Fuga in Auto e Resistenza a Pubblico Ufficiale: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza n. 21436/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini del reato di resistenza a pubblico ufficiale, specialmente in contesti dinamici come una fuga in auto. La decisione analizza non solo la condotta del guidatore, ma anche il ruolo del passeggero e la qualificazione giuridica delle lesioni provocate agli agenti, introducendo il concetto di accettazione del rischio. Questo provvedimento ribadisce principi consolidati e fornisce una guida chiara su come valutare la pericolosità di una condotta e le relative responsabilità penali.
I Fatti del Caso
Due persone, un conducente e un passeggero, si davano alla fuga per sottrarsi a un controllo di polizia. La fuga non era una semplice accelerazione, ma una serie di manovre di guida spericolate e pericolose. Durante questo inseguimento, venivano colpite le autovetture di servizio, causando lesioni agli agenti a bordo. La Corte d’Appello di Campobasso aveva già condannato entrambi gli individui per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni provocate. Avverso tale sentenza, gli imputati proponevano ricorso per Cassazione, contestando la loro responsabilità e la qualificazione dei fatti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione del giudice di merito. Secondo la Cassazione, i motivi presentati dagli imputati erano mere doglianze di fatto, tentativi di rimettere in discussione la valutazione delle prove già correttamente effettuata nei precedenti gradi di giudizio, e come tali non ammissibili in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi della Resistenza a Pubblico Ufficiale e del Dolo Eventuale
Le motivazioni della Corte sono cruciali per comprendere la portata della decisione.
La Pericolosità della Fuga come Elemento del Reato
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), non è sufficiente una mera fuga o una disobbedienza passiva. È necessaria una condotta che si traduca in “violenza o minaccia” per opporsi al compimento di un atto d’ufficio. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la “evidente pericolosità della fuga”, attuata con manovre spregiudicate, integrasse pienamente l’elemento della violenza richiesto dalla norma. La guida spericolata non era solo finalizzata a scappare, ma a ostacolare attivamente l’operato della polizia, mettendo a repentaglio l’incolumità degli agenti.
Il Concorso del Passeggero nel Reato di Resistenza
Un punto di grande interesse riguarda la posizione del passeggero. La Corte ha confermato la sua responsabilità a titolo di concorso nel reato. La sua non è stata una presenza passiva: le modalità della fuga e la condotta tenuta dal passeggero stesso durante le manovre sono state valutate come un contributo attivo e consapevole alla realizzazione del reato di resistenza. Questo dimostra che la responsabilità penale può estendersi oltre il conducente, a chiunque partecipi attivamente all’azione illecita.
Lesioni Dolose per Accettazione del Rischio
Forse l’aspetto più tecnico e rilevante è la qualificazione delle lesioni come dolose anziché colpose. La Corte d’Appello, con ragionamento confermato dalla Cassazione, ha spiegato che le modalità “pericolose e spregiudicate” della fuga, che portavano a colpire direttamente le auto della polizia, implicavano una chiara previsione del rischio di ferire gli agenti. Pur non essendo l’obiettivo primario, gli imputati hanno agito accettando tale rischio. Questa “accettazione del rischio” configura il cosiddetto “dolo eventuale”, che la legge equipara al dolo diretto ai fini della punibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza della Cassazione consolida tre principi giuridici di notevole importanza pratica:
1. La fuga è resistenza se pericolosa: Una fuga per sottrarsi a un controllo di polizia diventa reato di resistenza quando le modalità di guida sono tali da creare un pericolo concreto, integrando così la violenza richiesta dalla legge.
2. La responsabilità non è solo di chi guida: Anche il passeggero può essere chiamato a rispondere del reato se la sua condotta contribuisce attivamente all’azione di resistenza.
3. Accettare il rischio equivale a volerlo: Chi pone in essere una condotta estremamente pericolosa, pur senza volere direttamente un evento dannoso, ne risponde a titolo di dolo (e non di semplice colpa) se ne aveva previsto la possibilità e ne aveva accettato il rischio. Questo principio ha conseguenze significative sulla gravità della pena.
Una fuga in auto per evitare un controllo di polizia costituisce sempre reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte, la semplice fuga non è sufficiente. Diventa reato di resistenza (art. 337 c.p.) quando le modalità sono così pericolose da mettere a rischio l’incolumità degli agenti o di terzi, configurando in tal modo la “violenza” o “minaccia” richiesta dalla norma.
Il passeggero di un’auto in fuga è sempre responsabile del reato insieme al conducente?
No, non automaticamente. Nel caso esaminato, il passeggero è stato ritenuto corresponsabile perché la sua condotta durante le manovre ha contribuito attivamente all’azione illecita. La sua colpevolezza dipende quindi da un suo concorso attivo e non dalla mera presenza a bordo del veicolo.
Se durante una fuga si causano lesioni a un agente, si risponde per lesioni colpose o dolose?
In questo caso, la Corte ha qualificato le lesioni come dolose. Sebbene l’intento primario non fosse ferire gli agenti, gli imputati, con la loro guida pericolosa e spregiudicata, hanno previsto e accettato il rischio concreto che ciò potesse accadere. Questa “accettazione del rischio” è sufficiente per configurare il dolo (nella forma del dolo eventuale).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21436 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21436 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nei ricorsi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e comunque riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 7, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato di cui all’art. 337 cod. pen., quanto alla evidente pericolosità della fuga; pag. 8 quanto al concorso nei reati ascritti al guidatore anche del Ferrari, passeggero dell’auto, stante le modalità con cui è stata attuata la fuga e la condotta tenuta da quest’ultimo nel corso di tali manovre, cfr. Rv. 158908 e molteplici sentenze conformi, da ultimo, n. 1380 del 2022), nonché manifestamente infondate (quanto alla qualificazione delle lesioni come dolose, avendo la Corte di appello adeguatamente descritto le modalità pericolose e spregiudicate attuate dagli imputati nella fuga per sottrarsi al controllo, che venivano ad attingere direttamente le autovetture di servizio con a bordo gli agenti di polizia; in relazione alle lesioni da questi riportate dunque logicamente è stata ravvisata l’accettazione del rischio);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/0 GLYPH 24.