Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16945 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Padova il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato in Argentina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a San Severino Marche il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Senigallia il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Pordenone il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato in Nigeria il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a San Miniato il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Jesi il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Fossacesia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati;
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uditi gli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME in difesa, rispettivamente, di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, i quali chiedono l’accoglimento del ricorso e, quanto a NOME COGNOME, in subordine all’annullamento della sentenza, che sia dichiarata l’estinzione del reato per il decorso della prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, concedeva a NOME COGNOME beneficio della sospensione condizionale della pena. Per il resto, confermava la condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale aggravato (artt. 337; 339 cod. pen.) nei confronti dello stesso NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME perché, sotto la direzione di COGNOME, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a dieci, alcune delle quali travisate, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, per opporsi all’esecuzione da parte del personale di pubblica sicurezza del provvedimento, disposto dalla Procura della Repubblica, di sequestro dell’immobile sito in Bologna, INDIRIZZO, da tempo invaso arbitrariamente dei membri del suddetto CSO: dapprima costruivano delle barricate dinanzi al cancello carraio d’ingresso nell’immobile utilizzando rotoballe di fieno e cassonetti dei rifiuti reperiti sulla pubblica via; poi usavano la violenza consistente nell’effettuare dai piani superiori dell’immobile ripetuti lanci di petardi, fumogeni, bombe-carta e corpi contundenti diretti a offendere gli operatori della pubblica sicurezza mentre questi procedevano alle operazioni di sgombero; quindi usavano la violenza consistente nel colpire con calci, pugni e corpi contundenti gli stessi operatori, impegnati nelle medesime operazioni (capo a). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Inoltre, confermava la condanna di NOME COGNOME per il delitto di lesioni aggravante (artt. 582, 583, n. 1; 585; 576, n. 1; 61, n. 2 e 10, cod. pen.) (capo b) limitatamente alle lesioni cagionate al dirigente RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME.
Confermava la condanna di NOME COGNOME per il delitto di lesioni aggravate (artt. 582, 583, n. 1; 585; 576, n. 1; 61, n. 2 e 10 cod. pen.) (capo b) limitatamente alle lesioni cagionate a NOME COGNOME e per il reato di cui all’art. I. 22/05/1975, n. 152 (capo d), per aver, nella medesima circostanza, usato mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento.
Confermava, infine, la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 5, n. n. 152 del 1975 (capo d), per aver, sempre nella stessa circostanza, usato mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione NOME COGNOME, articolando, per il tramite del suo difensore AVV_NOTAIO, i seguenti quattro motivi.
2.1. Vizio di motivazione rispetto all’accertamento della natura illecita del contributo offerto alla resistenza pubblico ufficiale.
La Corte d’appello ha negato che potesse configurarsi una resistenza passiva in ragione di due elementi: la frase pronunciata da COGNOME al dirigente della RAGIONE_SOCIALE «fate quello che dovete fare» e l’aver consegnato ad altri manifestanti alcuni caschetti che poi sarebbero stati lanciati, diverso tempo dopo, verso alcuni agenti di polizia impegnati nello sgombero.
Tuttavia, la frase è interlocutoria e non esprime contenuti aggressivi o minacciosi; la consegna dei caschetti è un fatto non univoco poiché parimenti compatibile con la volontà di praticare forme di resistenza passiva (essendo i caschetti da cantiere strumenti simbolici e difensivi e non certo oggetti con cui si respinge una massiccia operazione di polizia).
Gli elementi citati in sentenza non escludono, quindi, si trattasse di mera resistenza passiva, penalmente irrilevante.
D’altronde, la stessa Corte di appello ha riconosciuto che «l’imputato ha continuato a dirigere le operazioni mantenendo serrati i ranghi di coloro che, da seduti, resistevano passivamente».
2.2. Vizio di motivazione rispetto al riconoscimento di una responsabilità da posizione anche con riferimento all’art. 112, n. 2, cod. pen.
Con riferimento al ruolo di organizzatore della manifestazione di protesta, già in appello si censurava il riconoscimento in capo all’imputato di una sorta di responsabilità da posizione. La Corte non ha motivato sul punto, limitandosi a riprodurre la motivazione della sentenza del Tribunale.
Tuttavia, essere uno dei riferimenti politici nell’ambito del collettivo o figura nota del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è una circostanza non univoca, vieppiù considerato che i collettivi politici di per sé rifuggono gerarchie e forme di rappresentanza esplicita. Né sono emerse condotte che consentano di considerare l’imputato promotore o organizzatore della cooperazione nel delitto.
2.3. Vizio di motivazione nonché erronea applicazione della legge penale con riguardo al concorso di persone nella resistenza a pubblico ufficiale, con particolare riguardo all’effettivo apporto causale e al coefficiente psicologico.
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Censurabile è la scelta della Corte di appello la quale, in base ad una indistinta e aprioristica valutazione, ha riferito il dolo a “tutti” gli imputati, oltr desumendo l’elemento soggettivo dalle condotte individuali, così sovvertendo la sistematica del reato oltre ai fondamenti oggettivisti tipici del “diritto penale de fatto”.
In particolare, quanto all’individuazione dell’effettivo apporto causale, la Corte di appello ha confuso il carattere atipico della condotta concorsuale con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
Ed ha dimenticato come, sia che abbia contenuto materiale, sia che abbia contenuto morale, il contributo deve essere pur sempre causale, secondo il modello condizionalistico.
La causalità va dunque ineludibilmente valutata con giudizio ex post, anche quando assuma la forma di causalità psichica cd. “da rafforzamento” (si citano, tra le altre, Sez. U. n. 45276 Andreotti, 2003).
Nel caso di specie, invece, gli elementi di fatto accertati dalla Corte d’appello (passaggio di alcuni caschetti da cantiere, colloquio con il dirigente RAGIONE_SOCIALE) sono stati valutati con prognosi di mero pericolo (ex ante), non essendosi verificato se furono lanciati alle forze dell’ordine proprio quei caschetti passati dall’imputato e proprio dai manifestanti a cui questi li aveva consegnati.
Si sarebbe, quindi, operata un’indebita massificazione delle condotte in un contesto collettivo spersonalizzato al cui interno è stato diluito il contributo causale del singolo: la distribuzione dei caschetti non potendo costituire un tassello significativo, sul piano dell’efficacia causale, di quel complessivo scenario positivo posto in essere dai manifestanti con ben altri strumenti offensivi (bombe carta, copertoni, rotoballe di fieno) e non essendo ravvisabile, dal punto di vista del concorso morale, alcuna efficacia istigatrice nelle frasi surriferite.
Quanto poi all’accertamento del dolo, non è sufficiente aver agito nonostante la previsione dell’evento, come invece erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado, perché, in tal caso, non si potrebbe distinguere il coefficiente soggettivo richiesto ai fini del 110 cod. pen. dalla colpa.
2.4. GLYPH Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell’attenuante dell’art. 62, n. 1, cod. pen.
La Corte d’appello ha operato un’indebita sovrapposizione dei piani del giudizio poiché, pur avendo ritenuto il valore RAGIONE_SOCIALE culturale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE implicitamente riconosciuto dalle istituzioni e dal RAGIONE_SOCIALE -, ha argomentato dal fatto di reato e non rispetto alle altre circostanze riconosciute dal giudicante, affermando che tale valore «non può comunque superare o attenuare la condotta di reato posto in essere in quel contesto urbano».
Sempre per il tramite dell’AVV_NOTAIO, presentano ricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo i seguenti sette motivi.
3.1. Errata applicazione di legge penale e vizio di motivazione in rapporto alla responsabilità di NOME per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.
Quanto alla posizione di NOME COGNOME, la Corte d’appello non ha risposto alle censure mosse sulla configurabilità del concorso di persone nel reato, neanche per relationem alla sentenza di primo grado.
La giurisprudenza di legittimità in tema di manifestazioni collettive ha da tempo statuito che il corpo dei manifestanti non può essere considerato come un insieme indistinto e che occorre, per contro, procedere all’accertamento dell’esistenza del nesso causale rispetto a ciascuna condotta.
In particolare, nell’atto d’appello si rilevava la contraddittorietà e poca chiarezza delle foto nelle quali l’imputato viene riconosciuto, dal momento che il teste che ha proceduto al riconoscimento nulla aveva riferito dell’oggetto lanciato dall’imputato né della traiettoria né di come il supposto lancio avesse intralciato le operazioni delle forze di polizia.
Ci si doleva inoltre del fatto che l’intera giornata fosse stata considerata un unico momento e non come una sommatoria di tempi e atti diversi, nonché del fatto che l’imputato era stato identificato in un frangente temporale irrilevante perché non coincidente con l’azione degli operanti (mentre i gesti ascritti all’imputato avrebbero dovuto essere contestuali al compimento degli atti del servizio da parte dei pubblici ufficiali).
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte di appello l’ha ricostruito in termini collettivi piuttosto che condurre un’analisi in relazione a ciascun imputato.
3.2. Errata applicazione e vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante di cui all’art. 339, commi 2 e 3, cod. pen., in relazione agli imputati COGNOME e COGNOME e al delitto di resistenza (capo a).
In appello si evidenziava come fatti accaduti 1’08/10/2017 a Bologna avessero struttura bifasica: prima era realizzato il tentativo di accesso da parte delle forze dell’ordine alle porte laterali dell’edificio; poi si verificava l’intervento dall’ing principale.
Il lancio di oggetti di cui all’art. 339, comma 3, cod. pen. è avvenuto soltanto durante la prima fase, mentre la contestazione della presenza di più di dieci persone è riconducibile soltanto alla seconda fase, come anche desumibile dalla deposizione del teste COGNOME il 28/09/2020.
Perciò, essendo stati condannati per gli avvenimenti soltanto della seconda fase nove imputati, tra cui COGNOME e COGNOME, a loro avrebbe potuto essere applicata solamente l’aggravante del comma 2.
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Tuttavia, se le persone presenti erano sicuramente numerose, a nessuna è stata ascritta alcuna azione violenta e oppositiva rispetto all’operato degli agenti, dal momento che esse si trovavano sedute davanti al cancello senza compiere alcun atto oppositivo e furono trascinate via, di peso, una ad una dalle forze dell’ordine, realizzando pertanto una resistenza passiva.
Quindi, in primo luogo, la mera presenza sul luogo dei fatti non può da sola integrare l’aggravante dell’art. 339, comma 2, cod. pen.; in secondo luogo, l’atto di resistenza passiva di chi si trovava davanti all’ingresso principale, per pacifica giurisprudenza, non rientra nella fattispecie, con la conseguenza che l’intenzione è irrilevante in termini giuridici; in terzo luogo, i Giudici dell’appello riuniscono un unico contesto il lancio di oggetti, appartenente soltanto alla prima fase, e lo scontro fisico tra agenti e manifestanti, realizzatosi soltanto davanti al cancello, dove tuttavia le azioni violente sono state attribuite soltanto a nove persone.
Anche qui il vizio delle sentenze deriva, dunque, dall’aver assimilato tutte le condotte in un unico fascio temporale, valutandole complessivamente e in maniera indifferenziata.
3.3. Errata applicazione della legge penale e vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata aggravante di cui all’art. 61, n. 10, cod. pen. (l’aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) per l’imputato COGNOME quanto al delitto di lesioni (capo b).
La Corte di appello ha rigettato in modo assertivo la censura relativa all’applicazione della circostanza aggravante in oggetto, osservando che la sua applicazione non sarebbe rilevante, stante la concessione delle attenuanti generiche.
Inoltre, ha richiamato una sentenza di questa Corte del 2021, che tuttavia si discosta da altro orientamento secondo cui tale aggravante, pienamente sovrapponibile a quella dell’art. 576, comma 1, n. 5-bis, cod. pen., non è applicabile quando nel capo di imputazione compaiano sia il delitto di lesioni sia quello di resistenza pubblico ufficiale uniti dal vincolo di continuazione.
3.4. Violazione di legge penale e vizio di motivazione quanto all’attribuzione della responsabilità per gli imputati COGNOME e COGNOME in rapporto al reato di cui all’art. 5, I. n. 152 del 1975 cit. (capo d).
La motivazione della Corte d’appello è tautologica, avendo i Giudici desunto l’idoneità del travisamento ad impedire il riconoscimento degli imputati dal fatto che il riconoscimento fosse stato reso possibile solo dalla meticolosa ricerca e conoscenza della loro fisionomia da parte delle forze dell’ordine: senza quindi realmente spiegare in che cosa consistesse tale idoneità, visto che COGNOME indossava un cappellino con visiera e COGNOME occhiali da sole, in una assolata giornata estiva.
Il metro di giudizio appare, dunque, fuorviante in quanto soggettivo, oltre al fatto che nessuna «meticolosa ricerca» è emersa in sede testimoniale e che le prove erano tutt’altro che univoche.
3.5. Violazione della legge penale e vizio di motivazione quanto all’esclusione della particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di cui all’art. 5, I. n del 1975 cit. (capo d).
COGNOME è incensurato, non ha altre pendenze penali o precedenti di polizia. Inoltre, come osservato dal giudice di primo grado che lo ha assolto dall’imputazione di getto pericoloso di cose e di resistenza, compare esclusivamente in taluni fotogrammi ove non compie azioni violente.
La Corte d’appello non ha svolto alcuna analisi dell’elemento soggettivo dei due imputati né ha ritenuto rilevante la pure riconosciuta esiguità del danno del pericolo.
Emergendo peraltro tale ultimo elemento dalla sentenza in relazione alla posizione di COGNOME, la Corte di cassazione, secondo il suo stesso insegnamento, potrebbe applicare l’art. 131-bis cod. pen. d’ufficio.
3.6. Vizio di motivazione quanto all’esclusione dell’attenuante dell’art. 62, comma 1, n. 1, cod. pen. per gli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME, e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti per gli imputati COGNOME e COGNOME.
Nel negare il valore RAGIONE_SOCIALE e culturale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la motivazione è tautologica.
Se riferita unicamente all’offesa, non si comprenderebbe sulla base di quali elementi escluderne l’applicazione, posto che: il bene tutelato dalle disposizioni applicate non è mai la proprietà privata; la Corte d’appello non ha precisato che cosa intenda per contesto urbano; quanto al richiamo all’incolumità dei presenti, nessun passante o abitante della zona fu interessato dalla vicenda.
Ancora, è stato completamente trascurato il risarcimento della persona offesa COGNOME nel corso del giudizio di primo grado.
Infine, la Corte d’appello ha giustificato la mancata applicazione della circostanza attenuante attraverso un preventivo giudizio di bilanciamento che opera rispetto al fatto di reato e non alle altre circostanze, con ciò incorrendo in un vizio ulteriore.
