Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6375 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6375 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME, osservato, in premessa ed in linea generale, che i motivi sono privi di valenza di critica di legittimità, riducendosi al riesame del merito, e pretendendo da questa Corte una operazione concettuale (la rivalutazione del materiale probatorio) che non le è consentita; così, ad esempio, la critica della “coerenza strutturale della motivazione”, qualunque cosa l’espressione voglia significare, non è un parametro di legittimità;
osservato, in ogni caso, che:
(i) la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto, ora, dei motivi di ricorso, evidenziando in particolare che (pg. 9) le lesioni sub1te dalla persona offesa erano modeste e non necessitavano di accertamento ospedaliero (primo motivo di ricorso);
(ii) il secondo motivo è ‘fattuale’, diretto ad un terzo grado di giudizio sul merito, perciò non consentito; tanto più che la motivazione di diffonde in una articolata spiegazione delle ragioni di credibilità della persona offesa, ravvisando nella barriera linguistica e nella modestia delle discrepanze le ragioni per superare alcune incongruenze o divergenze tra le versioni, inidonee in ogni caso a sradicare la valenza della piattaforma probatoria;
(iii) il terzo motivo (sulla responsabilità per il reato di resistenza a p.u.) è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione di appello, che parla espressamente di strattoni e spinte (pg. 15) espressioni di un uso della forza che integra sicuramente la violenza;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025.