Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51782 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51782 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a GRAVEDONA ED UNITI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CHIAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con i primi due motivi, COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono l’erronea applicazione dell’art. 337 e la manifesta illogicità della sentenza sul punto;
Considerato che i motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto i ricorrenti si limitano a riproporre censure già devolute all’esame della Corte di appello di Palermo e motivatamente disattese (alla pag. 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, inoltre, che i motivi proposti dai ricorrenti, formalmente deducendo la violazione di legge, si risolvono nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito;
Rilevato che, con il terzo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen., in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nei confronti di NOME COGNOME e alla determinazione del trattamento sanzionatorio per entrambi i ricorrenti;
Considerato che il motivo è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato le attenuanti generiche a NOME COGNOME in quanto gravato da «innumerevoli precedenti penali» e ha ritenuto la pena irrogata adeguata all’entità della condotta illecita e, segnatamente, RIla violenta spinta agli operanti e alla minaccia di buttarli giù dalla valle;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.