Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5849 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5849 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOME sono inammissib per genericità e manifesta infondatezza, risultando reiterativi e privi di reale confronto motivazione resa, che ha adeguatamente confutato le censure difensive;
rilevato, infatti, che il primo motivo si risolve in una rilettura del fatto a fr condotta di guida pericolosa descritta in sentenza, pacificamente integrante il reato resistenza (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 2, n. 4486 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277765- Integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale condotta di colui che, per sottrarsi alle forze di polizia, non si limiti alla fuga all un’autovettura, ma proceda ad una serie di manovre finalizzate ad impedire l’inseguimento, così ostacolando concretamente l’esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria incolumità);
ritenuto del tutto infondato il motivo sulla mancata esclusione della recidiva, stant contestazione della recidiva reiterata e la significatività dei precedenti penali, ritenuti i di persistente inclinazione a delinquere dell’imputato, con conseguente assoluta infondatezza del motivo con cui si invocava l’intervenuta prescrizione del reato;
considerato inammissibile il motivo relativo alla mancata applicazione delle attenuant generiche nella massima estensione perché non dedotto in appello;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026
Il consigliere estensore
Il Presidente