3.7. Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio per RAGIONE_SOCIALE e Re.
La pena applicata è definita congrua dalla Corte d’appello per “tutti” gli imputati, così disattendendo il principio di personalità della responsabilità penale.
I Giudici di secondo grado hanno poi motivato sulla base dell’allarme RAGIONE_SOCIALE destato dalla vicenda, dei danni riportati dall’edificio e dalle persone, del vasto
impiego delle forze dell’ordine, nonostante tali elementi siano indimostrati, evanescenti e inconferenti.
Inoltre, non avrebbero potuto ritenere “organizzata” la presenza dei simpatizzanti e militanti sul luogo di reato, sicuramente uniti da un sentimento di appartenenza all’edificio occupato, ma non costituiti in una struttura gerarchica caratterizzata da diversificazione dei ruoli e comandi ricevuti nel corso della giornata. Né hanno considerato la copiosa documentazione sul valore RAGIONE_SOCIALE dell’esperienza RAGIONE_SOCIALE prodotta in giudizio.
Ancora, gli avvenimenti si collocavano 1’08/08/2017, in un periodo in cui gran parte della popolazione era fuori città e comunque inattiva; sebbene INDIRIZZO sia situata in RAGIONE_SOCIALE, l’edificio occupato si trova a ridosso di un parcheggio che non può definirsi zona di transito o di affluenza imponente; neppure era stata segnalata la chiusura delle vie al traffico o una modifica della viabilità cittadina.
Dunque, la valutazione di pericolo avrebbe dovuto essere operata in concreto, tenendo conto di tutti questi elementi, ma la Corte non ha replicato a nessuna delle deduzioni in appello.
Hanno presentato ricorso altresì NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, per il tramite del loro difensore, AVV_NOTAIO, articolando i seguenti nove motivi.
4.1. Vizio di motivazione per travisamento di prove in merito alla resistenza con riguardo alla condotta degli imputati tenuta al momento del contatto iniziale. Violazione dell’articolo 393-bis cod. pen.
La motivazione è errata nella parte in cui esclude la configurabilità dell’art. 393-bis cod. pen., nonostante si sia riconosciuto che c’era stata una carica della polizia e un’azione di forza volta trascinare via quelli che erano seduti in modo pacifico davanti all’ingresso dell’edificio, sull’assunto che l’azione aggressiva del lancio di oggetti attacchi fisici fosse stata iniziata dai manifestanti.
Tuttavia, dalle pronunce di condanna risulta che la condotta contestata ai manifestanti rappresentò una reazione a quella degli agenti, come dimostrato dai video acquisiti e dalle testimonianze citate (COGNOME, COGNOME, COGNOME).
4.2. Errata applicazione del delitto di resistenza con riferimento all’art 393bis cod. pen. e vizio di motivazione riguardo alla insussistenza di tale scriminante.
Già questa Corte aveva affermato che è arbitrario il consapevole travalicamento da parte del pubblico ufficiale dei limiti e delle modalità entro cui le pubbliche funzioni devono essere esercitate (tra le altre, Sez. 6, n. 36009 del 21/06/2006, Tonione, Rv. 235430).
La giurisprudenza della Corte EDU ha poi riconosciuto agli Stati aderenti la facoltà di prevedere sanzioni per i manifestanti come conseguenza
dell’inosservanza delle regole interne previste in tema di riunioni, ma a condizione che queste siano sottoposte ad uno stringente vaglio di proporzionalità in merito: a) al tipo di intervento posto in essere sul campo da parte delle forze dell’ordine; b) alla severità della sanzione prevista come conseguenza della partecipazione ad una manifestazione non autorizzata.
L’illegittimità della manifestazione, infatti, non legittima qualsiasi intervento a tutela dell’ordine pubblico ma impone all’autorità pubblica una valutazione circa la proporzione tra il rischio che presentava in ambito in concreto la manifestazione nel preciso momento che ha visto l’intervento della forza pubblica e il metodo utilizzato dalla polizia, richiedendosi, tra l’altro, alle autorità pubbliche un cer grado di tolleranza.
Le sentenze non si sono confrontate con tali principi.
4.3. Vizio di motivazione in relazione alla scriminante di cui all’all’art. 393-bis cod. pen. in forma putativa.
Nell’escludere la circostanza in esame, la Corte di appello ha argomentato nel senso che, essendo la dinamica degli eventi ad azione violenta ben chiara a tutti, in particolare l’iniziale condotta aggressiva dei manifestanti non poteva essere passata inosservata a tutti i presenti i quali, pertanto, non possono avvalersi della giustificazione di essere stati attaccati arbitrariamente.
Tuttavia, la difesa, a sostegno della scriminante putativa, aveva richiamato prove dalle quali si evince la convinzione comune che l’immobile sgomberato fosse in via di assegnazione, per trattativa con il RAGIONE_SOCIALE, al collettivo che lo gestiva da anni e come, alla luce di ciò, lo sgombero fosse quindi percepito dai presenti arbitrario, sì che avrebbe potuto trovare applicazione la disciplina sulle scriminanti putative di cui all’art 59, comma 4, cod. pen.
4.4. Errata applicazione della legge penale con riferimento al concorso nella resistenza. Motivazione apparente in relazione al contributo materiale di COGNOME e COGNOME.
Ai fini dell’integrazione del delitto, la resistenza al comportamento positivo dell’agente deve essere contemporanea allo svolgimento a quest’ultima; ciò vale anche per il caso di concorso di persone, in relazione al quale il contributo deve aver effettivamente esercitato un’efficacia causale in senso condizionalistico.
Il provvedimento impugnato ha poggiato la responsabilità di COGNOME e COGNOME sul presupposto che, quando costoro realizzarono le relative condotte, lo sgombero non era ancora completato, posto che l’edificio era difeso da più parti.
In tal senso, prima il Tribunale e dopo la Corte d’appello erroneamente hanno costruito tutto ciò che ha riguardato l’ex caserma Masini, nelle diverse fasi dello sgombero, come un’unica e permanente ipotesi di resistenza che sarebbe, quindi: iniziata nell’organizzazione notturna volta ostacolare l’intervento della polizia;
proseguita con il lancio di bombe-carta dei piani alti dell’immobile, che ha ostacolato il tentativo delle forze dell’ordine di accedere le parti laterali; culminat nel lancio di oggetti all’indirizzo degli agenti, verificatosi davanti all’ingre principale in conseguenza dei sollevamenti forzati dei presenti al sit-in.
Tale interpretazione tuttavia viola l’art. 110 cod. pen. che richiede che i diversi contributi confluiscano nella realizzazione di un medesimo reato.
Nel caso in esame, nei vari momenti che caratterizzarono lo sgombero dell’edificio furono realizzati diversi comportamenti di contrapposizione dei manifestanti, ma i fatti che interessano gli odierni prevenuti sono circoscritti a quanto accaduto davanti all’ingresso principale dell’ex caserma Masini, sita in INDIRIZZO, durante la colazione solidale organizzata come espressione del dissenso per lo sgombero del RAGIONE_SOCIALE.
In tal senso, la rilevanza penale, a titolo di concorso, delle condotte di COGNOME (aver lanciato un caschetto di plastica) e del COGNOME (aver brandito un caschetto) avrebbe dovuto essere valutata soltanto con riguardo a quanto occorso davanti all’ingresso principale dell’immobile e non con riferimento alla complessità degli eventi verificatisi nella data 7/8 agosto.
