Resistenza a pubblico ufficiale: il peso dell’ubriachezza
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie complessa, spesso legata a contesti di alterazione psicofisica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui limiti dell’imputabilità e sulle rigide regole procedurali per l’accesso al terzo grado di giudizio, confermando la condanna per un soggetto che aveva tentato di giustificare la propria condotta violenta attraverso lo stato di ebbrezza.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un uomo accusato di aver ostacolato attivamente l’operato delle forze dell’ordine. La difesa ha proposto ricorso in Cassazione basandosi su due pilastri: la presunta incapacità mentale del soggetto al momento del fatto, aggravata da un alcolismo cronico, e l’esistenza di una causa di giustificazione legata alla reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale.
La decisione dell’organo giurisdizionale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile sotto ogni profilo. I giudici hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse già motivato in modo logico e puntuale sulla piena capacità del ricorrente, evidenziando che la revoca di una precedente amministrazione di sostegno confermava la sua lucidità. Inoltre, la Cassazione ha rilevato un errore procedurale insuperabile: la difesa ha introdotto argomenti nuovi mai discussi nei gradi precedenti, violando il principio di stabilità del processo.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale e l’imputabilità
La capacità di intendere e volere è un pilastro del diritto penale. Nel caso di specie, è stato ribadito che lo stato di frequente ubriachezza non incide sulla capacità di intendere e volere ai fini della punibilità. La legge italiana, infatti, distingue nettamente tra l’ubriachezza accidentale e quella volontaria o abituale, quest’ultima non escludendo affatto la responsabilità penale del reo.
Inammissibilità dei nuovi motivi sulla resistenza a pubblico ufficiale
Il codice di procedura penale impedisce di sollevare in Cassazione questioni che non sono state oggetto di appello. Questo principio garantisce la correttezza del contraddittorio e impedisce che il giudizio di legittimità si trasformi in un nuovo esame del merito. La mancata deduzione di una causa di giustificazione in appello rende la stessa irrilevante in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che la motivazione della sentenza di secondo grado era logica e coerente. L’ubriachezza abituale, per legge, non esclude né diminuisce l’imputabilità, a meno che non derivi da caso fortuito o forza maggiore. Nel caso esaminato, la condotta era chiaramente riconducibile a una scelta volontaria del soggetto. Inoltre, l’inammissibilità del secondo motivo deriva dall’applicazione rigorosa dell’articolo 606 del codice di procedura penale, che vieta la deduzione di motivi nuovi in sede di legittimità, specialmente quando questi non sono stati preventivamente sottoposti al vaglio dei giudici di merito.
Le conclusioni
Il ricorso è stato rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza ribadisce che la resistenza a pubblico ufficiale non può essere giustificata da stati di alterazione auto-indotti e che la strategia difensiva deve essere delineata con precisione sin dai primi gradi di giudizio per essere efficace in Cassazione. La chiarezza dei motivi di appello è dunque fondamentale per evitare preclusioni processuali definitive.
L’ubriachezza abituale esclude la responsabilità penale?
No, lo stato di frequente ebbrezza non incide sulla capacità di intendere e di volere ai fini dell’imputabilità, a meno che non sia dovuta a caso fortuito.
Si possono presentare nuovi motivi di difesa direttamente in Cassazione?
No, i motivi non dedotti precedentemente in appello sono dichiarati inammissibili nel giudizio di legittimità secondo l’articolo 606 del codice di procedura penale.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51348 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, con riferimento specifico alla dedotta incapacità di intendere e volere, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale, richiamando le risultanze dibattimentali, le scelte effettuate e altresì la revoca dell’amministrazione di sostegno, osservando altresì che lo stato di frequente ubriachezza in cui il soggetto versa non ha incidenza sulla capacità;
Ritenuto che la seconda censura attinente alla rilevanza putativa della causa di giustificazione di cui all’art. 4 d.lgs. n. 288/1944 (norma peraltro abrogata) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023