Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13339 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13339 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.NOME NOME, nato a Piossasco il DATA_NASCITA
2.COGNOME NOME, nato a Sanremo il DATA_NASCITA
3.NOME, nata a Moncalieri il DATA_NASCITA
4.0livero NOME NOME, nato a Susa il DATA_NASCITA
5.COGNOME NOME, nata a Parma il DATA_NASCITA
6.COGNOME NOME, nata a Moncalieri il DATA_NASCITA
7.COGNOME NOME, nata a Zevio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rideterminato in mesi dieci di reclusione ciascuno la pena inflitta a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui agli artt.81, 110, 337-339, commi 1 e 2, 635, commi 1 e 3 cod. pen., art. 5 comma 1 e 3, 5-bis, comma 1,1.152/1975 e 650 cod. pen. reati commessi in Giaglione e Chiomonte il 27 luglio 2019, in esito al cd. “Festiva! RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Felicità” che aveva visto circa un centinaio di persone portarsi presso le aree di cantiere RAGIONE_SOCIALEa TAV, che ha in corso i lavori di costruzione RAGIONE_SOCIALEa linea alta velocità omonima, sfondando le cancellate che presidiavano l’ingresso per entrare nell’area di cantiere da cui venivano gettate, nella sottostante scarpata, attrezzature RAGIONE_SOCIALEa società “RAGIONE_SOCIALE (cisterne con pompe ad immersione; un generatore; scala; tubi e blocchi di cemento). Le operazioni avevano avuto una complessa dinamica che aveva riguardato l’aggressione alle forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine preposte sia al varco principale, che si trovava sottostante il cd. sentiero gallo-romano sia una ulteriore postazione sul ponte del torrente del Clarea. Nel primo caso, gli agenti erano stati costretti a ritirarsi.
2.Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. a cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALEa motivazione i ricorrenti chiedono l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per vizio di violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, processuale e sostanziale.
In particolare:
2.1.NOME COGNOME, con motivi comuni a NOME COGNOME, denuncia:
2.1.1. violazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale nella parte in cui, richiamando il ruolo degli imputati quali capi del movimento RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di atti non presenti nel fascicolo per il dibattimento, ne è stato affermato il concorso morale nel reato di resistenza. Inidonei a dimostrare la prova del contributo partecipativo sono, inoltre, gli elementi indicati in sentenza – che COGNOME desse indicazioni ai manifestanti sul sentiero da seguire – dal momento che l’imputato si limitava, rispetto a luoghi impervi, a dare indicazioni ai manifestanti mettendoli in guardia sulla pericolosità dei luoghi. Anche per il COGNOME la frase che gli viene ascritta (“ma quando viene giù questo c. di cancello”) non ha avuto una funzione di incitamento all’azione e, peraltro, la Corte di appello non ha adeguatamente motivato la sua rilevanza ai fini di prova;
2.2. NOME COGNOME denuncia
GLYPH
2.2.1. mancanza di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato di resistenza nella seconda fase RAGIONE_SOCIALEa manifestazione, in relazione agli episodi di lanci avvenuti presso il Torrente Clarea, per carenza del dolo specifico;
2.2.2. mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla identificazione RAGIONE_SOCIALE‘imputata alla quale sono contestate sia la partecipazione alla prima fase di scontri (presso la cancellata) che per i lanci di pietre effettuati ne pressi del Torrente Clarea. L’imputata non è identificabile in relazione agli episodi verificatisi presso il “betafence” poiché, in tale prima fase, non è visibile il log rosso sul capo che l’imputata indossa in occasione del secondo episodio. La tesi difensiva è stata travisata dalla sentenza impugnata.
2.3. NOME COGNOME NOME denuncia
2.3.1. erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e vizi di motivazione per la ritenuta configurabilità del reato di resistenza consistente nel danneggiamento RAGIONE_SOCIALEa cancellata ritenendola azione concomitante al lancio di pietre in quanto frutto di un accordo preventivo. L’imputato ha partecipato al danneggiamento RAGIONE_SOCIALEa cancellata ma non può ascriverglisi il reato di resistenza. A questo fine richiama una sentenza di questa Corte che, in fattispecie analoga, ha escluso la configurabilità del reato di resistenza che richiede la contemporaneità tra l’attività del pubblico ufficiale e l’azione oppositiva;
2.3.2. illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in punto di determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena e diniego di applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche. La Corte ha motivato cumulativamente il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., trascurando il differente contributo soggettivo degli imputati ai fatti.