4.5. Violazione della legge penale sostanziale in relazione alla resistenza. Omessa motivazione quanto al contributo morale del COGNOME.
Il contributo morale del COGNOME sarebbe consistito, secondo la Corte d’appello, nell’aver incitato gli altri con il megafono.
Tuttavia, non vi è alcuna prova del contenuto delle frasi preferite dall’imputato. Inoltre, anche assumendo che nelle fasi più concitate di contrapposizione il prevenuto abbia manifestato solidarietà nei confronti dell’azione positiva in corso, tale condotta non potrebbe rilevare a titolo di concorso, avendo la Corte di cassazione chiarito che la configurabilità di quest’ultimo sotto forma di istigazione o determinazione non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare l’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, non potendosi confondere l’atipicità delle condotte criminose concorsuali, previste dall’art. 110 cod. pen. con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà.
4.6. Errata applicazione del concorso in resistenza. Carenza indiziaria rispetto alla posizione di COGNOME e motivazione contraddittoria quanto ai riscontri probatori della condotta contestata.
La Corte d’appello è incorsa in un travisamento delle prove, attribuendo idoneità dimostrativa a meri indizi, in contrasto con l’art 192, comma 2, cod. proc. pen.
In primo grado ha attribuito al COGNOME l’aver partecipato all’azione di resistenza mediante un’attività di coordinamento tra l’azione degli attivisti collocati all’interno dell’immobile ed affacciati alle finestre e quelli che si trovavano al livel del piano stradale davanti all’ingresso dell’ex caserma Masini. Ciò in ragione della disponibilità di un walkie talkie durante le fasi di sgombero dell’immobile e del fatto che almeno un altro attivista aveva un altro walkie talkie.
Muovendo da ciò è giunta ad affermare che COGNOME comunicava mediante il walkie talkie con altri manifestanti collocati all’interno dell’edificio occupato, dando istruzioni a coloro che, travisati, lanciavano oggetti contro agenti.
La «chiara visione» – così si esprimono i Giudici di merito – del COGNOME che dava istruzioni ad altri manifestanti rappresenta un’informazione inesistente nel materiale processuale.
Il testimone COGNOME disse di aver visto che COGNOME disponeva di una radiotrasmittente nonostante la distanza tra i due e la concitazione degli eventi, aggiungendo che però si trattava di deduzioni personali.
Il teste COGNOME parlò di tale utilizzo in termini di mera verosimiglianza, riconoscendo che, ad ogni modo, tra i numerosi oggetti utilizzati quel giorno e rinvenuti a posteriori, non vi era alcun walkie talkie.
In tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice può partire da un fatto noto per risalire ad un ignoto ma non può utilizzare un fatto ignoto come fonte di un ulteriore presunzione sulla cui base fondare una propria decisione.
La Corte d’appello ha invece fondato le sue conclusioni su premesse incerte.
4.7. Errata applicazione del delitto di resistenza. Errata applicazione dei principi in materia di causalità in rapporto alle lesioni.
Con riferimento al capo b) dell’imputazione per il quale il Tribunale ha ritenuto provata la responsabilità del solo NOME COGNOME, l’imputato avrebbe lanciato alcuni oggetti.
In particolare, il teste COGNOME sostenne che dalla visione dei filmati emergeva la traiettoria della bottiglia che avrebbe ultimato il volo impattando sulla testa del dirigente NOME COGNOME. In effetti, le immagini riprendono il dirigente mentre è colpito in testa e istintivamente si porta le mani sulla fronte.
Tuttavia, il certificato di pronto soccorso attesta una distorsione del rachide cervicale, una contusione dell’omero sinistro e un’escoriazione all’arto superiore sinistro: lesioni non compatibili con un colpo subito in testa.
Manca dunque la prova del nesso causale tra la condotta dell’COGNOME e l’evento di lesioni.
4.8. Motivazione illogica quanto alla negazione dell’attenuante del motivo di particolare valore morale RAGIONE_SOCIALE.
Il corteo organizzato vide la partecipazione di migliaia di persone di tutte le età e giunte da tutta Italia per denunciare l’ingiustizia sostanziale rappresentata dallo sgombero violento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
È stata, d’altronde, la stessa Corte di appello ad affermare che il valore RAGIONE_SOCIALE e culturale del RAGIONE_SOCIALE fu esplicitamente ed implicitamente riconosciuto dalle istituzioni e dal RAGIONE_SOCIALE.
Ciò nonostante, illogicamente i Giudici di merito hanno escluso l’invocata circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 1, cod. pen.
4.9. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto alla mancata sostituzione della pena.
La Corte d’appello ha negato la sostituzione della pena nei confronti di COGNOME e COGNOME in ragione della prognosi sfavorevole per il futuro a causa dei precedenti di cui i due imputati sono gravati.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, le sanzioni sostitutive sono vere e proprie pene, non semplici modalità esecutive della pena sostituita, ed il parametro condizionante specifico della scelta del giudice è la prognosi sull’adempimento da parte del condannato: circostanza che nulla che fare con lo stato di pregiudicato dei ricorrenti.
D’altronde, secondo l’attuale disciplina positiva, qualsiasi precedente condanna lascia aperta la possibilità di ottenere la sostituzione della pena detentiva, sicché il riferimento ai precedenti penali di COGNOME e alla pena sospesa di COGNOME sono dati inconferenti, che viziano la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di rispondere alle deduzioni difensive, è opportuno riassumere la vicenda da cui sono originate le presenti contestazioni, nei termini desumibili dalle sentenze di merito e, in particolare, dalla pronuncia di primo grado che, essendosi in presenza di c.d. doppia conforme, forma quella impugnata un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Verso le ore 7 della mattina dell’08/08/2017 le forze dell’ordine si portarono in INDIRIZZO, a Bologna, per eseguire il provvedimento di sgombero della ex caserma Masini, da tempo occupata dal RAGIONE_SOCIALE, trovando però numerosi attivisti (circa 70) a presidio dell’immobile.
Dalle immagini della telecamera collocata sulla via emerse come già la notte prima alcuni militanti del collettivo fossero entrati nello stabile, avessero collocato delle rotoballe di fieno dinanzi al cancello carraio dell’ingresso e approntato misure difensive atte ad ostacolare l’intervento della polizia.
Al fine di evitare lo scontro con gli attivisti, la polizia tentava di entr all’interno dell’edificio attraverso le porte laterali. Una di queste risultava tuttav murata; un’altra, essendo scoperta, si prestava al lancio di bombe carta.
Impedendo tali circostanze l’accesso tramite i predetti varchi, il dirigente RAGIONE_SOCIALE COGNOME decideva di entrare dall’ingresso principale che era presidiato dai manifestanti.
Sin dal momento in cui le forze dell’ordine si dirigevano verso tale ingresso, erano però fatte oggetto del lancio di oggetti contundenti.
Il personale di polizia iniziava quindi a rimuovere la prima linea dei manifestanti, e cioè alcune persone che nel frattempo si erano sedute a terra per impedire il passaggio della polizia, attuando una mera resistenza passiva.
In quel frangente, le seconde linee, e cioè la componente più attiva di manifestanti, iniziavano ad esercitare forme di resistenza attiva.
