Resistenza a pubblico ufficiale: quando la condotta diventa reato
La distinzione tra opposizione attiva e passiva rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, specialmente quando si parla di resistenza a pubblico ufficiale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini della responsabilità penale e i limiti invalicabili del ricorso per cassazione.
Il caso e la condotta oppositiva
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per aver ostacolato l’operato delle forze dell’ordine. La difesa ha tentato di derubricare l’azione a semplice resistenza passiva, sostenendo che non vi fosse stata una reale violenza o minaccia. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito ha evidenziato una condotta chiaramente oppositiva e attiva.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la resistenza a pubblico ufficiale si configuri ogni qualvolta venga posta in essere una forza fisica volta a impedire l’atto d’ufficio. Non è necessaria una violenza estrema, essendo sufficiente un comportamento che costringa il pubblico ufficiale a desistere o a subire un ostacolo concreto.
Differenza tra resistenza attiva e passiva
La resistenza passiva consiste in una forma di inerzia, come il lasciarsi cadere a terra o il rifiuto di muoversi. Al contrario, la resistenza a pubblico ufficiale punita dal codice penale richiede un’azione positiva. Nel caso analizzato, i giudici hanno rilevato tratti oggettivi di opposizione che esulano dalla mera non collaborazione, confermando la natura penale dell’atto.
Limiti del ricorso in Cassazione
Il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile per diverse ragioni tecniche. In primo luogo, le doglianze riguardavano la ricostruzione dei fatti, ambito precluso al giudice di legittimità. La Cassazione non può infatti trasformarsi in un terzo grado di merito, ma deve limitarsi a verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
In secondo luogo, sono state sollevate questioni relative a circostanze attenuanti, come il risarcimento del danno, che non erano state prospettate durante il processo d’appello. Il sistema processuale impedisce di introdurre nuovi motivi di censura direttamente davanti alla Suprema Corte se questi non sono stati oggetto di discussione nei gradi precedenti.
Le motivazioni
La Corte ha motivato l’inammissibilità sottolineando la genericità delle deduzioni difensive. La mancata specificazione dei tempi e dei modi di un presunto risarcimento rende impossibile l’applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 del codice penale. Inoltre, la riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e respinti dai giudici di merito rende il ricorso privo di fondamento giuridico.
Le conclusioni
La decisione della Suprema Corte ribadisce l’importanza di una strategia difensiva coerente sin dai primi gradi di giudizio. Tentare di ribaltare in Cassazione accertamenti di fatto o introdurre nuove istanze risarcitorie non documentate porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, a dimostrazione del rigore con cui viene valutato l’abuso dello strumento del ricorso.
Quando la resistenza diventa un reato punibile?
Il reato si configura quando l’opposizione al pubblico ufficiale è attiva, ovvero caratterizzata da violenza o minaccia, e non si limita a una semplice inerzia passiva.
Si possono richiedere nuove attenuanti in Cassazione?
No, non è possibile richiedere attenuanti mai invocate nei gradi di merito, specialmente se richiedono accertamenti di fatto come l’avvenuto risarcimento del danno.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta il passaggio in giudicato della condanna, il pagamento delle spese del procedimento e una sanzione pecuniaria obbligatoria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1769 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1769 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
. .enlito che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legg Lece d egittimità, perché
costituiti da mere doglianze in punto di fatto apertamente contraddette dalla ricostruzi hl ,Hcenda operata in modo conforme dalle due decisioni di merito ( punto 3.1.) e in term qo rendere evidente !a sussistenza di una condotta oppositiva non riconducibile all’ipote e1′. -esistenza passiva rivendicata dalla difesa avuto riguardo ai due momenti della condotta ioc;ettw – nente valorizzata a ritenuto riscontro dei tratti oggettivi del reato di resistenza a ,u;a1o;
:nere.nti a doglianze non prospettate in appello e comunque manifestamente infondate per ‘ -;e,icità della relativa deduzione ( con riguardo alla mancata applicazione dell’attenuant roinHrt 62 n. 6 cod. pen. rispetto alla quale non risultano neppure precisati i termini e i o rose assenta mente versata a titolo risarcitorio);
e2mente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi qrnenti giuridici corretti e osservazioni puntuale dal giudice di merito in relazione al giu O equivalenza tra circostanze nel caso contestate e ritenute ( punto 3.2.)
evé..!tò che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art.. 616
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes Jall e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
deciso i; 19 dicembre 2022.
‘ Consigliere estensore
COGNOME
NOME COGNOME Raddusa COGNOME
NOME COGNOME