Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10201 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10201 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo, deduce l’erronea applicazione dell’art. 337 cod. pen., per difetto di violenza o minaccia, con il secondo motivo, l’omessa valutazione dell’assenza di prove del concorso del ricorrente, con il terzo motivo, l’omessa considerazione delle dichiarazioni conducente del motociclo NOME COGNOME, e, con il quarto motivo, il carattere sproporzioNOME della pena irrogata;
Considerato che i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a ribadire principi della giurisprudenza sul punto, senza indicare specificamente le carenze lamentate nella motivazione, congrua e specifica, della sentenza impugnata;
Ritenuto, inoltre, che la Corte di appello ha congruamente rilevato come il ricorrente abbia ripetutamente incitato COGNOME a darsi alla fuga e ad accelerare, per sottrarsi al controllo dei pubblici ufficiali, ponendo a rischio l’incolumità dei terzi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell,a ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.