Resistenza a Pubblico Ufficiale: la Fuga in Auto non è Fatto Tenuo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di resistenza a pubblico ufficiale: la gravità della condotta e la presenza di precedenti penali sono elementi decisivi che impediscono di qualificare il reato come di ‘particolare tenuità’. Questa decisione chiarisce che una pericolosa fuga in automobile per le vie trafficate di una città non può essere considerata un episodio di lieve entità, soprattutto se posta in essere da un soggetto con un passato criminale. Analizziamo insieme i dettagli di questo importante provvedimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dalla difesa di una persona condannata dalla Corte di Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. La condotta contestata consisteva in una pericolosa fuga in automobile attraverso il centro cittadino in un orario di intenso traffico. L’imputata, nel tentativo di sottrarsi a un controllo, aveva messo in atto una manovra che la Corte di merito aveva giudicato gravemente pericolosa per la sicurezza pubblica. La difesa, nel ricorrere in Cassazione, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse motivato adeguatamente il rigetto della richiesta di applicare la causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per la Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e respinte correttamente nel giudizio di secondo grado. Secondo gli Ermellini, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione logica e completa per escludere la tenuità del fatto, basandosi su due pilastri fondamentali.
Gravità della Condotta
Il primo elemento valorizzato è stata l’intrinseca gravità del comportamento. La fuga in auto in un contesto urbano e trafficato non è una semplice disobbedienza, ma un’azione che crea un pericolo concreto per l’incolumità di terze persone. Questa pericolosità oggettiva è stata ritenuta incompatibile con il concetto di ‘tenuità’.
I Precedenti Penali
Il secondo pilastro è rappresentato dai numerosi precedenti penali dell’imputata. La giurisprudenza costante considera il passato criminale di un soggetto come un indicatore della sua inclinazione a delinquere, un elemento che mal si concilia con la valutazione di un fatto come ‘occasionale’ e ‘tenue’.
Le Motivazioni
La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non evidenziava vizi logici o giuridici nella sentenza impugnata, ma si limitava a contestare la valutazione di merito operata dai giudici di appello. La Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. La Corte d’Appello aveva esercitato correttamente il suo potere discrezionale, evidenziando in modo esaustivo perché la condotta dell’imputata fosse grave e perché i suoi precedenti penali fossero ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. La decisione di inammissibilità ha quindi una natura prettamente processuale: il ricorso è stato respinto non perché infondato nel merito, ma perché privo dei requisiti formali per essere esaminato, in quanto non contestava efficacemente la logicità della motivazione della sentenza precedente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento offre importanti spunti pratici. In primo luogo, conferma che nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, le modalità concrete dell’azione sono cruciali. Una fuga che mette a repentaglio la sicurezza stradale difficilmente potrà essere derubricata a fatto di lieve entità. In secondo luogo, il ‘curriculum’ criminale di un imputato ha un peso significativo. I precedenti penali non solo incidono sulla commisurazione della pena, ma possono precludere l’accesso a benefici come la non punibilità per tenuità del fatto. Infine, la decisione sancisce la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso.
Perché il ricorso per resistenza a pubblico ufficiale è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte di Cassazione, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte di Appello, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella motivazione della sentenza impugnata.
Una fuga in auto per evitare un controllo può essere considerata un ‘fatto di particolare tenuità’?
No, secondo questa ordinanza. La Corte ha stabilito che una fuga pericolosa in automobile, attuata nelle vie trafficate del centro città, costituisce una condotta grave, incompatibile con la nozione di ‘particolare tenuità del fatto’, specialmente se l’autore ha precedenti penali.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna precedente diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3949 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3949 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMATO NOME nati a CANICATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME riproduce deduzioni già vagliate e disattese dalla Corte di appello che ha adeguatamente motivato disconoscimento della particolare tenuità del fatto evidenziando la gravità della condotta ex art. 337 cod. pen. attuata con una pericolosa fuga in automobile per le vie del centro de città in un orario di traffico automobilistico da parte di soggetto peraltro con numer precedenti penali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consiglier’ estensore
Il POsidente