Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11556 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11556 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 42550/25 Agnelli
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 33 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso;
Considerato che il primo motivo si risolve nella richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova che il provvedimento impugNOME ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell’esaurient disamina dei dati probatori relativi all’omessa applicazione della causa giustificazione di cui all’art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risult processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenut dall’imputato ed alla conseguente impossibilità di qualificare come arbitrario l’a di ufficio, legittimamente posto in essere dai pubblici ufficiali intervenut risposta all’atteggiamento aggressivo dell’imputato (si veda pp. 4-5 della sentenz impugnata);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione puntuale e logicamente adeguata, l’irrilevanza del fatto che l’imputato fosse già conosciuto dalle forze dell’ordine, nonché le concrete modalit aggressive della condotta (si veda p. 5 della sentenza impugnata);
Ritenuto che anche il terzo motivo, che censura il vizio di motivazione circa la negata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha tenuto i considerazione i numerosi precedenti penali sintomatici di una personalità negativa dell’imputato, nonché le complessive modalità dell’azione (si veda p. 6 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/03/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME