Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10567 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10567 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 23 ottobre 2024, ha confermato la condanna di NOME COGNOME alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, con la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale e applicata la diminuente del rito abbreviato in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 385 cod. pen. commessi il 18 luglio 2024 quando, dapprima si allontanava dall’abitazione in cui era ristretto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, e poi, nel corso delle indagini compiute per accertare se si fosse, in
precedenza, allontanato dall’abitazione per recarsi a casa della madre e della sorella, violando il divieto di avvicinamento, si opponeva agli accertamenti in corso denudandosi il petto, percuotendosi e minacciando gli operanti, portandosi nel cortile dell’abitazione ove i verbalizzanti procedevano alla escussione dei vicini. In primo grado la pena era stata così applicata, mesi nove di reclusione per il reato di resistenza; anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di evasione, posto in concorso materiale con il reato di resistenza di cui al capo 1; pena aumentata per la recidiva ad anni tre e mesi nove di reclusione e ridotta all’inflitto per il rito.
Con i motivi di ricorso, NOME COGNOME chiede l’annullamento della sentenza suindicata e denuncia:
2.1. erronea applicazione della legge penale (art. 385 cod. pen.) e vizi di motivazione poiché la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato di evasione in relazione all’allontanamento dal domicilio mentre il ricorrente dialogava con gli agenti per spiegare i fatti;
2.2. erronea applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 cod. pen.) richiesta dalla difesa in relazione ai reati di evasione e resistenza oggetto del presente procedimento. La sentenza impugnata è incorsa in errore poiché la condotta di evasione non costituiva un ulteriore illecito essendosi esaurita nel contesto dell’azione di accertamento che i verbalizzanti avevano in corso. La Corte di appello, incorrendo nella violazione del divieto di bis in idem , ha posto in continuazione il reato di evasione con una precedente condotta per la quale, con sentenza emessa nel procedimento 2654/24, reato commesso per recarsi a casa delle congiunte;
2.3. erronea applicazione della legge penale per effetto della sussunzione dei fatti nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 337 cod. pen. poiché è stata ritenuta integrare violenza la minaccia alla propria incolumità fisica, frutto di una reazione istintiva e, pertanto, non idonea a configurare la minaccia di un male ingiusto contro gli agenti.
2.4. Con i motivi nuovi chiede annullamento della sentenza impugnata per la mancata applicazione della causa di non punibilità a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, dell’art. 131bis cod. pen. nella parte in cui non prevede(va) l’applicazione di tale causa di non punibilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Il comportamento occasionale, il contenuto delle frasi proferite – peraltro prive di attitudine minatoria ma, al più manifestazione di condotta inurbana rendono applicabile la causa di non punibilità in relazione a detto reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, con le precisazioni che seguono, è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ad uno dei due reati contestati al ricorrente.
E’ fondato, in particolare, il primo motivo di ricorso che riguarda la condanna per il reato di evasione di cui al capo b).
La contestazione ascritta all’imputato precisa che il reato di evasione è aggravato ai sensi di dell’art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di resistenza.
La sentenza di primo grado aveva ravvisato (pag. 3), il reato di evasione nella condotta posta in essere dal ricorrente per recarsi, prima dell’arrivo della Polizia, a casa della madre e della sorella, violando anche il divieto di avvicinamento, fatto, questo, sul quale i verbalizzanti stavano svolgendo indagini a seguito della denuncia proposta dalle congiunte quando il ricorrente era uscito di casa, distante circa 50 metri, per interloquire con gli agenti.
Gli agenti davano atto che l’imputato li aveva aggrediti minacciandoli, oltre a denudarsi percuotendosi il petto per protestarsi innocente.
La sentenza di appello, respingendo il motivo di impugnazione, ha ritenuto che il reato di evasione fosse sussistente con riferimento sia alla condotta di allontanamento dal domicilio per recarsi a casa della madre e della sorella, sia alla estemporanea uscita dall’abitazione per parlare con i Carabinieri e ostacolare le indagini in corso.
La Corte di merito non ha esaminato la sentenza del Tribunale di Marsala del 25 marzo 2025 che aveva già condannato il COGNOME a pena ritenuta di giustizia, per la condotta di allontanamento dal luogo di arresti domiciliari nell’occasione in cui l’imputato si era presentato a casa delle congiunte, minacciandole per farsi dare dei soldi. La sentenza prodotta dalla difesa, sebbene non irrevocabile, ha ad oggetto lo stesso fatto per cui la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato di evasione, che, per vero, era, in realtà, contestato solo con riferimento alla fase dell’accertamento che i verbalizzanti avevano compiuto su denuncia delle congiunte dell’imputato e, quindi, in relazione alla condotta dell’imputato di essere uscito di casa per parlare con i Carabinieri, come chiaramente evincibile anche per effetto della contestata aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen. funzionalmente correlata alla commissione del reato di resistenza.
Per il primo episodio, che in realtà non è indicato nell’imputazione, deve, dunque, pervenirsi alla conclusione che la condotta non era oggetto di contestazione e che, per essa, l’imputato è già stato giudicato.
Dal fatto contestato, cioè dall’allontanamento dall’abitazione per parlare con i Carabinieri in occasione dello svolgimento delle indagini, il ricorrente va assolto perché il fatto non sussiste per difetto dell’offensività in concreto della condotta.
La ratio che sorregge la norma di cui all’art. 385 cod. pen. consiste nell’obbligo imposto alla persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari di rimanere nel luogo indicato e non allontanarsene senza autorizzazione, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen. e nel contempo a consentire agevolmente i prescritti controlli da parte dell’autorità di polizia giudiziaria addetta.
