Resistenza a pubblico ufficiale: i rischi del ricorso generico
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale, sanziona chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un atto d’ufficio. Recentemente, la Corte di Cassazione è intervenuta per ribadire un principio fondamentale: il ricorso contro una condanna deve essere specifico e non può limitarsi a una generica richiesta di revisione dei fatti. La precisione tecnica nella redazione dei motivi è l’unico strumento per ottenere un esame nel merito da parte dei giudici di legittimità.
Resistenza a pubblico ufficiale: l’analisi dei fatti e la decisione
Il contesto del reato
Il caso trae origine dalla condanna di un cittadino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la responsabilità penale dell’imputato sulla base delle prove raccolte. Quest’ultimo ha proposto ricorso per Cassazione lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione, contestando sia l’affermazione di colpevolezza sia l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
La pronuncia della Suprema Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che le doglianze presentate dalla difesa erano del tutto prive del requisito della specificità. Invece di muovere critiche precise alla motivazione della sentenza d’appello, il ricorrente si è limitato a sollecitare una mera rivalutazione degli elementi di fatto, operazione che è tassativamente preclusa in sede di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha sottolineato che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Le motivazioni della sentenza impugnata erano state esposte in modo analitico e coerente dai giudici d’appello, i quali avevano illustrato chiaramente le ragioni delle proprie scelte. Di conseguenza, una critica che non affronti direttamente i passaggi logici della decisione precedente, ma si limiti a riproporre una diversa lettura dei fatti, deve essere considerata inammissibile. La mancanza di specificità impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate, rendendo l’atto nullo sul piano processuale. Tale orientamento mira a preservare la funzione della Cassazione come giudice della corretta applicazione della legge.
Le conclusioni
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze gravose per il ricorrente. Oltre alla definitività della condanna per resistenza a pubblico ufficiale, la legge prevede l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una redazione tecnica rigorosa degli atti giudiziari. Affidarsi a doglianze generiche non solo preclude la possibilità di una riforma della sentenza, ma espone il cittadino a ulteriori oneri economici e alla cristallizzazione di una responsabilità penale che una strategia difensiva più puntuale avrebbe potuto contestare con maggiore efficacia.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione non specifico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, comportando la definitività della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali oltre a una sanzione pecuniaria.
È possibile presentare nuove prove durante il giudizio di Cassazione?
No, la Corte di Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, senza poter esaminare nuovi elementi di fatto.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La somma da versare alla Cassa delle Ammende è determinata dal giudice in base all’equità, solitamente oscillando tra mille e seimila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43899 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43899 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e alla eccessività della pena;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 2-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023