2.4. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con motivi comuni, denunciano violazione di legge in relazione alla mancata ammissione di perizia fisiognomica e cumulativi vizi di motivazione sul punto. Le imputate erano travisate e contraddittoriamente la sentenza impugnata ha valorizzato, quanto alla COGNOME, il riconoscimento compiuto dal teste COGNOME che era persona diversa dall’agente (COGNOME, mai escusso) che ne aveva curato la individuazione nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini. In altre parole, in carenza di elementi a carico RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, poiché le perquisizioni si erano rivelate negative, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘imputata è riconducibile ad un teste…che non la conosceva. Analoghe considerazioni valgono per NOME COGNOME: la Corte, a fronte di un soggetto completamente travisato di cui erano visibili solo gli occhi , ha valorizzato particolari (un segno chiaro su dito); il diverso colore degli scarponcini rispetto al altri due soggetti e, quindi, elemento fortemente equivoco al quale non può ricondursi valenza individualizzante;
2.5. NOME COGNOME denuncia:
GLYPH
2.5.1. violazione di legge per la ritenuta utilizzabilità, ai fini d identificazione, del filmato anonimo, tale quello proveniente dall’agenzia “RAGIONE_SOCIALE” di cui non si conosce l’autore e di cui non possono essere individuati eventuali interventi di manipolazione,
2.5.2. contraddittorietà e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui h ritenuto riconducibile ai fatti il filmato che non reca impresso orari o altri dati individuazione per ricondurne il contenuto proprio ai fatti in contestazione. La Corte ha richiamato le dichiarazioni rese dal teste COGNOME che, tuttavia, non si trovava sul posto sicché non è attendibile la sua identificazione del filmato come riferibile proprio all’episodio in esame. Ne consegue l’approssimazione RAGIONE_SOCIALEa collocazione RAGIONE_SOCIALE‘imputata sul luogo dei lanci che, peraltro, non potevano conseguire alcun risultato “utile”;
2.5.3. carenza di motivazione sulla sussistenza del reato di danneggiamento, poiché l’imputata non fu vista nei pressi RAGIONE_SOCIALEa cancellata; ctr se motivo di appello nella sintesi non se ne dà atto
2.5.4. cumulativi vizi di motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 650 cod. pen. poiché l’imputata, residente altrove, non era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza con la quale, in occasione del “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Felicità”, era stato fatto divieto di transito a persone e mezzi nella zona interessata ai lavori TAV, ordinanza che era stata strappata dal luogo di transito e che comunque, vista l’affluenza di persone, non poteva agevolmente essere vista;
3.1 ricorsi, respinta per tardività la richiesta di trattazione orale, sono sta trattati con procedura scritta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto RAGIONE_SOCIALEa proroga da ultimo disposta dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023 n. 75. Sono pervenute conclusioni scritte per le ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME, conclusioni con le quali i rispetti difensori hanno ribadito i motivi dei ricorsi insistendo per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili perché inficiati, al di là RAGIONE_SOCIALEa denuncia del vizio di violazione di legge, anche processuale, dalla parziale ricostruzione dei dati di prova valorizzati nella sentenza impugnata. In sintesi, ciascun ricorrente, attraverso un’operazione di inammissibile frazionamento RAGIONE_SOCIALEa sequenza di prova, ha enucleato, dalla composita motivazione sviluppata dai
giudici del merito, singoli frammenti, ora valorizzati per inferirne la inidoneità RAGIONE_SOCIALE individuazione degli imputati ora per proporre una ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda, smembrandone l’unità e la direzione verso un unico obiettivo che era quello di entrare nell’area di cantiere, operazione realizzata non solo mediante il danneggiamento RAGIONE_SOCIALEa cancellata posta a tutela RAGIONE_SOCIALEe aree di cantiere ma, per quel che qui rileva, aggredendo le forze RAGIONE_SOCIALE‘ordine, mediante il lancio di sassi, favoriti dalle condizioni orografiche dei luoghi poiché le aree di cantiere si trovano nella zona immediatamente al si sotto RAGIONE_SOCIALEe alture sulle quali si sviluppa il sentiero galloromano, per costringerle ad abbandonare la postazione. Gli agenti, infatti, presidiavano la cancellata e, comunque, i possibili varchi di accesso al cantiere ma venivano costretti, a tutela RAGIONE_SOCIALEa propria incolumità, a ritirarsi dalle postazion occupate.