Così delimitata la condotta illecita tipica, consistente nell’allontanamento senza autorizzazione dal domicilio coatto e nella sottrazione ai controlli dell’autorità di P.G., pare evidente come nella fattispecie il reato non possa affatto configurarsi: l’imputato, infatti, si era allontanato da casa, portandosi effettivamente ad una distanza di 50 mt. circa dall’abitazione, ma per parlare (e, anzi aggredire), i verbalizzanti impegnati nelle indagini, quindi alla loro presenza.
Una condotta che, a prescindere dalle violente modalità oppositive in danno degli agenti che integrano il reato di resistenza, denota l’assenza di offensività concreta (art. 49, comma 2 cod. pen.), atteso che in nessun momento l’imputato si è sottratto alla possibilità per gli addetti al controllo di effettuare le dovute verifiche.
Da ciò l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di evasione perché il fatto non sussiste.
La intervenuta assoluzione comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso nella parte in cui l’imputato aveva contestato l’applicazione della disciplina del concorso materiale tra il reato di evasione e quello di resistenza, e non l’applicazione della continuazione fra i reati, nella determinazione della pena.
Il motivo di ricorso sulla insussistenza del reato di resistenza è svolto in fatto e manifestamente infondato.
Il ricorrente propone la rilettura degli elementi di prova (le dichiarazioni dei verbalizzanti sulle condotte violente e oppositive tenute) sostenendo che si è in presenza di mera resistenza passiva che, tuttavia, non è configurabile in presenza del comportamento di attiva opposizione posta in essere.
Oltre a percuotersi, l’imputato manifestava ferma opposizione alle indagini in corso minacciando gli agenti intervenuti affinché interrompessero l’attività investigativa in corso e attivata dopo la denuncia delle congiunte che, in violazione della misura del divieto di avvicinamento che accompagnava quella degli arresti domiciliari, avevano ricevuto la visita dell’imputato che le aveva costrette a dargli dei soldi.
La resistenza cd. passiva è individuata nella condotta del mero divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria per sottrarsi al controllo quando la stessa, anche implicante un uso moderato di violenza, non sia diretta contro il pubblico ufficiale (Sez. 6, n. 10136 del 06/11/2012, dep. 2013, Roccia, Rv. 254764 – 01).
Integra, invece, il reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta connotata dall’impiego di forza fisica in funzione antagonista dell’agente pubblico, diretta contro lo stesso e funzionale ad opporsi al suo operato e che, in relazione alle circostanze del caso concreto, si presenti tale da esporre ad un pericolo per la loro incolumità fisica l’agente medesimo o terze persone (Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).
E ciò è quanto la sentenza impugnata ha inappuntabilmente stabilito precisando che la condotta minacciosa dell’imputato, volta ad operare un diretto condizionamento dell’azione degli agenti, si era tradotta in una condotta violenta e aggressiva mediante lo sbracciarsi e dimenarsi nella fase di riaccompagnamento nell’abitazione.
L’imputato ha tempestivamente proposto un nuovo motivo di ricorso deducendo che l’occasionalità del comportamento e il contenuto delle frasi proferite, renderebbe applicabile al reato commesso la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.
Ritiene la Corte che, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, dell’art. 131bis cod. pen. nella parte in cui non prevede l’applicazione di tale causa di non punibilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, avendo natura sostanziale, può essere applicato, anche di ufficio, ai procedimenti in corso, compresi quelli pendenti in sede di legittimità ai sensi dell’art. 609, comma secondo, cod. proc. pen., in tale evenienza la Corte esamina la deduzione difensiva emettendo una decisione fondata su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata.
Una soluzione già applicata da questa Corte ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d. lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità (Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109 – 01).
Tuttavia, il motivo proposto dal COGNOME è generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente prospetta una situazione di fatto – quella della occasionalità del reato -smentita dalla dinamica dei fatti che ne hanno comprovato l’allontanamento dal domicilio per recarsi a casa della madre e della sorella per
chiedere insistentemente denaro, violando l’obbligo di permanenza in casa e il divieto di avvicinamento alle congiunte, prima dell’arrivo degli agenti che erano, appunto, impegnati nell’accertamento, nonché una condotta oppositiva connotata da minaccia ai verbalizzanti e violenza autoinflitta, niente affatto riducibile al compimento di gesti inurbani e privi di attitudine minatoria.
Soprattutto, i precedenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (fatto del 19 dicembre 2019) ed evasione (commesso il 17 dicembre 2023), che gli sono valsi la contestazione della recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale, smentiscono l’allegata occasionalità della condotta illecita e, viceversa, conclamano l’abitualità del comportamento illecito ostativo al riconoscimento della speciale tenuità del fatto (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 01), abitualità manifestata attraverso la commissione di delitti contro la pubblica amministrazione volti a tutelare la libera, ordinata ed efficace esplicazione dell’attività degli agenti pubblici e funzionali al rispetto dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
5. Per effetto dell’assoluzione dal reato di evasione va rideterminata la pena da irrogare all’imputato in relazione al reato di resistenza, pena che, tenuto conto di quella già irrogata dai Giudici del merito (mesi nove di reclusione) e dell’applicazione dell’aumento per la recidiva nella misura di due terzi (già indicata dai Giudici del merito) va determinata in anni uno e mesi tre di reclusione, e, con la diminuente del rito abbreviato, in quella di mesi dieci di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena finale in mesi dieci di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso
Così deciso il 10 marzo 2026
La Consigliera relatrice NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME