Guida Pericolosa e Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Cassazione fa il Punto
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 11289 del 2024, offre importanti chiarimenti sui confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il caso esaminato riguarda un automobilista la cui condotta di guida spericolata, anche in un’area apparentemente sicura come il parcheggio di un centro commerciale, è stata ritenuta sufficiente per confermare la condanna. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: Una Guida ad Alta Velocità nel Parcheggio
Al centro della vicenda vi è la condotta di un individuo che, alla guida del proprio veicolo, si sottraeva a un controllo di polizia tenendo una velocità elevata. La particolarità del caso risiede nel fatto che tale comportamento pericoloso si è protratto persino all’interno del parcheggio di un centro commerciale, un’area ad alta frequentazione. Questa circostanza ha messo a repentaglio non solo l’incolumità degli agenti operanti, ma anche quella di terzi estranei presenti sul luogo. Sebbene l’imputato avesse ammesso, seppur riduttivamente, i fatti, egli contestava la qualificazione giuridica della sua condotta come resistenza a pubblico ufficiale.
Il Ricorso in Cassazione e i Motivi di Doglianza
L’imputato ha presentato ricorso alla Suprema Corte basandosi su tre motivi principali:
1. Erronea motivazione sulla responsabilità: Si contestava la correttezza della decisione dei giudici di merito nell’affermare la sua colpevolezza per il reato di cui all’art. 337 del codice penale.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Si richiedeva l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto fosse di minima offensività.
3. Diniego delle attenuanti generiche: Si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione sulla resistenza a pubblico ufficiale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo i motivi proposti generici e manifestamente infondati. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni dell’imputato fossero meramente “reiterative”, ovvero una semplice riproposizione di censure già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello.
Pericolosità Concreta della Condotta
La Corte ha evidenziato come la motivazione della sentenza impugnata fosse completa e priva di vizi logici. In particolare, è stata data rilevanza alla pericolosità concreta della condotta di guida. Il fatto di mantenere una velocità elevata persino nel parcheggio di un centro commerciale è stato considerato un elemento decisivo per escludere la minima offensività del fatto. Tale comportamento, secondo i giudici, ha generato un rischio tangibile sia per gli agenti che per eventuali passanti, rendendo la condotta pienamente integrativa del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Diniego delle Attenuanti Generiche Giustificato
Anche riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello pienamente giustificata. La scelta è stata motivata sulla base dei precedenti penali dell’imputato e della totale assenza di “comportamenti positivamente apprezzabili” da parte sua. In sostanza, il profilo complessivo dell’imputato non presentava alcun elemento che potesse giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione di inammissibilità sulla genericità e manifesta infondatezza del ricorso. I motivi presentati dall’imputato sono stati qualificati come meramente reiterativi di argomentazioni già vagliate e respinte correttamente nei gradi di merito. La Corte ha ribadito che la pericolosità della condotta di guida, ammessa dallo stesso imputato, era sufficiente a confermare le dichiarazioni degli agenti e a integrare pienamente il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. È stata esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) proprio in ragione delle modalità della condotta, caratterizzata da alta velocità in un’area, come il parcheggio di un centro commerciale, che impone una guida particolarmente prudente. Il diniego delle attenuanti generiche è stato, infine, ritenuto legittimo alla luce dei precedenti dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione consolida un principio fondamentale: la valutazione della resistenza a pubblico ufficiale deve basarsi su un’analisi concreta del pericolo creato. Una guida ad alta velocità, anche in contesti non stradali ma aperti al pubblico, è sufficiente a configurare il reato, escludendo la possibilità di considerarlo un fatto di lieve entità. La decisione sottolinea inoltre l’importanza, per la difesa, di presentare in Cassazione motivi di ricorso che non si limitino a ripetere doglianze già respinte, ma che individuino specifici vizi di legittimità nella decisione impugnata, pena la declaratoria di inammissibilità.
Guidare a velocità elevata in un parcheggio può configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che una condotta di guida a velocità elevata, anche all’interno del parcheggio di un centro commerciale, è sufficiente a integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) a causa dei rischi concreti che crea per gli agenti e per terze persone.
Un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello?
Sì, il provvedimento stabilisce che un ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza se i motivi sono “meramente reiterativi”, ovvero si limitano a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
Per quale motivo possono essere negate le attenuanti generiche in un caso di resistenza?
Secondo la decisione, le attenuanti generiche possono essere negate in ragione dei precedenti penali dell’imputato e della mancanza di “comportamenti positivamente apprezzabili”. La valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato giustifica il diniego.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME, con i qua contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per reato di cui all’art. 337 cod. pen., la mancata applicazione dell’art. 131- bis cod. pe diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezz a fronte della completezza della motivazione resa sugli stessi punti;
rilevato, inoltre, che il primo motivo è meramente reiterativo di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (v. 3 con riferimento alla pericolosità della condotta di guida tenuta dall’imputato, che, seb riduttivamente ammessa dallo stesso, confermava le affermazioni degli operanti);
considerato che anche il secondo e il terzo motivo sono reiterativi e del tutto infond fronte della motivazione resa, che esclude la minima offensività della condotta in ragione de modalità della condotta di guida (a velocità elevata persino nel parcheggio di un cen commerciale, con conseguenti rischi per operanti e terzi estranei, pag. 3-4) e giustifi diniego delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti e della mancanza d comportamenti positivamente apprezzabili (pag.4);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore