Resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione sulla procedibilità d’ufficio
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale torna al centro dell’attenzione della Suprema Corte con una decisione che ribadisce i confini della procedibilità e i limiti del ricorso per cassazione in merito alle attenuanti generiche. Quando si parla di opposizione all’autorità, il sistema penale italiano tutela l’ordine pubblico e il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche, rendendo spesso irrilevante il perdono della vittima.
I fatti e il procedimento di merito
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per la violazione dell’art. 337 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in secondo grado da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione. La difesa ha incentrato le proprie doglianze su due punti principali: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre a segnalare l’avvenuta remissione della querela da parte del soggetto coinvolto.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno evidenziato come le critiche mosse dalla difesa fossero una semplice riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati e motivatamente disattesi dai giudici di merito. In sede di legittimità, infatti, non è permesso sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto, compito che spetta esclusivamente ai gradi di merito.
Resistenza a pubblico ufficiale e remissione della querela
Un punto di particolare rilievo tecnico riguarda l’irrilevanza della remissione della querela. La Corte ha ricordato che la resistenza a pubblico ufficiale è un reato procedibile d’ufficio. Ciò significa che, una volta che l’azione penale è stata avviata, la volontà della persona offesa di “ritirare la denuncia” non ha alcun impatto sulla prosecuzione del processo o sulla validità della condanna.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per cassazione, che deve contenere motivi specifici e non può limitarsi a replicare quanto già discusso in appello. La Corte ha ravvisato una carenza di specificità intrinseca, definendo le doglianze come meramente reiterative. Inoltre, il rigetto delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato dai giudici di merito, rendendo insindacabile la scelta in questa sede. Infine, la natura del bene giuridico tutelato dall’art. 337 c.p. (la Pubblica Amministrazione) giustifica la procedibilità d’ufficio, rendendo vano ogni tentativo di estinzione del reato tramite accordi privati tra le parti.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che chi commette resistenza a pubblico ufficiale affronta un percorso giudiziario che prescinde dal consenso della vittima. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia funge da monito sulla necessità di articolare ricorsi basati su vizi di legittimità reali e non su tentativi di riaprire il merito del processo.
Cosa accade se la vittima di resistenza a pubblico ufficiale ritira la querela?
Il processo prosegue regolarmente poiché il reato è procedibile d’ufficio. La volontà della vittima non può interrompere l’azione penale dello Stato.
Si possono richiedere le attenuanti generiche in Cassazione?
No, la Cassazione non può valutare i fatti per concedere attenuanti. Può solo verificare se il giudice di merito ha motivato correttamente il loro diniego.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, in questo caso di 3.000 euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43906 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43906 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in Ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che in tale contesto è irrilevante la intervenuta remissione della querela, essendo stato il ricorrente condannato per un reato procedibile d’ufficio;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023