La Corte di appello, invece, ha fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole processuali – nella valutazione del contenuto dei filmati- ed ha proceduto, attraverso la lettura sincronica degli eventi, alla ricostruzione dei fat perfettamente sovrapponibili ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lancio di oggetti contundenti e inosservanza del provvedimento RAGIONE_SOCIALEa pubblica autorità cioè RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza prefettizia che, in occasione del “RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE Felicità”, aveva vietato manifestazioni nelle aree a ridosso del cantiere TAV dove, a distanza di circa un chilometro dall’area di cantiere, era stata installata una cancellata – la cd. betafence, presidiata dagli agenti- sfondata da alcuni manifestanti mentre gli agenti venivano fatto segno dei lanci di pietra dalle alture sovrastanti e costretti a ritirarsi, operazione, questa, che consentiva a un gruppo di manifestanti di raggiungere le aree di cantiere e danneggiare alcuni automezzi o attrezzi ivi presenti.
I fatti ascritti agli imputati sono stati pacificamente ricostruiti nelle sentenz di merito e non sono contestati nella dinamica e, in AVV_NOTAIO, non ne è contestata la qualificazione giuridica. Contestati, invece, da ciascun ricorrente sono la identificazione quale partecipe alle operazioni di sfondamento di una cancellata metallica posta a presidio del cantiere TAV, sottostante il sentiero gallo-romano a circa un chilometro dal cantiere TAV (condotta ascritta, in particolare, a NOME COGNOME) ovvero la partecipazione alla coeva operazione di lancio di pietre che una parte dei manifestanti aveva intrapreso per “coprire” le operazioni di sfondamento ed evitare l’azione difensiva degli agenti schierati a difesa RAGIONE_SOCIALEa cancellata stessa (condotta ascritta a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME). Analoghe operazioni di lancio di pietre (a seguito anche del lancio di ordigni esplodenti nel bosco antistante), venivano poste in essere da altri manifestanti, e, fra questi da NOME COGNOME, nei pressi di una seconda cancellata, installata sul ponte del torrente Clarea. Anche in tal caso gli agenti che
presidiavano la cancellata erano fatti segno di lanci di pietre. Gli imputati sono stati individuati in esito alla identificazione compiuta da uno degli agenti in servizio poiché al momento dei fatti erano travisati. Contestano, in particolare, il contributo partecipativo NOME COGNOME e NOME COGNOME, mai travisatisi nel corso dei fatti, e ritenuti registi RAGIONE_SOCIALEe attività dei manifestanti, indirizzandoli verso i cd. sent alti dai quali partivano i lanci di sassi contro gli agenti; NOME COGNOME, poiché difensore ne allega la estraneità alla prima fase RAGIONE_SOCIALEa condotta avendo partecipato solo ai lanci di pietra presso il torrente Clarea nonché NOME COGNOME. Questi, in particolare, sostiene che nella condotta di abbattimento RAGIONE_SOCIALEa cancellata non è ravvisabile il reato di resistenza a pubblico ufficiale in mancanza di contestualità con le attività di prevenzione del personale di polizia perché apposta prima dei fatti.
2.11 ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Effettivamente la Corte di appello ne ha valorizzato il ruolo di esponente di spicco di COGNOME e storico rappresentante al movimento “RAGIONE_SOCIALE“, ruolo, evidentemente, riferito in dibattimento dal teste COGNOME ( cfr. pag. 25 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata che ne ha descritto anche le attività nel collettivo RAGIONE_SOCIALE, note al teste), ruolo, che, peraltro, non è stato valorizzato ai fini del giudizio colpevolezza se non per evidenziare che egli, in tale qualità, si poneva sempre alla testa del corteo ed era presente in tutti i luoghi in cui si sono verificati gli epis delittuosi, senza travisamento alcuno.
La Corte di appello ha indicato precisi elementi che ne denotano il concorso morale agli episodi violenti sia perché veniva notato mentre dava indicazione ai manifestanti per raggiungere i sentieri alti, dove per un pò di tempo egli stesso si posizionava, sia perché veniva visto colloquiare con i soggetti travisati intenti al danneggiamento del cancello e con uno dei manifestanti (travisati) che immediatamente dopo si portava sul sentiero gallo-romano da dove iniziava il lancio di pietre contro gli agenti.
Soprattutto i giudici del merito, attraversod’a:t3 dei filmati hanno individuato il ricorrente – attraverso la identificazione RAGIONE_SOCIALEa voce compiuta dal teste COGNOME – come la persona che dava precise direttive ai manifestanti intenti a tagliare la concertina che impediva di aggirare il cancello incitandoli a passare dall’altro lato, indirizzando i manifestanti (“dai passiamo, non ci sono più poliziotti’) e suggerendo loro quando travisarsi o muoversi a volto scoperto.
Si tratta di precisi elementi di fatto, incompatibili con la mera avvertenza ai manifestanti sulla pericolosità dei luoghi, allegata dalla difesa, che, ancorché non ne denotino il contributo materiale alle operazioni di danneggiamento RAGIONE_SOCIALEa cancellata, ne comprovano il contributo morale all’azione dei correi che
sinergicamente e in accordo con gli autori dei lanci di pietra dalla scarpata sovrastante, avevano costretto gli agenti di polizia posti a presidio RAGIONE_SOCIALEa cancellata stessa ad allontanarsi per trovare riparo. La condotta integra appieno il contributo materiale e psicologico alla condotta dei correi, che veniva rafforzata e coordinata per realizzare l’effetto intimidatorio RAGIONE_SOCIALEa condotta di reato.
3.Analoghe considerazioni valgono anche per il motivo di ricorso di NOME
COGNOME.
Anche l’imputato, presente sui “sentieri alti” viene ripreso mentre incita i manifestanti ad avanzare, trovandosi sul sentiero gallo-romano, poco dopo il cancello in direzione del cantiere. Correttamente, da tali dati di fatto, la Corte di appello ha tratto la conclusione che la condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato, pienamente integrata dal dolo, rafforzava l’intento dei correi sia di quelli notati inerpicarsi sentieri alti dai quali venivano effettuati i lanci contro i polizotti, sia con q intenti danneggiare il cancello: precisamente, per disattenderne la tesi difensiva, la Corte di appello ha evidenziato che la sua intesa con i manifestanti intenti a danneggiare il cancello esulava dalla finalità di evitare che qualcuno, percorrendo i sentieri alti, si facesse male, secondo la riduttiva tesi sostenuta dalla difesa.
4.11 ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
La sentenza impugnata ne conferma la presenza in entrambi gli episodi dando atto che l’imputata veniva notata – a volto scoperto – lungo il sentiero galloromano; nei pressi RAGIONE_SOCIALEa prima cancellata – già travisata – mentre armeggiava anche con disco da flessibile e, poi, presso il ponte sul torrente Clarea.
Anche con riferimento a tale segmento del fatto, con argomentazioni complete e insindacabili in questa sede perché risultato RAGIONE_SOCIALE‘apprezzamento diretto del risultato di prova condotta alla stregua di corretti criteri giuridici e di inferen logica, la Corte di appello ha ritenuto univoca la identificazione RAGIONE_SOCIALE‘imputata al confronto tra particolari RAGIONE_SOCIALE‘abbigliamento (la presenza di un telefono di grosse dimensioni nella tasca anteriore destra e di cuciture su quelle posteriori dei jeans indossati e RAGIONE_SOCIALEe caratteristiche RAGIONE_SOCIALEe scarpe indossate “non calzate da alcun altro dei manifestanti’).
Generico risulta anche il primo motivo di ricorso che contesta la configurabilità del reato di resistenza in relazione al secondo episodio, quello sul torrente Clarea, anche per difetto del dolo specifico. Anche con riferimento a tale frangente, dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 17) risulta che un gruppo di manifestanti, dopo l’abbattimento del primo cancello, si era diretto al secondo cancello posto, a difesa del cantiere, presso il ponte sul torrente Clarea, anche questo presidiato dagli agenti. I manifestanti, tra i quali veniva identificata l’imputata, iniziavano un fit
lancio di pietre contro gli agenti, per costringerli a lasciare la postazione presidiata anche se, in tal caso, gli agenti, a loro volta, procedevano con il lancio di lacrimogeni riuscendo, così ad impedire – diversamente dall’attacco ai primo cancello- che i manifestanti riuscissero a sfondare la “betafence”.
La descritta dinamica integra il delitto di resistenza: la condotta violenta aveva come diretto obiettivo gli agenti che presidiavano la cancellata, per rafforzare gli ostacoli frapposti all’ingresso nell’area di cantiere.
5.11 ricorso di NOME COGNOME COGNOME è inammissibile.
