Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7829 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7829 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FAVARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di ann 4 e mesi 6 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110, 81 co. 1 e 337 cod. pen., per ave violenza nei confronti delle forze dell’ordine mentre compivano un atto di servizio ( capo 1) il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 D.P.R. 309/90, per aver detenuto a fini di di sostanza stupefacente del tipo cocaina ( capo 2).
Il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricor
Il ricorrente deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta violazione di leg vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità del reato di cui al capo 1. Con il se motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al mancato riconosciment delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate all Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una dive lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimi doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congr fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quin non censurabile. Nel caso di specie la Corte territoriale ha affermato che dalle risult processuali risulta pienamente accertato che l’imputato, al fine di sottrarsi a un legittimo di controllo, non ottemperava all’alt intimatogli dai militari operanti e si dava alla fuga a della propria autovettura, ponendo in essere manovre di guida azzardate e, pertanto, altamente pericolose per l’incolumità pubblica, evidenziando che ai fini della configurabilità del de resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente una condotta violenta o comunque coattiva idonea impedire o turbare l’attività del pubblico ufficiale, senza che sia necessario un contatto diretto o il verificarsi di eventi lesivi ulteriori.
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavor dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegit della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha escluso la sussisten di elementi favorevoli all’imputato idonei a giustificare la concessione delle circostanze atten generiche, rilevando come la mera formale incensuratezza, di per sé considerata, non sia
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sufficiente a tal fine. La Corte ha evidenziato la particolare gravità dei fatti contestati, d dall’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, pari a un peso complessivo di circa 1 kg, una percentuale media di purezza dell’85,26%, corrispondente a 847,058 grammi di cocaina pura, equivalenti a circa 5.647 dosi medie singole, dato che giustifica il diniego del bene invocato.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il consigliere estensore
Il Presidente