Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51772 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51772 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIRGU FROMUS( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio di motivazione sul punto, in quanto la propria condotta non avrebbe determinato alcun condizionamento dell’attività degli operanti;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve in una sollecitazione a una rinnovata valutazione delle risultanze istruttorie nel giudizio di legittimità;
Ritenuto che la Corte di appello, con motivazione congrua e non certo illogica, ha accertato che l’imputato si è scagliato contro uno degli operanti, inveendo contro l’altro;
Considerato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche è aspecifico, in quanto si limita a proporre rilievi di ordine generale sulla disposizione di cui invoca l’applicazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le sue diffuse argomentazioni sul punto censurato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.