Come si trova scritto a p. 10 della sentenza del Tribunale, l’intervento della polizia si sviluppò in modo graduale, nel senso che, dapprima taluni operanti, quelli in tenuta antisommossa, si limitarono a fronteggiare il lato violento degli attivisti mentre gli agenti in borghese cercavano di vincere la resistenza passiva dei manifestanti seduti a terra, alzandoli. «Poi, i primi si erano trovati nella condizione di esercitare violenza, anche mediante l’ausilio degli sfollagente loro in dotazione, a fronte delle condotte poste in essere dai manifestanti più aggressivi ed i secondi, per lo più in “borghese”, si erano adoperati per “rimuovere” con la forza coloro che persistevano nella loro resistenza passiva».
La pronuncia precisa che il tutto si verificò in un arco temporale non superiore a dieci minuti.
Alla luce di quanto riportato e, in particolare, della durata relativamente breve dello scontro intervenuto tra i manifestanti e le forze dell’ordine, sono destituiti di fondamento i rilievi – svolti da vari ricorrenti in rappo all’imputazione di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) – tesi ad eccepire, a vari fini, un’indebita massificazione delle condotte, costruite come un’unica macro-ipotesi.
Per contro, la fenomenologia convulsa e temporalmente sincopata di questa tipologia di scontro non giustifica sul piano logico una considerazione atomistica e parcellizzata del fatto, quale invece proposta, a diversi fini, nei ricorsi, che citan precedenti di questa Corte la quale, nel richiedere giustamente – in nome del principio di personalità della responsabilità penale -, che i giudici di merito interpongano una “punteggiatura” tra diverse fasi e diversi episodi degli scontri, si confrontavano, tuttavia, con vicende dallo sviluppo temporale decisamente più
esteso di quello in oggetto (vd., per esempio, Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, Rv. 274680).
In definitiva, nel caso di specie, una segmentazione ulteriore (rispetto a quella operata nei giudizi di merito) dell’attività dei resistenti sarebbe stata artificiosa, non logicamente impossibile.
La motivazione della sentenza impugnata appare, dunque, esente da vizi sul punto.
Sempre con riferimento all’imputazione di cui al capo a) e ancora in via preliminare, è opportuno precisare che deve essere esclusa, nel caso di specie, l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen. (già art. 4 del d. L 14/09/1944, n. 288).
Non si discute qui se, ai fini dell’arbitrarietà, sia sufficiente l’illegitt dell’atto del pubblico ufficiale (così, Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, Calabrò, cit. la quale precisa che l’atto è illegittimo in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell’esercizio dell’autorità rispetto allo scopo perseguito) oppure si richieda – come vorrebbe la tesi più restrittiva – un quid pluris che colori tale atto in termini di prepotenza se non di provocazione: nel caso di specie non risulta – né è stato invero denunciato – che l’azione della polizia possedesse alcuna delle connotazioni richiamate.
Piuttosto, i ricorrenti correttamente insistono sul necessario requisito della proporzione, richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, nazionale ed europea, e da quella di legittimità, peraltro indispensabile anche alla luce della pacifica qualificazione della fattispecie come causa di giustificazione (alla cui natura la proporzione è consustanziale).
Sul punto, come anticipato, la sentenza di primo grado ha specificato che dai racconti, dai fotogrammi e dai video era emerso che l’intervento delle forze dell’ordine si sviluppò con intensità graduale e funzionale a placare le condotte violente di alcuni manifestanti, dando così atto della proporzione – in una prospettiva diacronica – dell’azione di polizia: sia sotto il profilo dell’intensità, sotto il profilo della durata.
Di conseguenza, in presenza di una motivazione compiuta e logica, quale quella delle pronunce di merito, le deduzioni difensive inerenti alla configurabilità dell’art. 393-bis cod. pen., per quanto in sé condivisibili ed ampiamente articolate, si risolvono in censure di merito non valutabili in sede di legittimità.
Tantomeno può avere ingresso la tesi dell’arbitrarietà putativa, ai sensi dell’art. 59, comma 4, cod. pen.
Si versa nell’ipotesi di errore (scusante) su causa di giustificazione là dove la situazione in presenza della quale il soggetto agisce sia diversa da quella che egli si rappresenta (errore di fatto) ma tale per cui, se reale, avrebbe consentito di invocare una causa di giustificazione prevista nel sistema.
Alla luce di tale precisazione, quand’anche fossero in corso trattative con il RAGIONE_SOCIALE per l’assegnazione definitiva dell’immobile al collettivo, non semplicemente per questo, diverrebbe consentita la resistenza degli occupanti alla forza pubblica che agiva per l’esecuzione di un provvedimento di sequestro.
In modo corretto, dunque, la Corte d’appello ha replicato ad analoga deduzione che l’equivoco in cui i manifestanti sostengono di essere incorsi si è, piuttosto, tradotto in un errore di diritto il quale, come noto, non scusa (art. 5 cod. pen.).
La motivazione della sentenza impugnata appare invece viziata quanto al diniego della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e RAGIONE_SOCIALE (art. 62, n. 1, cod. pen.).
La circostanza in esame afferisce al movente soggettivo dell’agente e presuppone, quindi, una personale adesione al fine moralmente e socialmente apprezzabile, ma che tale intima convinzione non è sufficiente, richiedendosi che i valori etici o sociali siano effettivamente apprezzabili e, pertanto, riconosciut come preminenti dalla collettività (ex multis, Sez. 6, n. 27746 del 31/05/2018, T., Rv. 273681).
Ne deriva che la configurabilità della circostanza attenuante – la quale, in una prospettiva personalistica dell’illecito penale, incide sul giudizio di colpevolezza, attenuandolo – può essere negata quando il giudice di merito ritenga provato che manchi la suddetta intima adesione nell’agente (di talché la motivazione socialmente apprezzabile venga, per così dire, strumentalizzata al perseguimento di fini ulteriori) oppure quando, all’esito di un delicato giudizio, che implic eventualmente la comparazione con interessi contrapposti, non sia possibile predicare la sicura, oggettiva e preminente rilevanza morale o RAGIONE_SOCIALE del fine perseguito. Altro non rileva.
4.1. Ciò premesso, nella sentenza impugnata, i Giudici di merito riconoscono che il valore RAGIONE_SOCIALE e culturale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è «esplicitamente ed implicitamente riconosciuto dalle istituzioni e dal RAGIONE_SOCIALE, con la concessione di altro spazio dedicato», ma poi reputano tale valore soccombente rispetto ad entità del tutto eterogenea (e quindi astrattamente non comparabile), quale la gravità della condotta (desunta da indici quali il contesto urbano in cui è state realizzata, il pericolo per l’incolumità pubblica e la lesione del diritto di proprietà oltre c dell’ordine pubblico).
In tal modo, si pongono in contrasto con il surrichiannato insegnamento di legittimità ed incorrono, soprattutto, in una duplice illogicità: interna, per le ragio appena evidenziate e relative al carattere eterogeneo dei termini di confronto; esterna, essendo evidente che, così argomentando, si propone una interpretatio abrogans della circostanza, la cui configurabilità sarebbe preclusa ogni qualvolta sia stato commesso un reato, che per definizione offende un qualche bene giuridico.
4.2. La sentenza va, dunque, annullata sul punto, con rinvio al giudice dell’appello perché motivi alla luce delle precedenti indicazioni sull’attenuante, in relazione alle posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Ove ritenuta la sussistenza di detta attenuante, la Corte di merito, esaminando i rilievi degli imputati COGNOME e COGNOME (motivi sub 3.6), estensibili a tutti gli odierni ricorrenti, dovrà riesaminare il giudizio di bilanciamento fra circostanze.
