Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Passeggero Diventa Complice
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale è una fattispecie che si configura quando si usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio. Ma cosa succede se l’azione è commessa da più persone, di cui una alla guida di un veicolo e l’altra come semplice passeggero? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sul contributo attivo del passeggero, delineando i confini tra la mera presenza e la complicità nel reato.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un giovane condannato in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato si trovava a bordo di un ciclomotore come passeggero, mentre il conducente, suo complice, si dava a una fuga pericolosa per eludere un controllo delle forze dell’ordine. Durante l’inseguimento, il passeggero non è rimasto inerte; al contrario, ha fornito un contributo attivo e decisivo alla fuga, girandosi ripetutamente per comunicare al conducente la posizione degli agenti. Questa condotta ha permesso al guidatore di compiere manovre elusive, prolungando l’inseguimento e creando una situazione di grave pericolo per gli stessi agenti e per gli altri utenti della strada.
Il Ruolo del Passeggero nella Resistenza a Pubblico Ufficiale
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo un vizio di motivazione nella sentenza di condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto tale tesi, dichiarando il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati erano generici e assertivi, limitandosi a contestare la valutazione dei fatti già operata correttamente dalla Corte di merito. La decisione della Cassazione si è basata sulla chiara identificazione del contributo materiale e consapevole del passeggero alla commissione del reato.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che la condotta del ricorrente non poteva essere considerata una semplice presenza passiva. L’atto di ‘girarsi’ per fornire ‘indicazioni al conducente sulla posizione degli agenti’ è stato qualificato come un contributo fattivo essenziale per la realizzazione della fuga e, di conseguenza, del reato di resistenza. Questa azione ha dimostrato la volontà del passeggero di cooperare attivamente con il conducente per opporsi all’atto d’ufficio degli agenti, integrando così gli estremi del concorso di persone nel reato. La pericolosità della fuga, attuata con modalità rischiose per l’incolumità pubblica, ha ulteriormente aggravato il quadro probatorio a carico dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per essere considerati concorrenti nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario compiere personalmente l’atto di violenza o minaccia. È sufficiente fornire un contributo consapevole e rilevante all’azione illecita altrui. Il passeggero che aiuta il conducente a fuggire, fornendo informazioni strategiche per eludere le forze dell’ordine, non è un mero spettatore ma un complice a tutti gli effetti. Questa pronuncia chiarisce che la responsabilità penale si estende a chiunque, con il proprio comportamento, faciliti o renda possibile la commissione del reato, anche senza essere l’autore materiale della condotta principale.
Un passeggero su un veicolo può essere condannato per resistenza a pubblico ufficiale insieme al conducente?
Sì, può essere condannato se fornisce un contributo attivo e consapevole alla commissione del reato. Nel caso di specie, l’azione di dare indicazioni al conducente sulla posizione degli agenti durante una fuga è stata ritenuta un contributo fattivo sufficiente per configurare il concorso nel reato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati giudicati generici e meramente assertivi. Il ricorrente non ha sollevato questioni di legittimità sulla corretta applicazione della legge, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa nel giudizio di Cassazione.
Quale condotta specifica ha reso il passeggero responsabile del reato?
La condotta che ha fondato la responsabilità del passeggero è stata quella di ‘girandosi dava indicazioni al conducente del ciclomotore sulla posizione degli agenti’, contribuendo così attivamente e con modalità pericolose alla fuga e all’opposizione all’operato dei pubblici ufficiali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10729 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10729 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente assertivi sulla sussistenza di vizi di motivazione. La Corte di merito, esaminando le stesse deduzioni oggi proposte con il ricorso, ha ricostruito i fatti e ritenuto sussistente il reato sottolineando, a carico d ricorrente, che si trovava a bordo di un ciclomotore condotte dal complice, il fattivo contributo alla commissione del reato poiché “girandosi dava indicazioni al conducente del ciclomotore sulla posizione degli agenti”, nel corso di unafita che era stata attuata con modalità pericolose sia per la sicurezza degli operatori che degli altri utenti della strada;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024