Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7461 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7461 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI: 04776BF) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
45/RG. 25313
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigr indicata per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su un motivo meramente riproduttivo d profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argome giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità fondati sulle dichiarazioni degli operanti avevano ricostruito la condotta verbalmente aggressiva tenuta dal ricorrente nei confronti tutti gli operanti e poi tentando di colpire uno di loro nel corso di un controllo di NOME, in possesso di un coltello, in un locale di scommesse (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 de sentenza di primo grado ).
La sentenza impugnata, nel riconoscere il concorso formale, ha correttamente richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 40981 del 22/02/2018 Rv. 273771 secondo cui «In tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, co primo, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia p opporsi a più pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio mentre compiono un att loro ufficio o servizio.».
ritenuto che anche i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo, fis quasi nei minimi, sono generici in quanto la sentenza impugnata ha dato atto della personalit dell’imputato, dei suoi gravi precedenti e dell’assenza di elementi positivi per riconosce circostanze attenuanti generiche che non costituiscono un suo diritto in assenza di element positivi da valutare;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/01/2026