Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45508 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45508 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, n. Agrigento DATA_NASCITA
avverso la sentenza n. 623/23 della Corte di appello di Palermo del 02/02/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la nota difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO, con cui insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d. Igs. n. 159 del 2011 (capo a, dell imputazione) e 337 cod. pen. (capo b), con la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di quattro mesi e venti giorni di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, che deduce i seguenti motivi di censura.
Violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. e vizi congiunti di motivazione in ordine all’intervenuta condanna per il reato di cui all’art. 73 anziché 75 (come da originaria imputazione) del d. Igs. n. 159 del 2011.
Violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione di responsabilità per particolare tenuità del fatto contestato al capo 1.)dell’imputazione.
Violazione dell’art. 337 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ribadita affermazione di responsabilità per il delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.) in rapporto alla fattispecie considerata (fuga a bordo di autovettura con manovre spericolate ed a velocità sostenuta, erroneamente non qualificate in termini ki l 4′ resistenza passiva).
Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Violazione di legge (artt. 132 e 133 cod. pen.) e vizi di motivazione in relazione all’eccessiva misura della pena riportata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, oltre che basato su motivi improponibili e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Passando all’esame del primo motivo, va esclusa ogni ipotesi di violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., atteso che il fatto è stato sempre puntualmente e correttamente contestato all’imputato, mentre solo l’editto d’accusa ha erroneamente, ma in maniera ininfluente sulla possibilità per
l’imputato di esplicare il diritto di difesa, indicato l’art. 75 anziché 73 del d. I n. 159 del 2011 (giurisprudenza di legittimità consolidata e costante).
Il ricorrente reitera, pertanto, la censura in maniera generica, perché neppure si perita di confutare le congrue argomentazioni svolte sul punto dalla Corte di merito (v. pag. 3 sent.)
Manifestamente infondata, oltre che parimenti generica nei termini ora precisati, si rivela la doglianza in tema di mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Corte di appello ha reso congrua motivazione delle ragioni per cui non ha ritenuto la condotta in addebito di minima offensività (mancato arresto all’alt imposto dagli operanti e fuga precipitosa in autovettura con impiego di manovre repentine e pericolose per gli inseguitori e per l’incolumità in genere degli altri utenti della strada, pag. 3- 4 sent.); ciò nondimeno il ricorrent ,/irs – i – s Et t .too per conseguire indebitamente una diversa interpretazione del dato probatorio ancorché finalizzato alla applicazione della scriminante in questione.
Palesemente infondato è anche il terzo motivo: la fattispecie sopra sommariamente descritta pacificamente integra gli/stremi del reato di cui all’art. 337 cod. pen., secondo la unanime giurisprudenza di questa Corte di cassazione.
Idem è a dirsi, infine, della doglianza concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attesa la congrua motivazione svolta dalla Corte di appello sul punto (pag. 5 sent.).
Improponibile, infine, il quinto motivo in tema di pena, della quale non viene denunciato alcun profilo di illegalità quanto alla invero modesta misura prescelta.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento kg5 – i di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 6 ottobre 2023