Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49104 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49104 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/4/2023 della Corte di appello di Milano
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere censure in punto di fatto in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., correttamente ritenuto sussistente in ragione della concreta modalità oppositiva della condotta dell’imputato che rifiutava di spostarsi dal luogo in cui si trovava intralciando i controlli delle persone in fila per visitare i congiunti. Le minacce proferite alla richiesta dell’agente, idonee ad intralciare e compromettere il servizio in corso, non erano dunque configurabili quale mera protesta in funzione del proprio
ingresso in carcere ma erano dirette e funzionali, con piena consapevolezza, a ostacolare le funzioni di controllo e sorveglianza dell’agente proposto ai controlli;
Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell’imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità – che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale – dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell’esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell’imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023