5. Fondati sono anche i ricorsi relativi alla mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 10, cod. pen., in relazione ai delitti di lesione (capo b) per è stata confermata la condanna a carico degli imputati COGNOME e COGNOME.
Sul punto, è il caso di premettere che si configura un interesse dei ricorrenti all’impugnazione quando, come nel caso in esame, le circostanze attenuanti (generiche) sono state ritenute equivalenti alle contestate aggravanti sicché l’accoglimento delle deduzioni potrebbe in astratto sortire effetti benefici sul trattamento sanzionatorio, in quanto l’erroneo riconoscimento della sussistenza dell’aggravante, qualificando il fatto in termini di maggiore gravità, incide sulla determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023, dep. 2024, Boukssid, Rv. 285921), anche in sede di aumento inflitto a titolo di continuazione tra reati. Risulta, pertanto, erronea l’affermazione della Corte di merito, secondo cui è irrilevante la verifica della sussistenza dell’aggravante essendo state riconosciute le generiche con regime di equivalenza con le aggravanti «due o una che sia», presupposto del mancato esame della sussistenza dell’aggravante che, ad avviso del Collegio, non sussiste.
Il Collegio è consapevole dell’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità dell’aggravante comune di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen. nel caso di concorso dei reati di lesioni volontarie e resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 2, n. 24925 del 11/04/2013, Cavaliere, Rv. 256539).
Ciò nondimeno, ritiene di aderire alla tesi secondo cui l’aggravante dell’aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto di lesioni personali volontarie non si configura quando lo stesso delitto concorre con
quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest’ultimo reato (Sez. 6, n. 11780 del 07/01/2010, COGNOME, Rv. 246477; Sez. 2, n. 19669 del 22/04/2008 Bastelli, Rv. 239765).
Diversamente, tale elemento sarebbe infatti valutato due volte, sebbene con riferimento a diverse (ma connesse) disposizioni di legge, inverando dunque una duplicazione di pena con annesso bis in idem sostanziale.
Sul punto va, infine, specificato che, nonostante il mutato regime di perseguibilità delle lesioni, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 1 lett. b, n. 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), il reato continu ad essere perseguibile d’ufficio.
Ai sensi dell’attuale art. 582 cod. pen., il reato di lesioni personali resta infatti, procedibile d’ufficio – anche in caso di lesioni lievissime e comuni – quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti dell’art. 585 cod. pen. che richiama l’art. 576 comma 1, n. 1, cod. pen. il quale, a sua volta, rinvia all’aggravante teleologica dell’art. 61, n. 2, cod. pen.: ipotesi tutte contestate e ricorrenti n caso di specie.
L’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. va , pertanto, esclusa in relazione al reato di lesioni in accoglimento del motivo di ricorso proposto dagli imputati COGNOME e COGNOME.
6. Per il resto, i ricorsi devono essere rigettati.
Affrontando le singole eccezioni e muovendo dalla posizione di NOME COGNOME, appare infondata la pretesa di degradare a mera resistenza passiva, non punibile, il comportamento dell’imputato, in virtù dell’asserita ambiguità/neutralità delle condotte realizzate (primo motivo).
7.1. Al contrario, premesso che il COGNOME è chiamato a rispondere del delitto di cui all’art. 337 cod. pen. a titolo di concorso, la condotta consistita nel distribui ai manifestanti i caschetti possiede un chiaro valore probante sul piano logico. Questo non già perché tali caschetti vennero successivamente usati come strumenti di offesa – assunto sul quale insistono in particolare le deduzioni difensive -, quanto perché il gesto del ricorrente (in sentenza definito, non a caso, «emblematico») disvela l’intenzione, radicata sin dal principio, di opporsi all’azione pubblica ricorrendo, quantomeno in via subordinata, alla violenza ove la protesta, seppur iniziata pacificamente, non fosse stata ascoltata e le rivendicazioni dei manifestanti accolte (dal che la necessità di provvedersi di dispositivi di protezione). Il che consente di supporre – con probabilità logica vicina alla certezza
la partecipazione del COGNOME all’ideazione e all’organizzazione dello scontro violento (sebbene eventuale).
E consente, come si specificherà pure di seguito, di ravvisare la sussistenza dell’elemento soggettivo doloso.
Proprio in tal senso, d’altronde, la sentenza di primo grado aveva già compiutamente concluso che «l’imputato era comparso sul teatro della resistenza in diversi momenti, realizzando una condotta che si presenta pienamente adesiva rispetto ai propositi delittuosi attuati dei manifestanti più violenti con i qu evidentemente aveva condiviso e accettato anche modalità di protesta caratterizzata da violenza fisica e ciò sia nella fase organizzativa sia in quella iniziale della protesta che in quella finale dello scontro», persuasivamente aggiungendo che il COGNOME doveva essere consapevole della complessiva organizzazione della protesta, come emerge dalla predisposizione anche di materiale utile a ingaggiare una guerriglia urbana e in virtù non solo del ruolo rivestito ma anche della partecipazione personale attiva le fasi iniziali della protesta stessa.
7.2. È chiaro poi che le condotte descritte integrano un contributo in forma attiva (oltre che senz’altro doloso).
Invertendo l’ordine impresso dal ricorso ai motivi, lungi dal configurare una semplice responsabilità omissiva da posizione in capo al COGNOME – come dedotto nel ricorso e ribadito dal difensore nel corso della discussione orale -, i Giudici dell’appello hanno fatto un uso corretto e pertinente dei principi di diritto i materia di concorso di persona (art. 110 cod. pen.).
È infatti evidente, visto l’epilogo della vicenda per come riassunta in premessa, che il contributo di COGNOME – fosse esso materiale e/o morale – ebbe un’incidenza causale sulla realizzazione, nelle forme concretamente assunte, dell’evento-reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Non meno dubbio è poi che tale incidenza sia stata apprezzata dai Giudici del merito in termini controfattuali, la condotta del COGNOME avendo rappresentato la condizione in assenza della quale i fatti si sarebbero svolti in modo diverso (o non si sarebbero svolti affatto).
Non è vero, infine, quanto affermato dal ricorrente riguardo alla insussistenza dell’elemento soggettivo.
Il dolo del concorso di persone non si differenzia da quello del reato monosoggettivo, con la conseguenza che – ferma la necessità che l’evento-reato sia rappresentato e voluto dall’agente – ne tollera tutte le forme, comprese quella eventuale (sebbene la citazione sia superflua, in tema di contributo morale, v., ad esempio, Sez. 2, n. 20793 del 15/04/2016, Belville, Rv. 267038).
Né è corretto affermare che, attribuendo rilevanza alla mera accettazione del rischio, si finirebbe con ammettere la punibilità ex art. 110 cod. pen. anche a titolo di colpa.
In disparte la distinzione, abbasta nitida quantomeno sul piano teorico (sebbene variamente articolata in giurisprudenza così come in dottrina), tra dolo eventuale e colpa (cosciente), il pericolo che il distinguo tra le due forme di elemento soggettivo si riveli nella pratica arduo non rappresenta di certo un’esclusiva della responsabilità plurisoggettiva, proponendosi tal quale anche nel reato monosoggettivo.
Anzi, quello qui esaminato potrebbe essere addirittura definito un “caso facile”, dal momento che le condotte del COGNOME – il quale, si ripete, distribuì caschetti e comunicò alle forze dell’ordine l’intento di non desistere dal proposito di opporre resistenza -, indiziano in modo chiaro l’accettazione, da parte sua, del rischio che l’evento-reato (resistenza al pubblico ufficiale) si inverasse.