5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente richiama un precedente di questa Corte eccentrico rispetto al caso in esame. Nella presente vicenda, infatti, è stata accertata, secondo le convergenti sentenze di merito, una sinergica e concordata azione dei manifestanti per sfondare la protezione apposta all’area di cantiere costituita dalla cancellata (in realtà una struttura in ferro dotata di tiranti, cavi antiribaltamento, munita di una porta a battente chiusa da un lucchetto, protetta esternamente da un pannello di metallo e da una spirale di ferro spinato) allontanando, attraverso i lanci di pietre provenienti sia dai manifestanti che si trovavano a ridosso di quelli che “lavoravano” sulla cancellata sia dalla zona dei sentieri alti, dotati, si dice nell sentenza impugnata, di maggiore potenza, proprio perché provenienti dall’alto, la polizia che, oltre la cancellata, presidiava l’area di cantiere per impedire i passaggio dei manifestanti. I manifestanti erano muniti di strumenti di lavoro (i flessibili, anche di notevoli dimensioni), di ricambi; di un piccolo generatore elettrico, di tronchesi professionali e di una corda, strumenti nascosti nel furgone e altri automezzi che, alla testa del corteo, si erano avvicinati all’area di cantiere mentre le persone che si erano inerpicate lungo i sentieri – circa un centinaioindossavano abiti leggeri e tipicamente estivi ma si erano, nel corso RAGIONE_SOCIALE‘azione di lancio, prontamente travisati, lasciando scoperti solo gli occhi. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La descritta sinergia non è stata solo “preventivata” ma attuata favorendo le operazioni di sfondamento RAGIONE_SOCIALEa cancellata e si è svolta con modalità violente (alcune pietre avevano colpito gli agenti procurando loro lesioni) e, comunque, tali da destabilizzare l’intervento degli agenti costretti ad abbandonare l’azione di contrasto, intrapresa mediante l’azionamento di manichette che lanciavano acqua contro i manifestanti, abbandonando il posto e allontanandosi a bordo di un’auto in direzione del cantiere, auto anch’essa fatta segno di lanci di pietre.
5.2. Non sono deducibili i motivi che contestano la determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa pena (in quella di mesi nove di reclusione aumentata di giorni 28 di reclusione per il reato di cui all’art. 635 cod. pen. e di giorni due di reclusione per
la contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen.). A ben vedere il ricorrente invoca, a cura RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, un diverso giudizio sulla gravità dei fatti che l sentenza impugnata ha valorizzato per determinare la pena, in misura leggermente superiore al minimo edittale, e il diniego RAGIONE_SOCIALEe generiche. Le censure difensive involgono un profilo RAGIONE_SOCIALEa regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione. Le valutazioni dei giudici di merito non sono abnormi rispetto all’esercizio degli ampi poteri di valutazione discrezionali del giudice del merito che non deve esaminare ogni e ciascun aspetto dei fatti che, del resto, ha ragguagliato la pena al contributo partecipativo diretto RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
6.11 ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
La ricorrente, notata nella prima fase RAGIONE_SOCIALEa manifestazione senza travisamento alcuno, è stata poi individuata, sulla base di precisi elementi, poiché indossava, unica tra i manifestanti, una gonna che è stata poi sottoposta a sequestro, come autrice di cinque lanci di pietre, questi mentre era travisata.
La Corte di appello ha esaminato anche il motivo di impugnazione secondo cui la teste era stata individuata, nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, da un verbalizzante diverso dal teste COGNOME, poi escusso in dibattimento, ma ha rilevato come tale procedura non sia inficiata né dalla mancata escussione del teste che, nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, aveva compiuto la individuazione né, nella ricostruzione effettuata dal COGNOME, da elementi suscettibili di inficiare il risultato di prova. Il teste COGNOME infatti, aveva utilizzato i filmati, ingrandito le pertinenti immagini e forn informazioni sulla dinamica dei fatti offrendo elementi di valutazione che erano stati valorizzati nella sentenza di primo grado sia ai fini RAGIONE_SOCIALEa identificazione degl imputati, che egli stesso aveva individuato, che RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del ruolo da ciascuno degli imputati rivestito nei fatti, come, per l’appunto, la COGNOME.
7.Considerazioni analoghe valgono anche per l’imputata NOME COGNOME.
