Resistenza a Pubblico Ufficiale: Anche la Guida Pericolosa è Violenza
L’ordinanza n. 29759 del 2024 della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sul delitto di resistenza a pubblico ufficiale: non è necessaria un’aggressione fisica per commettere il reato. Una condotta di guida spericolata e pericolosa può essere sufficiente a integrare l’elemento della violenza richiesto dalla norma. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Manovre Pericolose per Sfuggire al Controllo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un’automobilista contro la sua condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputata era stata giudicata colpevole del reato previsto dall’articolo 337 del codice penale per aver posto in essere una serie di manovre di guida pericolose al fine di sottrarsi a un controllo.
In particolare, i giudici di merito avevano accertato che la conducente procedeva a velocità sostenuta e aveva effettuato sorpassi di altre auto in movimento, creando una situazione di concreto pericolo. Questa condotta è stata interpretata come una forma di violenza, finalizzata a ostacolare l’operato delle forze dell’ordine.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti dalla difesa non fossero altro che una riproposizione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello. Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno correttamente applicato la legge, senza incorrere in vizi logici o giuridici.
Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Guida come Strumento di Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il cuore della decisione risiede nella qualificazione giuridica della condotta di guida. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la ‘violenza’ richiesta per il reato di resistenza a pubblico ufficiale non si limita all’aggressione fisica diretta verso l’agente.
Essa comprende qualsiasi comportamento che, pur non essendo diretto contro la persona del pubblico ufficiale, sia idoneo a impedirne o turbarne l’attività. Una guida pericolosa, come quella tenuta dall’imputata, che mette a repentaglio la sicurezza della circolazione e la stessa incolumità degli agenti inseguitori, costituisce un mezzo violento per opporsi all’atto d’ufficio.
La Corte ha specificato che la velocità sostenuta e il superamento di altre auto in movimento sono elementi che, nel loro insieme, integrano pienamente il requisito della violenza previsto dall’art. 337 c.p. La decisione della Corte d’Appello è stata quindi ritenuta corretta e immune da censure.
Conclusioni: le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma che chiunque tenti di fuggire da un controllo di polizia con una guida spericolata non rischia solo sanzioni per violazioni del Codice della Strada, ma commette un vero e proprio reato penale. La decisione serve da monito: la fuga attuata con manovre pericolose è interpretata dalla giurisprudenza come una forma di violenza contro lo Stato e i suoi rappresentanti.
Per gli operatori del diritto, questa pronuncia consolida l’orientamento giurisprudenziale sull’interpretazione estensiva del concetto di violenza nel reato di resistenza. Per i cittadini, è un chiaro avvertimento che le reazioni avventate e pericolose di fronte a un controllo possono avere conseguenze penali molto serie, ben oltre la semplice multa.
Una guida pericolosa può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, manovre di guida pericolose come procedere a velocità sostenuta e superare altre auto in movimento possono integrare il requisito della violenza richiesto dall’art. 337 del codice penale per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano semplici riproduzioni di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal giudice di merito, senza introdurre nuovi ed efficaci elementi di critica alla decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo specifico caso pari a tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29759 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29759 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di MESS[NA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO24 COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna della ricorrente per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., sono inammissibili in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato, invero, che, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto integrato il reato ascritto alla ricorrente, essendo stato accertato come la predetta ponesse in essere manovre di guida pericolose, procedendo a velocità sostenuta e superando le auto in movimento (cfr. sentenza impugnata, pag. 3), integrando, dunque, con tale condotta il requisito della violenza richiesto dall’art. 337 cod. pen.;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/06/2024.