I Giudici di merito si sono, dunque, espressi nel rispetto del principio della personalità della responsabilità penale e conformemente all’elaborazione sedimentata in tema di concorso di persone.
Specularmente, il terzo motivo del ricorso del COGNOME va dichiarato infondato. 7.3. Va poi rigettato il secondo motivo del medesimo ricorso, con cui si denuncia l’errata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 112, n. 1, cod. pen.
Nessun vizio affligge, infatti, la motivazione della sentenza impugnata quanto al ruolo di direzione ravvisato in capo al ricorrente, come anche desumibile – e argomentato dai Giudici di merito – a partire dalla succitata distribuzione dei caschetti, oltre che dal fatto che fu proprio il COGNOME a fare da interlocutore con le forze dell’ordine e, in particolare, con il dirigente COGNOME al quale rispose ne termini riportati in sentenza e nei ricorsi.
Incidentalmente, non ha pregio il rilievo difensivo volto ad evidenziare la refrattarietà degli organismi collettivi rispetto a forme gerarchizzate o comunque orientate in senso verticistico, dal momento che tale dato nulla toglie alla possibilità che, in una dimensione squisitamente penalistica, possano darsi forme di promozione, organizzazione o direzione dell’altrui attività criminosa, come ritenuto ed argomentato dai Giudici di merito nel caso in oggetto.
7.4. Della fondatezza del quarto motivo si è già detto in precedenza, a proposito della necessità di disporre un annullamento della sentenza con rinvio al giudice di appello affinché motivi congruamente in ordine alla configurabilità, o meno, nel caso di specie, della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e RAGIONE_SOCIALE, guardando alla dimensione soggettiva, piuttosto che a quella fattuale-oggettiva, del reato.
Si passa ora a considerare il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
8.1. Manifestamente infondato è il primo motivo, inerente alla specifica posizione di NOME.
Le deduzioni difensive sono infatti articolate prevalentemente in fatto e mirano ad ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede.
D’altronde la sentenza di primo grado compiutamente e in modo inequivoco parla (pag. 5) del lancio, documentato in foto, di un oggetto da parte dell’imputato e, in altra parte, riferisce (pag. 16) che la visione dei video depositati e dichiarazioni del teste COGNOME collocano il ricorrente all’interno dell schieramento attivo del fronte dei manifestanti, nelle fasi concitate dello scontro, mentre scaglia oggetti in direzione delle forze dell’ordine, sia all’inizio dell protesta sia durante la resistenza attiva.
Rende, pertanto, una motivazione sintetica ma esente da vizi in punto di completezza e coerenza.
8.2. Parimenti infondato è il secondo motivo che, quanto alle imputazioni in capo allo stesso NOME COGNOME nonché a NOME COGNOME, revoca in dubbio l’applicabilità dell’aggravante dell’art. 339, commi 2 e 3, cod. pen.
La premessa da cui discendono i rilievi difensivi riguarda l’erronea assimilazione della totalità delle condotte in un fascio indistinto.
Si è però già rilevato come la ricostruzione che della vicenda hanno fatto i Giudici di merito restituisca una versione diversa: le operazioni di polizia si susseguirono a stretto giro e lo scontro durò soltanto una decina di minuti.
Di conseguenza, come detto, l’ipotizzata articolazione bifasica del fatto appare insostenibile.
Se è così, a prescindere dal fatto che non si comprende perché il lancio di oggetti non possa integrare il disvalore aggravante dell’art. 339, comma 3, cod. pen., sol perché realizzato nella fase in cui i manifestanti (rectius: gli altri manifestanti) erano pacificamente riuniti, inconferenti risultano anche le ulteriori eccezioni difensive.
Sul punto vale la pena di aggiungere che, sebbene l’attuale procedimento interessi nove imputati, sin dalla trascrizione del capo di imputazione, nelle sentenze si parla della contestuale presenza di numerose altre persone, quand’anche non identificate.
Tanto basta perché risulti integrato l’art. 339, comma 2, cod. pen.
8.3. Fermo quanto già rilevato in merito alla non applicabilità, nel caso di specie, dell’aggravante dell’art. 61, n. 10, cod. pen. in relazione a NOME COGNOME (terzo motivo) e all’annullamento con rinvio in relazione all’attenuante di cui
all’art. 62, n. 1, cod. pen. (motivo sesto), si passa all’analisi del quarto motivo d ricorso, che riguarda la posizione di NOME COGNOME e di NOME COGNOME e concerne l’ipotesi di travisamento punita dalla legge c.d. Reale del 1975.
Le deduzioni difensive sono infondate.
La motivazione della sentenza di appello, che desume il travisamento dalla difficoltà impegnata dalle forze dell’ordine nella identificazione degli imputati è, infatti, tutt’altro che illogica, vieppiù se considerata in uno con quella del pronuncia di primo grado, dove si afferma che COGNOME era stato ripreso mentre indossava un cappello con una visiera e un foulard colorato – aggiungendosi che si trattava di accorgimenti idonei a celare il volto dello stesso -, e si riferisce anch che COGNOME si era travisato in volto nelle fasi immediatamente precedenti lo scontro fisico con occhiali scuri e una bandana o indumento assimilabile.
8.4. Va respinto anche il quinto motivo di ricorso, relativo al solo COGNOME. Non corrisponde infatti al vero che la Corte d’appello abbia omesso di rispondere alla richiesta di ritenere di particolare tenuità (art. 131-bis cod. pen.) del reato cui all’art. 5 I. n. 152 del 1975.
Sebbene in modo implicito, il diniego è stato argomentato, in modo inequivoco, della peculiare attitudine del camuffamento dell’imputato a renderlo irriconoscibile.
8.5. E comunque, quand’anche si riconoscesse la non punibilità del reato ex art. 131-bis cod. pen. – che lascia inalterato l’illecito penale nella sua materialit storica e giuridica -, tale disposizione non potrebbe prevalere sulla più favorevole estinzione del reato per decorso dei termini di prescrizione (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214), la quale va dichiarata in questa sede.
Infatti, come già rilevato nella sentenza impugnata, nonostante si tratti di reato contravvenzionale, con prescrizione massima di cinque anni, a norma degli artt. 157 e 161 cod. pen., deve essere conteggiato il termine di un anno e mezzo di sospensione a norma della legge 23/06/2017, n. 203 (successivamente abrogata dalla I. 09/01/2019 n. 3, a decorrere dal gennaio 2020, ma vigente al momento del fatto).
Pertanto, la prescrizione risulta oggi maturata ed il reato è estinto.
La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio, limitatamente al reato dell’art. 5 I. n. 152 del 1975 cit. (capo d), nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
8.6. Essendo stato disposto, nei confronti di tale ultimo ricorrente (NOME COGNOME), un aumento a titolo di continuazione per la fattispecie in esame di due mesi di reclusione, tale aumento deve essere eliminato e la pena, di conseguenza, rideterminata in un anno di reclusione.
8.7. Infondato appare poi il settimo motivo di ricorso, relativo all’asserita mancata considerazione delle deduzioni in appello in rapporto all’eccessività del trattamento sanzionatorio per gli imputati COGNOME e COGNOME.
Vero è che la Corte d’appello si limita ritenere congrua la pena determinata dal primo Giudice, senz’altro motivare e senza rispondere ai rilievi difensivi.