Anche in tal caso la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, sulla partecipazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al lancio dei sassi contro gli agenti, muove dalla sua individuazione nella prima parte del corteo, quando non è travisata, e ne evidenzia caratteristiche (un segno di abbronzatura su un dito RAGIONE_SOCIALEa giovane travisata, colta mentre lancia pietre e caratteristiche degli stivaletti calzati) che sono univoci e perfettamente sovrapponibili a quelli RAGIONE_SOCIALEa COGNOME nella parte in cui era stata ripresa senza travisamento. La Corte ha, inoltre, escluso che tali evidenze rilevanti ai fini RAGIONE_SOCIALEa individuazione (in particolare gli scarponcini) fossero comuni ad altri manifestan . r )
Le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello sono fondate su indizi gravi, ossia consistenti, precisi e concordanti, perché specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione in relazione alle evidenze tratte dai fotogrammi e dalla loro sequenza che riproduce la ricorrente dapprima a volto scoperto e poi intenta ai lanci di pietre contro gli agenti.
8.11 ricorso di NOME COGNOME è proposto non solo per motivi generici ma anche sulla scorta di argomentazioni manifestamente infondate.
8.1.Tale è quella RAGIONE_SOCIALEa inutilizzabilità del filmato valorizzato per la sua identificazione in quanto proveniente non dalle riprese effettuate dalla Polizia di Stato ma da quelle di tv o agenzie di stampa presenti e, nel caso, dall’agenzia “RAGIONE_SOCIALE“.
E’ principio ricorrente nella giurisprudenza di legittimità quello che l’assoluta inutilizzabilità dei documenti anonimi, sancita dall’art. 240 cod. proc. pen., si riferisce ai documenti rappresentativi di dichiarazioni, sicché la norma non trova applicazione per quelli fotografici e per i filmati (ex multis, Sez. 5, n. 19911 del 07/04/2021, COGNOME, Rv. 281209).
Certamente, però, l’operazione di interpretazione del dato documentale offerto dai frame che compongono i filmati, impone di accertarne la integrità e, prima ancor, la riferibilità ai fatti.
Nel caso in esame non è revocabile in dubbio che il filmato sia relativo proprio alla manifestazione del 19 luglio 2019.
Il teste COGNOME che ne ha esaminato in dibattimento il contenuto è stato a tal riguardo chiaro e preciso identificando anche se stesso nel filmato proprio accanto all’imputata. NOME COGNOME, poi, nelle riprese, figura, mentre percorre il sentiero gallo-romano, senza travisamento con indosso abiti che, anche per la loro particolarità, (fuseaux neri e sopra dei jeans corti e sfrangiati) hanno consentito di individuarla univocamente anche nella persona, travisata, che il filmato riproduce mentre è intenta ai lanci di pietre.
8.2.Anche per la ricorrente le conclusioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello sono fondate su indizi gravi, ossia consistenti, precisi e concordanti, perché specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione in relazione alla evidenze tratte dai fotogrammi e dalla loro sequenza che riproduce la ricorrente dapprima a volto scoperto e poi intenta ai lanci di pietre contro gli agenti.
8.3.Sono ineccepibili le argomentazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello sulla configurabilità nei fatti anche del delitto di cui all’art. 650 cod. pen.: nella sentenz impugnata si dà atto che l’ordinanza del Prefetto era stata non solo debitamente pubblicizzata, mediante pubblicazione nell’Albo Pretorio dei Comuni di Giaglione e Chiomonte, ma che essa era stata “affissa”, in più copie, all’inizio del sentiero(
gallo-romano, percorso dall’imputata, lungo il sentiero stesso e, infine, cancellata. Non è rilevante, dunque, che l’imputata non sia stata notata press cancellata.
Vertendosi, poi, in materia di reato contravvenzionale non è sufficiente, ai RAGIONE_SOCIALEa esclusione RAGIONE_SOCIALE‘elemento psicologico del reato, allegare che l’imputata a versato in errore circa il presupposto di fatto o di diritto cost RAGIONE_SOCIALE‘incriminazione, ma occorre altresì verificare che l’errore sia del incolpevole: il ché non è nel caso in esame essendosi accertato che tale tipol di ordinanza veniva emessa in occasione di tutti gli eventi che riguardava manifestazioni e cortei verso i cantieri. Ordine che, in occasione d manifestazione per cui si procede, era stato violato attraverso una combina azione che richiedeva la sinergica azione tra i manifestanti che si sareb incaricati dei lanci di pietra, dal costone sovrastante all’area di cantiere, trovava la ricorrente, e genericamente interdetto, e quella dei correi c occupavano di smontare la cancellata per accedere all’area di cantiere.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALE ammende che si reputa equo determinare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa de ammende.
Così deciso il 14 febbraio 2024