventivamente formulato come specifico motivo di appello. Il sistema delle impugnazioni non permette di introdurre questioni nuove che non siano state sottoposte al vaglio del giudice di secondo grado.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché basato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le censure erano meramente riproduttive di profili già disattesi con argomenti giuridici corretti e una valutazione puntuale delle prove. La sentenza impugnata è risultata sorretta da una motivazione logica e sufficiente, esente da vizi di legittimità sia sulla determinazione della pena che sulla sussistenza dell’aggravante.
Le conclusioni
La decisione conferma il rigore della Cassazione nel filtrare i ricorsi che non presentano reali vizi di legge. Oltre alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che sia tecnicamente mirata fin dai primi gradi di giudizio.
Quando si configura il concorso formale nel reato di resistenza?
Il concorso formale si configura quando una singola condotta di resistenza coinvolge più pubblici ufficiali contemporaneamente, determinando una pluralità di violazioni della stessa norma penale.
Si può chiedere la sospensione della pena direttamente in Cassazione?
No, la sospensione condizionale della pena deve essere richiesta espressamente nei motivi di appello. Se non viene formulata in quella sede, non può essere oggetto di ricorso per cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza esame nel merito, la condanna al pagamento delle spese processuali e, solitamente, il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1759 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CITTA’ DI CASTELLO il DATA_NASCITA
COGNOME la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME la sentenza afe;
a!z gli atti, ii provvedimento impugnato e !a memoria trasmessa dalla parte civil i Umbria;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disatte -co coi retti argomenti giuridici e con un motivare lineare, frutto di una puntuale valuta delle emergenze probatorie ( si veda il punto 4 della sentenza gravata) – dal giudice di merit une a: tratti costitutivi, anche soggettivi, delle ipotesi di resistenza cont o – – enternente ritenute in concorso formale tra loro in ragione della diversità dei sogg icati attinti dalle condotte opoositive realizzate dal ricorrente (motivi sub 1, 2, 3, 5), dell’aggravante di cui all’art. 339 cod. pen. (motivo sub 3, affrontato e puntualmente super e steso 2 ,i punte 5 della sentenza impugnata con puntuali r ferimenti ,-. GLYPH denziali); ;
citianto manifestamente infondato in relazione alla determinazione del trattamento íntivc (motivo sub 7), atteso che la sentenza impugnata, anche in parte qua, appare sorrett ::ie;-,;:e e non illo( .,- jica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su ;
quanto lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancat :·iconoscimento della sospensione condizionale della pena senza che sui punto sia stato formulato ‘íeeificci motivo di appello ( motivo sub 6);
iievaito che ail’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 ben. e che nulla si liquida in favore della parte civile considerato che il relativo con rei -Hivo è stato indifferente rispetto al tenore della decisione assunta;
P.Q.M.
il):(NOME inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 72:-:;: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022.