Va però considerato che la sentenza di primo grado ha sul punto stimato una pena di poco superiore al minimo edittale, in ragione della natura organizzata della resistenza, salvo il successivo aumento per la continuazione con le lesioni del capo b) (e, per quanto riguarda COGNOME, la contravvenzione del capo d, in questa sede dichiarata estinta per prescrizione).
Resta da analizzare il ricorso presentato dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Molte questioni sono già state affrontate.
9.1. Così quanto alla dedotta configurabilità dell’art. 393-bis cod. pen, anche nella forma putativa (primo, secondo e terzo motivo), che deve negarsi.
9.2. Così, ancora, in relazione al nono motivo di ricorso, concernente la circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla quale è stato invece disposto in questa sede l’annullamento con rinvio, essendo la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, viziata.
9.3. Così, infine, quanto alla strumentale parcellizzazione del fatto, operata in sede difensiva per negare rilevanza penale a singole condotte, estrapolandole da un contesto che risulta invece unitario, in ragione della concitazione con cui si susseguirono, nell’arco di pochi minuti, le azioni offensive dei manifestanti e le razioni difensive delle forze pubbliche.
Tanto ribadito, corretto appare il riconoscimento della responsabilità concorsuale del COGNOME, ripreso in un fotogramma mentre realizzava il lancio di un caschetto contro gli agenti: in un momento, peraltro, in cui lo sgombero e l’apertura di un varco nell’ingresso principale non erano stati del tutto compiuti, come dimostrato – precisa la Corte d’appello – dai disordini ancora in corso in INDIRIZZO al momento del fatto. Con la conseguenza, si aggiunge nella sentenza impugnata, che può dirsi pacificamente provata anche la volontà, nell’imputato, di colpire gli agenti allo scopo di impedirne il servizio pubblico.
Quanto al COGNOME, sempre i Giudici di secondo grado ne reputano indiscutibile il contributo offerto: in forma morale, mediante l’incitazione di altri con un megafono; in forma materiale, adoperando – afferma quasi testualmente la sentenza impugnata – il caschetto rosso per colpire gli agenti mentre l’edificio era difeso da più parti e gli agenti tentavano di aprire una breccia.
Tale motivazione, pur nella sua sintesi, appare compiuta, coerente e non contraddittoria.
Il quarto motivo di ricorso va, dunque, rigettato.
9.4. Lo stesso deve dirsi quanto, poi, specificamente all’uso del megafono da parte del medesimo COGNOME e a quello del walkie-talkie da parte del COGNOME (rispettivamente, quinto e sesto motivo; quest’ultimo, peraltro, largamente in fatto).
Non può certo convenirsi con i ricorrenti quando eccepiscono un vizio argomentativo, oltre all’elusione delle regole sulla valutazione della prova, perché i Giudici di merito avrebbero presunto in modo indimostrato il contenuto istigatorio delle fasi proferite dagli imputati.
Premesso che le prove possono essere anche logiche, tale contenuto istigatorio è infatti inferibile – al di là di ogni ragionevole dubbio – d considerazione degli strumenti usati dagli imputati per comunicare, in uno con le peculiari circostanze di contesto in cui tale comunicazione veniva realizzata (nel caso di COGNOME la sentenza di secondo grado precisa, peraltro, che l’imputato dava istruzioni proprio mentre i manifestanti lanciavano oggetti contro gli agenti di polizia): in ciò all’evidenza consistendo il contributo (sempre nel caso di COGNOME, ritenuto non a caso «di livello elevato») che i ricorrenti assumono, invece, non adeguatamente dimostrato.
Il motivo deve essere, dunque, dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato, oltre che perché per larga parte reiterativo.
9.5. Un discorso simile vale quanto al settimo motivo di ricorso, che interessa la posizione di COGNOME e che si risolve in una non consentita sollecitazione affinché questa Corte compia una diversa valutazione del materiale probatorio.
Osserva la Corte d’appello che «in atti vi sono molteplici immagini che riprendono lo scontro fisico tra la persona offesa e altri, tra cui identificato in modo certo vi è l’appellante, che ha raccolto da terra vari oggetti per lanciarli contro gl agenti: dal filmato in atti si vede il lancio della bottiglia contro COGNOME compiuto d lui». Ed aggiunge, immediatamente di seguito – con valutazione non sindacabile in sede di legittimità – che «si reputa il gesto della persona offesa di evitare i colpo comunque di proteggersi nello scontro sia compatibile con la lesione così come descritta nel referto».
9.6. Rinviando a quanto in precedenza osservato sulla fondatezza dell’ottavo motivo, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 1, cod. pen., e ricordato che, sul punto, si impone l’annullamento della sentenza con rinvio, va invece respinto il nono e ultimo motivo di ricorso.
La Corte d’appello reputa «gli imputati non meritevoli della sostituzione della pena in quanto entrambi hanno commesso altri reati dello stesso genere, COGNOME
anche successivamente al reato oggetto del presente processo e COGNOME avendo già usufruito per due volte della sospensione condizionale della pena»; quindi, formula una prognosi sfavorevole per il futuro.
Tale motivazione, attraverso la quale il Giudice dell’appello giustifica la discrezionalità che ad esso compete, si sottrae al sindacato della Corte, senza incorrere nel denunciato vizio di legge.
Proprio perché le pene sostitutive sono vere e proprie sanzioni penali, sia il vecchio sia il nuovo regime (seppure nella prospettiva di un loro indiscutibile potenziamento) fanno infatti riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen., tra i qual rientra (comma 2) la pericolosità RAGIONE_SOCIALE dell’imputato, pacificamente desumibile anche dai suoi precedenti penali.
A tali criteri il Giudice dell’appello si è richiamato.
Né esiste alcun indice legislativo da cui desumere la pretesa rilevanza esclusiva della prognosi sul rispetto della misura applicata.
Tale prognosi opera, per così dire, soltanto ad un secondo livello e, potrebbe dirsi, “in aggiunta”, potendo interdire la sostituzione della pena anche quando, in base all’art. 133 cod. pen., sarebbe stata possibile.
Nel caso in esame, vanno dunque ribaditi i pacifici insegnamenti di legittimità.
Questa Corte, prima della c.d. riforma Cartabia, precisava infatti che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall’art. 133 cod. pen., con la conseguenza che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perchè i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni (Sez. 2, n. 28707 del 03/04/2013, COGNOME, Rv. 256725), aggiungendo, peraltro, che l’accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, NOME, Rv. 276716).
Ora, a seguito della novella legislativa, ha ribadito che, in tema di condanna a pena sostitutiva, la sospensione del processo dopo la lettura del dispositivo, al fine di acquisire informazioni utili a decidere sulla sostituzione della pena detentiva ed a scegliere quella sostitutiva più adeguata al caso, ai sensi dell’art. 545-bis, comma 2, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 31 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, presuppone una valutazione discrezionale del giudice, il cui esercizio, se
adeguatamente motivato, non è sindacabile nel giudizio di legittimità, così come previsto per i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. ai fini della determinazione della pena (Sez. 6, n. 43263 del 13/09/2023, COGNOME, Rv. 285358).
Il motivo va, di conseguenza, rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo d) nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME perché estinto per prescrizione e, per l’effetto, elimina la pena inflitta, a titolo di continuazione, COGNOME NOME. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente all’aggravante di cui all’art. 61, n. 10 cod. pen., in relazione al reato di cui al cap b), che esclude, e all’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 1, cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio su detto punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna. Rigetta nel resto ricorsi.
Così deciso il 26/03/2024