Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15108 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15108 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico ministero presso la Corte di appello di Trento nei confronti di
COGNOME NOME COGNOME nato a Rovereto (TN) il 15/02/2003
avverso la sentenza emessa in data 25/06/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare presso i Tribunale di Bolzano
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente al delitto di cui all’art. 337 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio;
lette le conclusioni dell’Avv. NOME COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME che si è rimessa alle valutazioni della Corte.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bolzano all’esito di abbreviato con sentenza emessa il 25 giugno 2024 dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di resistenza a pubblico uffic lui ascritto al capo a) per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. nonché in ordine al reato di oltraggio di cui al capo b) perché estinto per intervenuta condotta ripa
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte appello di Trento deducendo la violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. difetto dell’occasionalità della condotta in relazione ai tre precedenti, anche specifici COGNOME risultava gravato, sia soprattutto perché il titolo di reato era escluso ex lege dall’ambito di applicazione della norma citata.
L’udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza trattazione orale. Le parti hanno presentato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata è inficiata da errore di diritto, nella parte in cui riconosciuta la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in relazione a condotte escluse per testuale divieto legislativo dall’ambito di applicazione della norma.
2.1. Ed infatti, al COGNOME è addebitato il delitto di resistenza a pubblico commesso in data 21 settembre 2021.
Ora, a tenore dell’art. 131-bis, comma 2, cod. pen. – nel testo introdotto con legge 8 a 2019, n. 77 e vigente all’epoca del fatto – l’offesa non può essere ritenuta di particolar quando si procede per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen., se commes confronti di un ufficiale o agente di P.S. o di RAGIONE_SOCIALE nell’esercizio delle proprie funzioni.
2.2. Nel caso in esame, il fatto-reato, stando alla contestazione, sarebbe consistito reazione violenta del COGNOME ai danni del Commissario della COGNOME, nel mentre cost stava compiendo un atto del proprio ufficio; trattandosi, dunque, di una ipotesi di res commessa ai danni di un Ufficiale di Pubblica Sicurezza nell’esercizio delle proprie funz tenuto conto del tempus commissi delicti, il fatto per come contestato è ex lege escluso dall’ambito di applicazione della norma.
3. Posto che il ricorso è stato presentato avverso sentenza pronunciata prima dell’entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, che ha modificato l’art. 593 cod. proc. pen., prevedendo
che il pubblico ministero non può presentare appello avverso sentenze di proscioglimento relative a reati per i quali si procede con citazione diretta, tale ricorso deve essere quali
per saltum, cosicché all’annullamento della sentenza per le ragioni indicate segue il rinvio per
nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 337 cod. pen. e rinvia p nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano.
Così deciso il 28/03/2025