Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
La resistenza a pubblico ufficiale è un delitto che mira a proteggere la libertà di azione della Pubblica Amministrazione. Recentemente, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso in cui due soggetti hanno tentato di impugnare una condanna basata proprio su questo reato, vedendo però il proprio ricorso dichiarato inammissibile.
La resistenza a pubblico ufficiale nel caso di specie
I fatti riguardano una condotta ostativa messa in atto da due individui nei confronti di soggetti qualificati impegnati nel compimento di un atto d’ufficio. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’azione degli imputati non è stata una semplice protesta, ma una vera e propria opposizione che ha impedito il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche. In sede di legittimità, i ricorrenti hanno cercato di contestare la configurabilità del reato, ma senza apportare nuovi elementi giuridici rilevanti.
Analisi della condotta di resistenza a pubblico ufficiale
Il cuore della vicenda risiede nell’art. 337 del codice penale. La norma punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale. Nel caso analizzato, la Corte ha rilevato che la lettura delle prove era stata puntuale e coerente già nei gradi precedenti. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse critiche già respinte in appello, senza evidenziare errori di diritto, scatta inevitabilmente la sanzione dell’inammissibilità.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno chiarito che i motivi di ricorso non erano consentiti dalla legge in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati. La sentenza impugnata aveva già fornito corretti argomenti giuridici per dimostrare come l’atto d’ufficio fosse stato intrapreso legittimamente e ostacolato volontariamente dai due imputati. La Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e priva di vizi legali.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi. Oltre alla conferma della condanna, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare ricorsi basati su reali violazioni di legge, evitando di trasformare il terzo grado di giudizio in una sterile ripetizione delle difese di merito già ampiamente discusse.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone solo motivi già discussi?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché la Cassazione non può rivalutare il merito dei fatti se la sentenza precedente è logicamente motivata.
Qual è l’elemento centrale del reato di resistenza a pubblico ufficiale?
L’uso di violenza o minaccia per impedire a un pubblico ufficiale di compiere un atto legittimo del proprio ufficio.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del processo e una somma, solitamente tra i mille e i seimila euro, alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46940 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46940 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse comune di NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all’ di una puntuale e coerente lettura delle emergenze acquisite avuto riguardo alla configurabili della resistenza ex art 337 cp ascritta ai ricorrenti e in particolare alle ragioni per le qua ‘ufficio, intrapreso dai soggetti qualificati e ostacolato dalla condotta dei due imputat venne portato a compimento rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
D!chlara inammisslbili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processual e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.